Alle    Direzioni    regionali    e
                                  provinciali del lavoro
                                  Alle  Regioni  -  Assessorati  alla
                                  sanita'
                                  Al   Ministero   dell'industria   -
                                  D.G.P.I.
                                  Al Ministero della sanita'  -  Dip.
                                  prevenzione
                                  All'Ispesl - D.T.S. - D.Om.
                                  All'INAIL  - Centro studi e servizi
                                  prevenzione
                                  Alla Confindustria
                                  All'Intersind
                                  Alla Confapi
                                  Alla Confartigianato
                                  Alla CNA
                                  Alla Confagricoltura
                                  Alla Coldiretti
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla C.G.I.L.
                                  Alla C.I.S.L.
                                  Alla U.I.L.
                                  Alla U.G.L.
                                  Alla CISAL
                                  Alla ANIMA/AISEM
                                  All'ASCOMAC
  Alcune  aziende  produttrici  di macchine  per  centrifugare  hanno
richiesto a questo Ministero, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera
a),  del decreto  legislativo  n. 626/1994,  il riconoscimento  della
conformita'  alle   disposizioni  dell'art.   130  del   decreto  del
Presidente  della Repubblica  n.  547/1955 dei  sistemi di  frenatura
elettrica applicati  su macchine centrifughe azionate  tramite motori
elettrici regolati mediante sistemi ad "inverter".
  Al  riguardo, e  su  conforme parere  della Commissione  consultiva
permanente per la prevenzione degli  infortuni e l'igiene del lavoro,
non si ravvisa l'opportunita' di emanare  il decreto di cui sopra per
i motivi che di seguito si espongono.
  La questione posta dalla richiesta in argomento comporta l'esame di
due   questioni   distinte,    ma   complementari:   la   valutazione
dell'ammissibilita'   di  un   sistema  di   frenatura  elettrica   e
l'individuazione  delle  caratteristiche   tecniche  che  il  sistema
stesso, qualora ammissibile, deve possedere in rapporto alle esigenze
della sicurezza.
  Sulla  questione dell'ammissibilita'  di  freni  diversi da  quelli
operanti  per  attrito,  quasi   esclusivamente  adottati  su  queste
macchine, va detto  che il legislatore dell'art. 130  del decreto del
Presidente della  Repubblica n. 547/1955,  richiedendo l'applicazione
di un  freno, intende riferirsi  ad un apposito sistema  di frenatura
"adatto ed  efficace" tale,  cioe', da garantire,  per configurazione
costruttiva e  caratteristiche operative e prestazionali,  dai rischi
particolari propri di questo genere di macchine.
  La misura  di queste caratteristiche qualita',  nel caso specifico,
va ricercata, quindi, in rapporto  alle necessita' di sicurezza della
macchina.
  La frenatura deve essere:
  adatta,   cioe'   appropriata   alle   specifiche   caratteristiche
costruttive   ed  alle   esigenze   funzionali   della  macchina   e,
contemporaneamente, tale da non indurre di per se' altri rischi oltre
quelli caratteristici  della macchina stessa (nel  caso: deve portare
al rallentamento  ed eventualmente  all'arresto della  macchina senza
che   si  producano   sovratemperature  e   surriscaldamenti,  ovvero
oscillazioni e vibrazioni pericolose per l'integrita' strutturale);
  efficace, cioe'  in grado  di esplicare mediante  il rallentamento,
che e'  la sua funzione  caratteristica, una azione di  sicurezza nei
confronti   sia  dei   rischi  propri   delle  centrifughe   (rottura
violenta/esplosione  in caso  di  eccesso di  velocita', rottura  per
ampiezza eccessiva di vibrazioni  o scuotimenti causati da squilibrio
del carico),  sia di possibili  altre anomalie di  funzionamento sia,
infine, di eventuali  casi di emergenza che richiedano  un arresto in
tempi ridotti della macchina.
  In altre parole,  e' proprio per conseguire  l'effetto di sicurezza
collegato alla  riduzione del  numero di giri  della macchina  che il
legislatore ha richiesto obbligatoriamente  l'applicazione su di essa
di  un dispositivo  che, con  terminologia chiaramente  riferita alla
tecnologia corrente al momento in cui il decreto del Presidente della
Repubblica  n.  547/1955 e'  stato  messo  a punto,  viene  indicato,
genericamente, come "un freno".
  Sulla base  di queste  considerazioni non  appare rilevante  che il
freno della macchina sia del tipo  classico ("a ceppi, o a nastro") e
funzioni per attrito, o che sia di altro genere, ad esempio elettrico
o idraulico: la prerogativa dell'azione di un freno e' che garantisca
una dissipazione (rapida ed efficiente) dell'energia cinetica.
  Nel  caso  in  questione,  trattandosi di  un  dispositivo  che  ha
funzioni di  sicurezza, a tale caratteristica  deve essere accoppiata
l'assenza  di pericoli  indotti dal  suo intervento  e la  necessaria
affidabilita' costruttiva e funzionale.
  Si ritiene pertanto che il  sistema di frenatura elettrica mediante
dispositivo tipo "inverter" sia ammissibile e compatibile col dettato
normativo del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955.
  Riguardo alle caratteristiche che lo specifico sistema in questione
deve possedere, esse sono quelle  indicate piu' sopra: deve garantire
un'azione frenante appropriata (rallentamento in sicurezza) per tutta
la gamma  di condizioni operative,  quelle normali e  quelle anormali
prevedibili  (ad  esempio  mancanza di  alimentazione  elettrica),  e
possedere sufficienti garanzie rispetto  alle eventualita' di guasto.
Contemporaneamente deve  comportarsi come un componente  di sicurezza
assicurando le  necessarie prestazioni,  vale a dire  intervenire nei
casi gia' visti (eccesso di velocita', vibrazioni eccessive, ecc.).
  Poiche',  peraltro, il  legislatore non  ha inteso  specificare nel
medesimo art. 130 in alcun  altro modo le caratteristiche costruttive
o  le  prestazioni che  il  "freno"  applicato alla  centrifuga  deve
possedere, ma si  e' limitato ad indicare gli  obiettivi di sicurezza
che  con  lo  stesso   devono  essere  conseguiti,  la  dimostrazione
dell'adeguatezza  e  dell'efficacia  del  dispositivo  effettivamente
applicato  diventa,  in  pratica  (cfr.  art.  374  del  decreto  del
Presidente     della     Repubblica     n.     547/1955),     compito
dell'utilizzatoredatore di lavoro.
  Questi, per parte sua,  lo assolvera' assicurandosi, anche mediante
documenti  tecnici, dati  e calcolazioni,  a loro  volta, per  quanto
necessario,  forniti dal  fabbricante, che  il dispositivo  applicato
risulti:
  adatto,  cioe'  concepito  nel  rispetto  delle  esigenze  e  delle
specifiche della buona tecnica costruttiva,  e di quella di sicurezza
in particolare, e realizzato per conseguire la prestazione voluta con
la  necessaria affidabilita',  anche  riguardo  al verificarsi  delle
situazioni anomale  ma prevedibili e caratteristiche,  come questo e'
il  caso, dell'azionamento  di centrifughe  tramite motori  elettrici
regolati  mediante  sistemi  ad  "inverter" (ad  esempio  guasto  dei
componenti,  rischio di  sovravelocita' per  assenza di  campo o  per
l'inversione accidentale dello stesso  in conseguenza di non corretti
interventi di manutenzione, ecc.);
  ed efficace,  cioe' capace di  esplicare le necessarie  funzioni di
sicurezza  piu' sopra  evidenziate in  tutte le  condizioni operative
previste per la macchina.
  Tanto  si porta  a conoscenza  degli enti  in indirizzo,  sia quale
contributo  di  chiarezza  per  i   datori  di  lavoro  utenti  delle
attrezzature in argomento, sia al fine del conseguimento di indirizzi
comportamentali  uniformi  da  parte  egli  organi  incaricati  della
vigilanza.
                         Il direttore generale dei rapporti di lavoro
                                         Cacopardi