Visto  il  parere  relativo   alla  modifica  del  disciplinare  di
produzione dei vini a  denominazione di origine controllata "Carema",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1998;
  Vista   l'istanza   n.  447/90   del   26   marzo  1998   pervenuta
dall'associazione   "Vignaioli    Piemontesi"   tesa    ad   ottenere
integrazioni e  precisazioni negli articoli  4 e 5 della  proposta di
disciplinare allegato al parere di cui sopra;
  Visto  il  supplemento di  istruttoria  svolto  dal comitato  nelle
riunoni del 6 e 7 aprite 1998, relativamente alla predetta istanza;
  Considerato che con l'istanza trasmessa in data 6 aprile 1998 dalla
cantina  dei  produttori  "Nebbiolo  di  Carema"  muove  osservazioni
analoghe  a quelle  dell'associazione  "Vignaioli  Piemontesi" e  che
pertanto  appare   superfluo  sottoporre  la  stessa   all'esame  del
comitato;
  Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  a  parziale  modifica   e  integrazione  del  disciplinare  di
produzione relativo  ai vini  a denominazione di  origine controllata
"Carema" accoglie le istanze dell'associazione "Vignaioli Piemontesi"
e conseguentemente a parziale modifica  degli articoli 4 e 5, propone
gli stessi nella stesura di seguito riportata.
  Proposta  di modifica  degli articoli  4  e 5  del disciplinare  di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Carema"
  Gli articoli 4  e 5 della proposta di modifica  del disciplinare di
produzione dei vini a  denominazione di origine controllata "Carema",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  39 del 17 febbraio 1998, sono
sostituiti per intero dal testo seguente:
                               Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione del  vino a denominazione di  origine controllata "Carema"
devono  essere quelle  tradizionali della  zona o,  comunque, atte  a
conferire alle uve ed al  vino derivato le specifiche caratteristiche
di qualita'.
  Sono pertanto  da considerarsi idonei unicamente  i vigneti ubicati
sulle coste rocciose,  su terreni di buona esposizione,  e di origine
morenica,  con  esclusione di  quelli  di  fondovalle. I  sistemi  di
impianto, le forme di allevamento e di potatura debbono essere quelli
generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche
dell'uva e del vino.
  La  resa  massima   di  uva  per  ettaro  di   vigneto  in  coltura
specializzata per la  produzione del vino a  denominazione di origine
controllata "Carema" non deve essere  superiore a kg 8000 per ettaro,
per un massimo di 56 ettolitri di vino finito ad ettaro.
  Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata "Carema" devono essere riportati  nei limiti di cui sopra
purche' la produzione  globale non superi del 20%  i limiti medesimi,
fermi  rastando i  limiti resa  uva vino  per i  quantitativi di  cui
trattasi; oltre  il detto limite  percentuale decade il  diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
  La resa  massima delle uve fresche  in vino finito non  deve essere
superiore al 70%.
  Qualora  tale resa  superi la  percentuale sopra  indicata, ma  non
oltre  il 75%  l'eccedenza non  avra' diritto  alla denominazione  di
origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
   E' esclusa ogni pratica di forzatura.
  E'  ammessa  l'irrigazione di  soccorso  due  volte all'anno  prima
dell'invaiatura.
                               Art. 5.
  Le uve  destinate alla  vinificazione devono  assicurare al  vino a
denominazione di origine controllata "Carema" un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo non inferiore a 11,5%
  Le   operazioni   di   vinificazione,   di   conservazione   e   di
invecchiamento  del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata
"Carema" devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata
nel precedente  art. 3  e nella  fraz. Ivery nel  comune di  Pont St.
Martin (Valle d'Aosta) secondo gli usi tradizionali della zona.
  Le   operazioni  di   imbottigliamento  devono   essere  effettuate
nell'ambito  degli interi  territori  della regione  Valle d'Aosta  e
della Provincia di Torino.
  Il vino a denominazione di origine controllata "Carema" deve essere
sottoposto ad un  periodo di invecchiamento non inferiore  a tre anni
di cui almeno due in contenitori di  legno non superiori ad hl 40. Il
periodo  di  invecchiamento  decorre  dal  1  novembre  dell'anno  di
produzione delle uve.
  Nella vinificazione  sono ammesse  soltanto le  pratiche enologiche
leali  e costanti  atte  a  conferire al  vino  le proprie  peculiari
caratteristiche.
  E'  consentita l'aggiunta  a scopo  migliorativo, di  "Carema" piu'
giovane ed  identico "Carema"  piu vecchio  o viceversa  nella misura
massima del 15%.