IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELLA SANITA' e IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente il riconoscimento di conformita' alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza; Visto l'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che stabilisce i requisiti che debbono avere le scale fissi a pioli; Ravvista l'opportunita' di procedere al riconoscimento di conformita' alle vigenti norme di un nuovo sistema anticaduta in considerazione dei rischi connessi all'uso di dette scale in deroga al citato art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; Visto l'esito delle prove effettuate dall'ISPESL presso il Centro ricerche di Monteporzio Catone; Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli Infortuni e l'Igiene del lavoro; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive modifiche e integrazioni; Attuata la procedura di consultazione della Commissione dell'Unione europea e degli Stati membri ai sensi della direttiva 83/189/CEE modificata dalla direttiva 94/10/CEE. Decreta: Art. 1. 1. E' riconosciuta la conformita' alle vigenti norme ai sensi dell'art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dei mezzi e sistemi di sicurezza specificati nell'allegato al presente decreto relativi alla costruzione ed all'impiego di un sistema anticaduta montato su una scala fissa metallica ad un montante.