IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione e mobilita'; Visti, in particolare, l'art. 3 e l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata legge n. 223/1991; Visto l'art. 1, commi 1 e 1-bis, nonche' il comma 3 del decreto- legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56; Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, che prevede che sia nuovamente attribuito il trattamento economico di mobilita' per un periodo uguale al trattamento CIGS concesso ai sensi della sopra richiamata legge n. 56/1994, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende ammesse alla procedura di concordato preventivo e successivamente fallite, collocati in mobilita' dopo la fruizione di periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi della stessa legge n. 56/1994; Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista l'istanza, con la quale i lavoratori, di cui all'allegato elenco nominativo - che costituisce parte integrante del presente decreto - gia' dipendenti dalla S.p.a. Gimet di Frosinone, hanno richiesto la riattribuzione dell'indennita' di mobilita', di cui al sopra richiamato art. 2, comma 1 del decreto-legge n. 393/1997; Considerato che la societa', dalla quale i suddetti lavoratori dipendevano, non risulta essere stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, ne' essere successivamente fallita, ne' aver usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi della legge n. 56/1994; Ritenuto, pertanto, di non poter accogliere le istanze di cui trattasi; Decreta: Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, in favore dei lavoratori di cui all'allegato elenco nominativo - che costituisce parte integrante del presente decreto - non e' concesso nuovamente il trattamento economico di mobilita', in quanto l'azienda da cui dipendevano non risulta essere stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, ne' essere successivamente fallita, ne' aver usufruito di trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi della legge n. 56/1994. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avverso lo stesso e' ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale, rispettivamente entro centoventi o sessanta giorni, dalla data della sua pubblicazione. Roma, 31 dicembre 1997 Il Ministro: Treu