Con decreto ministeriale n. 24256 del 23 marzo 1998 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 27 gennaio 1997 al 26 maggio 1997, della ditta S.c. a r.l. Coop. 25 Aprile, con sede in Carini (Palermo) e unita' di Mazara del Vallo (Trapani). Parere comitato tecnico del 20 gennaio 1998: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Coop. 25 Aprile, con sede in Carini (Palermo) e unita' di Mazara del Vallo (Trapani), per un massimo di 10 dipendenti, per il periodo dal 27 gennaio 1997 al 26 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1997 con decorrenza 27 gennaio 1997. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24257 del 23 marzo 1998 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 novembre 1997 al 31 ottobre 1998, della ditta S.p.a. Rondine, con sede in Rubiera (Reggio Emilia) e unita' di Rubiera (Reggio Emilia). Art. 3-bis della legge n. 135/1998. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rondine, con sede in Rubiera (Reggio Emilia) e unita' di Rubiera (Reggio Emilia), per il periodo dal 1 novembre 1997 al 30 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1997 con decorrenza 1 novembre 1997. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24258 del 23 marzo 1998 a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 maggio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 maggio 1997 con effetto dal 10 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Florim Ceramiche, con sede in Fiorano Modenese (Modena) e unita' Fiorano Modenese (Modena) e Mordano (Bologna), per il periodo dal 10 dicembre 1997 al 9 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1998 con decorrenza 10 dicembre 1997. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24259 del 23 marzo 1998 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 febbraio 1995 al 27 aprile 1995, della ditta S.r.l. Sidercomit Milano C.S. Coils - Gruppo Ilva laminati piani, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e unita' di Paderno Dugnano (Milano). Parere comitato tecnico del 17 giugno 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sidercomit Milano C.S. Coils - Gruppo Ilva laminati piani, con sede in Paderno Dugnano e unita' di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 1 febbraio 1995 al 27 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 1 febbraio 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 settembre 1997, n. 23410/6. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24260 del 23 marzo 1998 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 maggio 1997 all'11 maggio 1998, della S.r.l. ditta Lorica Sud, con sede in Assemini (Cagliari) e unita' di Milano e Ottana (Nuoro). Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Lorica Sud, con sede in Assemini (Cagliari) e unita' di Milano e Ottana (Nuoro), per il periodo dal 19 giugno 1997 all'11 novembre 1997. Istanza aziendale presentata il 26 giugno 1997 con decorrenza 12 maggio 1997. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24261 del 23 marzo 1998 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 1 dicembre 1997 al 31 maggio 1998, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Campobasso e Isernia, con sede in Campobasso e unita' di Campobasso, Larino (Campobasso) e Termoli (Campobasso). Art. 3-bis, della legge n. 135/1997. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 aprile 1997 con effetto dal 1 dicembre 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Campobasso e Isernia, con sede in Campobasso, e unita' di Campobasso, Larino (Campobasso) e Termoli (Campobasso), per il periodo dal 1 dicembre 1997 al 31 maggio 1998. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - decreto del 12 novembre 1996. Contributo addizionale: no. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24265 del 23 marzo 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dima Rippers, con sede in Roma e unita' di Roma, per un massimo di 30 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 gennaio 1998 al 30 giugno 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1998. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24266 del 23 marzo 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. A.L.V.A., con sede in Fossano (Cuneo) e unita' in Fossano - Pianfei - Dogliani (Cuneo), per un massimo di 86 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 luglio 1997 all'8 gennaio 1998. Il presente decreto annulla a sostituisce il decreto ministeriale 29 ottobre 1997, n. 23616/1-2. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 9 gennaio 1998 all'8 luglio 1998. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24267 del 23 marzo 1998 e' accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 4 febbraio 1995, dipendenti della S.c. a r.l. Soc. consortile Consang, con sede in Sassari, impegnata nei lavori di realizzazione del progetto C 2109 e successivi lotti funzionali del completamento della strada Sassari-Castelsardo-S. Teresa di Gallura, cantiere di Sassari-CastelsardoS. Teresa di Gallura (Sassari). A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dal 4 maggio 1995 al 3 agosto 1995. Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 4 agosto 1995 al 18 ottobre 1995.