Alle direzioni regionali e provinciali del lavoro Alle regioni - Assessorati alla sanita' Al Ministero dell'industria - D.G.P.I. Al Ministero della sanita' - Dipartimento prevenzione All'Ispesl - D.T.S. - D.Om. All'INAIL - Centro studi e servizi e prevenzione Alla Confindustria All'Intersind Alla Confapi Alla Confartigianato Alla CNA Alla Confagricoltura Alla Coldiretti Alla Confcommercio Alla C.G.I.L. Alla C.I.S.L. Alla U.I.L. Alla U.G.L. Alla CISAL Alla ANIMA/AISEM All'ASCOMAC Sono pervenute a questo Ministero richieste di parere per conoscere le caratteristiche tecniche ed i requisiti di idoneita' delle misure di protezione richieste dalle disposizioni di cui agli articoli 182 e 183 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, nel caso dei carrelli semoventi per movimentazione. Al riguardo, considerato che per le attrezzature in oggetto da piu' parti sono state segnalate anche presunte difformita' di interpretazione del concetto di sicurezza quale deducibile dall'esame comparato delle disposizioni citate, di quelle corrispondenti contenute nel decreto legislativo n. 304/1991 e di quelle emanate con circolare di questo Ministero n. 9/1979, precisato che ad avviso di questo Ministero, di fatto, non sussistono, per i motivi successivamente esposti, le difformita' segnalate e su conforme parere della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni circa le misure tecniche da ritenersi idonee a fronte dei rischi di seguito distintamente presi in considerazione. A) Azionamento accidentale degli organi di comando per la manipolazione dei carichi. Per quel che attiene a questo aspetto, occorre rilevare che, mentre il decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955 indica fra le misure idonee per far fronte al rischio di azionamento accidentale degli organi di comando, alternativamente, un'adeguata conformazione degli stessi o una loro protezione, il decreto legislativo n. 304/1991 (che recepisce direttive comunitarie finalizzate alla progettazione e costruzione di prodotti sicuri) considera l'aspetto di sicurezza degli organi di comando nel contesto generale del carrello ed indica nell'allegato tecnico i requisiti che gli stessi devono possedere nel complesso globale della macchina. Il medesimo approccio adottato dal legislatore comunitario, e ripreso nel decreto legislativo n. 304/1991, risulta in linea con quanto precedentemente espresso dal Ministero del lavoro che, su conforme parere della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, con circolare n. 9/1979 del 1 settembre 1979, aveva indicato che il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza richiesti poteva essere conseguito anche attraverso sistemi, ergonomicamente concepiti, tali da evitare qualsiasi azionamento per urto accidentale. Pertanto si ritiene che il requisito di sicurezza relativo agli organi di comando dei carrelli e' correttamente soddisfatto qualora sussistono le seguenti tre condizioni: 1) tutti gli organi di comando del carico abbiano il ritorno automatico nella posizione neutra; 2) gli organi di comando siano esclusivamente del tipo ad azione mantenuta ed azionabili per via meccanica, elettrica o altro sistema; 3) gli organi di comando siano collocati e disposti in maniera tale da evitare il loro azionamento accidentale, in particolare nei riguardi del previsto passaggio di accesso al posto di manovra e di guida del mezzo, secondo quanto stabilito dalle disposizioni tecniche della norma ISO 3691, contenute nel decreto legislativo n. 304/1991, oppure risultino intrinsecamente protetti o dotati di apposito riparo. B) Caduta dall'alto di materiale minuto. Per quel che riguarda questo tipo di rischio, va rilevato che, per farvi fronte, il decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955 indica all'art. 182, punto b), che "il posto di manovra deve essere costruito e difeso in modo da consentire l'esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta in condizioni di sicurezza". Aggiunge, altresi', al punto c), che "il posto di manovra stesso deve permettere la perfetta visibilita' di tutta la zona di azione del mezzo". Il decreto legislativo n. 304/1991 individua come idoneo ad ottemperare ai suddetti requisiti un tetto di protezione che si riferisce alla norma ISO 6055, relativamente sia alla progettazione strutturale che alla protezione contro la caduta di materiale minuto. Prescrive infatti la norma citata che il tetto "dovra' essere costruito in modo da poter essere munito di un'attrezzatura supplementare che consenta, in casi particolari, una migliore protezione dell'operatore dalla caduta di oggetti". Peraltro, in un contesto di sicurezza globale, per salvaguardare la massima visibilita' operativa, il decreto in parola non richiede indiscriminatamente l'applicazione della suddetta attrezzatura supplementare a tutti i carrelli. In questo modo il risultato e' che la protezione risulta ottimizzata in funzione dell'impiego effettivo del singolo mezzo. Sara' pertanto cura dell'utilizzatore orientare le proprie scelte in relazione alla valutazione del rischio presente nell'ambiente di lavoro con riferimento ai pericoli di caduta di materiali dall'alto e di insufficiente visibilita'. Anche su questo versante il decreto legislativo n. 304/1991 risulta in linea con la gia' citata circolare del Ministero del lavoro. In definitiva, per quel che riguarda il requisito di sicurezza contro i rischi di caduta di materiale minuto va detto che esso deve essere soddisfatto, ma esclusivamente dove sussistano i rischi medesimi, di conseguenza deve essere cura dell'utilizzatore provvedervi, trattandosi del solo soggetto in grado di conoscere le condizioni specifiche di impiego del carrello e di individuare, quindi, i sistemi di difesa piu' adeguati. Sara', invece, compito del personale addetto alla vigilanza sui luoghi di lavoro, nel corso della propria attivita', valutare in concreto i sistemi di protezione integrativa adottati in funzione delle necessita' reali. C) Cesoiamento o schiacciamento di parti del corpo dell'operatore da parte degli elementi del carro sollevamento forche in moto relativo tra loro. Relativamente a questo argomento, premesso che il decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, all'art. 182, detta i requisiti di sicurezza dei posti di manovra, occorre rilevare che nella gia' citata circolare il Ministero del lavoro, in applicazione dei suddetti requisiti, ha individuato gli obiettivi di sicurezza per la protezione del manovratore dagli specifici rischi di che trattasi nella opportunita' di proteggere contro i rischi di cesoiamento tutte le zone accessibili normalmente all'operatore dalla sua corretta posizione di guida; in particolare i montanti fissi devono essere dotati di protezioni, costituite, ad esempio, da reti o da lastre trasparenti. La richiesta specifica di "protezioni" deve essere pero' interpretata con la logica che e' alla base del contesto legislativo del tempo in cui il Ministero si e' espresso: occorreva infatti salvaguardare l'incolumita' dell'operatore nei confronti delle situazioni specifiche dei sollevatori allora esistenti. Il decreto legislativo n. 304/1991 considera invece la sicurezza dell'operatore al posto di guida nel contesto della sicurezza generale del carrello basata sulla valutazione dei rischi. Nella fattispecie, in accordo peraltro con studi rigorosi svolti dagli enti antinfortunistici e dagli istituti di medicina del lavoro tedeschi, il predetto decreto prevede che in alternativa alle protezioni di cui alla circolare n. 9/79 sono da ritenersi ugualmente valide adeguate "distanze di sicurezza" fra gli organi in movimento relativo. E, anche se non esplicitato, si intuisce che quest'ultima soluzione costituisce un valido compromesso se si vuole ottemperare anche alla prescrizione di "perfetta visibilita'" di cui al punto c) dell'art. 182 citato. Sono infatti note le controindicazioni che comportano le reti e le lastre trasparenti (disturbi alla vista, affaticamento, presenza di riflessi, deterioramenti precoci dei materiali trasparenti, ecc.) e le conseguenti situazioni di rischio indotto. Questo ultimo concetto e' avvalorato anche dalla norma ISO 3691, che al punto 12.1.2. afferma innanzitutto che "tali precauzioni devono essere attuate in modo da non ostacolare indebitamente la visibilita'" e conclude ammettendo l'applicazione di "protezioni in alternativa al franco di sicurezza In conclusione, si ritiene che il requisito di sicurezza contro i rischi di cesoiamento o schiacciamento a causa del gruppo di sollevamento forche per l'operatore, nella sua normale posizione di lavoro, sia correttamente soddisfatto quando sussista una delle seguenti condizioni: le parti in movimento l'una rispetto all'altra si trovino alla distanze minime stabilite al punto 4 della norma UNI 9288; le parti in movimento l'una rispetto all'altra siano dotate di protezioni costituite ad esempio da reti o lastre trasparenti. Va precisato infine che quanto fin qui detto e' applicabile alle macchine poste in commercio, ovvero in servizio, prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996 ed in ogni caso non recanti la marcatura CE ai sensi delle direttive 89/392/CEE e collegate, per le quali le considerazioni esposte e le conseguenti misure proposte debbono essere considerate come "disposizioni" nazionali vigenti fino alla data dell'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996. Viceversa, per le macchine costruite in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996 le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955 e le indicazioni della circolare n. 9/79 debbono essere considerate come utili documenti di riferimento per i fabbricanti ovvero per gli organi di vigilanza, che in essi trovano, attesa la riconosciuta fattibilita' degli orientamenti costruttivi forniti, l'indicazione del livello di sicurezza che, comunque dal fabbricante o dall'utilizzatore deve essere assicurato, rispettivamente, all'acquirente o al l'operatore addetto. Analoga considerazione vale per le disposizioni del decreto legislativo n. 304/1991, che risultano implicitamente abrogate in quanto la materia della sicurezza costruttiva delle macchine e' stata globalmente regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996. Infatti le disposizioni delle direttive 89/392 e successive prevedono l'esplicita abrogazione della direttiva comunitaria di cui il decreto legislativo n. 304/1991 costituiva l'atto di recepimento. Il direttore generale dei rapporti di lavoro Cacopardi