IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
                                 ed
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto  l'art.  229 del  Nuovo  codice  della strada  approvato  con
decreto  legislativo   30  aprile   1992,  n.  285,   pubblicato  nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 114 del  18 maggio
1992 che, salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria
ai  sensi dell'art.  4 della  legge  9 marzo  1989, n.  86, delega  i
Ministri  della Repubblica  a  recepire, secondo  le competenze  loro
attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate
dallo stesso codice;
  Visto  il decreto  8  maggio 1995  di  recepimento della  direttiva
92/53/CEE che modifica la  direttiva del Consiglio 70/156/CE relativa
all'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, pubblicato nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta  Ufficiale n.  78 del  27 giugno
1995;
  Visto il decreto  30 settembre 1978 di  recepimento della direttiva
78/507/CEE  che  modifica  la   direttiva  76/114/CEE  del  Consiglio
relativa all'omologazione  dei tipi  di veicoli a  motore e  dei loro
rimorchi   per  quanto   riguarda  le   targhette  e   le  iscrizioni
regolamentari  pubblicato  nel  supplemento ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 345 del 12 dicembre 1978;
  Vista la  direttiva 96/53/CE del  Consiglio del 25 luglio  1996 che
stabilisce per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunita',
le  dimensioni   massime  autorizzate   nel  traffico   nazionale  ed
internazionale   ed  i   pesi   massimi   autorizzati  nel   traffico
internazionale, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale  delle Comunita'
europee n. L  235 del 17 settembre 1996 che,  innovando in materia di
masse  e dimensioni  e consolidando  in un  testo integrato  tutte le
direttive precedentemente emanate in materia, le abroga;
  Considerato   che  la   tonnellata   e'   universalmente  usata   e
riconosciuta come  unita' di  misura per  il peso  dei veicoli  e che
pertanto, pur ammettendo  che l'unita' formale di peso  e' il newton,
ai fini della chiarezza e piu' utile riferirsi ad essa;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1. La presente direttiva si applica:
  a) alle dimensioni  dei veicoli a motore delle categorie  M2, M3, e
N2 e N3, e dei loro rimorchi  della categoria 03 e 04, quali definiti
nell'allegato  II  della direttiva  70/156/CEE  del  Consiglio del  6
febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri  relative all'omologazione  dei veicoli  a motore  e dei
loro rimorchi;
  b) ai  pesi e  a certe altre  caratteristiche dei  veicoli definiti
alla lettera a) e specificati all'allegato I, punto 2, della presente
direttiva.
  2. Tutti  i valori dei  pesi indicati nell'allegato I  valgono come
norme di circolazione  e quindi riguardano le condizioni  di carico e
non  le norme  costruttive che  verranno definite  in una  successiva
direttiva.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.