IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista la  legge 8  luglio 1986, n.  349, recante  l'istituzione del
Ministero dell'ambiente;
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in
materia di aree protette;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 15 novembre 1993,
di  istituzione dell'Ente  parco nazionale  del Pollino  e l'allegata
cartografia  riguardante   la  perimetrazione  del   parco  nazionale
medesimo;
  Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio,
in data 18  settembre 1997, con cui e'  stato disposto l'annullamento
del decreto del Presidente della  Repubblica 15 novembre 1993 e della
cartografia allo  stesso allegata, "nella  parte in cui  individua le
tipologie delle  aree del Parco  nazionale del Pollino  ricadenti nei
comuni di  Saracena, Castrovillari, San Sosti,  Papasidero, Mormanno,
Laino Borgo e Morano Calabro";
  Considerato  che il  predetto  annullamento e'  stato disposto  per
difetto  di adeguata  motivazione in  ordine al  mancato accoglimento
delle richieste contenute nel parere espresso dalla regione Calabria,
con deliberazione  di giunta n.  4039 del 29 ottobre  1993; richieste
formulate dai comuni interessati e recepite nel predetto parere;
  Ritenuto di  dover quindi  riprendere in  esame il  predetto parere
della  regione   Calabria,  fornendo  un'adeguata   motivazione  alle
richieste dei comuni interessati;
  Vista l'ordinanza del Ministro dell'ambiente del 24 settembre 1997,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14 ottobre 1997;
  Vista  la   perimetrazione  e  zonizzazione  del   Parco  nazionale
precedentemente vigenti, di cui al citato decreto 15 novembre 1993;
  Considerata  la  ubicazione  dei  siti  di  importanza  comunitaria
nell'area in oggetto individuati dalla regione Calabria nel corso del
progetto "Bioitaly" del Ministero dell'ambiente;
  Considerate la  cartografia e la  relazione tecnica del  lavoro del
1995 "Azioni sui nuovi parchi nazionali in Italia meridionale - Parco
del  Pollino" commissionato  dal Ministero  dell'ambiente nell'ambito
del  "Programma di  azione urgente  per le  aree protette  in Italia"
(Prima fase);
  Vista  la proposta  di riperimetrazione  prodotta dalla  Segreteria
tecnica per le aree naturali protette conformemente a quanto previsto
nella citata ordinanza del 24 settembre 1997;
  Considerato, in via  generale, che la lamentata  presenza di talune
aree  antropizate  o di  non  elevato  valore naturalistico  presenti
nell'area  protetta  trova  comunque una  sua  giustificazione  nella
circostanza che una realistica  attivita' di conservazione di un'area
di alto  valore naturalistico come  quella del parco del  Pollino non
possa essere realizzata senza prevedere apposite zone di collegamento
che, pur non presentando un notevole valore ambientale, costituiscono
aree di raccordo funzionale e  di ammortizzazione tra le modalita' di
gestione  territoriale applicate  all'esterno dell'area  protetta del
parco stesso;
  Considerato che le  aree di cui sopra sono  comunque tutte inserite
nella zona 2 del parco;
  Considerato che nel comune di  Castrovillari sono presenti due siti
individuati  dalla   regione  come  di  importanza   comunitaria  (n.
IT9300007  e IT9300008)  e  sono inoltre  stati  individuati siti  di
presenza  di  specie  vegetali   di  importanza  comunitaria  (Ruscus
aculeatus  e   Stipa  austroitalica)  i  quali   e'  opportuno  siano
ricompresi nell'area protetta;
  Ritenuto,   peraltro,   opportuno   escludere  dal   parco   l'area
interessata  dalla presenza  di  una cava  di  materiale calcareo  al
servizio  del   cementificio  presso  lo  svincolo   autostradale  di
Frascineto, nel comune di Castrovillari;
  Considerato che nel comune di  Morano Calabro, nella zona Ferrone -
Colli dello  Scanno sono  presenti associazioni vegetali  (foreste di
Fagus  sylvatica  con  Ilex   aquifolium)  e  specie  faunistiche  di
interesse comunitario (Dryocopus martius);
  Considerato che  nel comune  di Laino Borgo  e' stata  segnalata la
presenza della  lontra (Lutra lotra)  nel bacino del fiume  Mercure e
del fiume  Iannello e la  presenza di un'ampia formazione  di Quercus
ilex (habitat di interesse comunitario)  lungo la valle del fiume Lao
e del suo affluente fosso della Montagna;
  Considerato, inoltre, che riguardo  alla centrale idroelettrica del
"Mercure",  nel  comune  di  Laino   Borgo,  detto  impianto  e'  ben
all'interno del perimetro del parco  e interessa un'area per la quale
e'  stata segnalata  la presenza  della lontra,  specie di  interesse
comunitario  in  base alla  direttiva  "Habitat";  che tale  centrale
costituisce una struttura stabile e non soggetta a modificazioni, che
in sede di redazione del piano  di assetto del parco tale area potra'
essere classificata  come zona  D a  minore regime  vincolistico, che
anche attualmente la  centrale e' comunque situata in zona  2, il che
rende  possibili   interventi  di   manutenzione  ordinaria,   e  che
l'operativita' della  centrale puo' essere assicurata  ovviamente nel
rispetto delle norme di salvaguardia dell'area protetta;
  Ritenuto,  quindi, per  il  comune  di Laino  Borgo,  di non  dover
modificare, secondo le richieste della regione Calabria, il perimetro
in  considerazione  dell'elevato  valore  naturalistico  dell'area  e
dell'ampiezza  di  territorio  che avrebbe  dovuto  essere  sottratto
all'area protetta al fine di escluderne la centrale stessa;
  Considerato  che  il comune  di  Mormanno  e' interamente  compreso
nell'ambito del parco nazionale sulla  base del citato decreto del 15
novembre 1993 e anche una  parziale esclusione del proprio territorio
dal parco  comporterebbe la  creazione di  un'area non  soggetta alla
normativa del  parco, seppur  interna allo  stesso, con  una evidente
incongruenza dal punto di  vista geografico, biogeografico, ecologico
e gestionale;
  Considerata la presenza nel comune  di Saracena di ampie formazioni
di Fagus sylvatica con Ilex  aquifolium, d'interesse comunitario e di
un'area agricola di limitata  estensione inclusa nella perimetrazione
precedentemente vigente con funzione di "cuscinetto" ecologico tra le
aree  di maggior  rilievo  naturalistico e  quelle  piu' degradate  e
urbanizzate circostanti il centro abitato;
  Considerato che il  comune di Papasidero secondo  il citato decreto
15 novembre 1993 e' completamente  all'interno del parco nazionale ed
e' ampiamente  interessato da un  sito di importanza  comunitaria (n.
IT9300025) che include tutto il corso del fiume Lao;
  Considerato che nel  comune di San Sosti e'  presente una discarica
comunale  e  che  il  comune stesso  ha  richiesto  l'esclusione  dal
perimetro del parco di un'ampia area del proprio territorio;
  Considerato, peraltro, che  nel comune di San Sosti  e' presente un
sito di importanza comunitaria (n. IT9300027) e ad est di questo sono
inoltre presenti aree  tra i 600 e i 1100  metri s.l.m. di importanza
per la  sosta, la  nidificazione e l'alimentazione  di specie  rare e
minacciate di  uccelli rapaci  e la conservazione  di queste  aree e'
funzionale alla  conservazione dei  valori naturalistici del  sito di
importanza  comunitaria  ed  inoltre   la  presenza  di  elementi  di
importanza geomorfologica (Due Dita);
  Ritenuto, quindi, opportuno escludere  dal perimetro del parco solo
l'area  interessata dalla  discarica e  quelle aree  sulle quali  non
sussistono valori naturalistici di particolare pregio;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 14 novembre 1997;
  Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La nuova perimetrazione del  Parco nazionale del Pollino, per le
parti relative  ai territori  dei comuni calabresi  di Castrovillari,
Laino  Borgo, Morano  Calabro, Mormanno,  Papasidero, Saracena  e San
Sosti  e'  quella  riportata  nella cartografia  ufficiale  in  scala
1:50.000 depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed
in copia conforme  presso la regione Calabria e  nella sede dell'Ente
parco nazionale del Pollino.
  2.  Tale  perimetrazione  conferma la  precedente  zonizzazione  ad
esclusione di quella interessante i territori del comune di San Sosti
e  del   comune  di  Castrovillari,  cosi'   come  evidenziato  nella
cartografia allegata in copia ridotta  al presente decreto, del quale
costituisce parte integrante.