IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento  interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con le  politiche  comunitarie, nonche'  l'art.  5 che  ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative  del   predetto  Fondo   di  rotazione   e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visti gli  articoli 74 e  75 della legge  19 febbraio 1992,  n. 142
(legge comunitaria 1991) e l'art. 56  della legge 6 febbraio 1996, n.
52 (legge comunitaria 1994);
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante procedure
di attuazione  della legge  n. 183/1987 e  del decreto  legislativo 3
aprile  1993,  n. 96,  in  materia  di coordinamento  della  politica
nazionale con quella comunitaria;
  Visto il regolamento  CEE del Consiglio delle  Comunita' europee n.
2262/84, concernente misure speciali  nel settore dell'olio di oliva,
che all'art.  1, paragrafo  1, prevede la  costituzione, da  parte di
ciascun Stato membro,  di una Agenzia specifica  incaricata di alcuni
controlli e azioni nel quadro del  regime di aiuto nel settore di cui
sopra;
  Visto il regolamento CEE  della Commissione delle Comunita' europee
n. 27/85,  recante modalita'  di applicazione del  citato regolamento
CEE n. 2262/84;
  Vista la legge 23 dicembre 1986,  n. 898, recante misure urgenti in
materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio
di oliva  ed in particolare l'art.  1 che prevede lo  svolgimento dei
compiti e delle pubbliche funzioni  di controllo di cui ai suindicati
regolamenti  CEE  n. 2262/84  e  n.  27/85 da  parte  dell'Agecontrol
S.p.a.;
  Considerato che l'art. 1, paragrafo 5, del predetto regolamento CEE
n.  2262/84  prevede  che  il  finanziamento  delle  spese  effettive
dell'Agenzia e'  assicurato paritariamente  dalla Commissione  U.E. e
dallo Stato membro in ragione del 50 per cento;
  Preso atto che il programma di attivita' dell'Agecontrol S.p.a. per
la  campagna 1997-1998  comporta un  onere complessivo  a carico  del
Ministero per le politiche agricole pari a 12,900 miliardi di lire;
  Considerato  che  la   legge  27  dicembre  1997,   n.  450  (legge
finanziaria 1998), ha  autorizzato, relativamente alla partecipazione
nazionale,  un importo  pari a  10,930 miliardi  di lire  e che  tale
assegnazione  non  garantisce  la  totale  copertura  del  fabbisogno
sopraindicato;
  Considerata,  pertanto,  la necessita'  di  ricorrere  al Fondo  di
rotazione per  l'attuazione delle politiche comunitarie,  di cui alla
legge n. 183/1987, ad  integrazione della suddetta assegnazione, fino
al completamento della copertura della quota parte nazionale;
  Vista la nota  del Ministro per le politiche agricole  n. 51203 del
12 novembre 1997;
  Viste  le  risultanze dei  lavori  istruttori  svolti dal  Comitato
previsto dall'art. 5  del decreto del Presidente  della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la  relazione del Ministro  del tesoro, del bilancio  e della
programmazione economica;
                              Delibera:
  1.  Ai  fini dell'attuazione  del  programma  di attivita'  di  cui
all'art. 1 del regolamento CEE n. 2262/84, relativo all'effettuazione
dei  controlli in  materia  di  aiuto alla  produzione  e al  consumo
dell'olio   di  oliva,   per  la   campagna  oleicola   1997-1998  e'
autorizzato,  in  favore  dell'Agecontrol  S.p.a.,  un  finanziamento
integrativo nazionale pubblico pari a 1,970 miliardi di lire a valere
sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.
  2.  Il predetto  Fondo,  nel  limite dell'ammontare  sopraindicato,
provvede  a  far  affluire  le  risorse  finanziarie  allo  stato  di
previsione del Ministero per le  politiche agricole, sulla base delle
richieste del Ministero medesimo.
  3.  Il  Ministero  per  le   politiche  agricole  adotta  tutte  le
iniziative  ed  i provvedimenti  necessari  per  utilizzare entro  le
scadenze previste i finanziamenti  comunitari e nazionali relativi al
programma in questione.
  4.  Il  Ministero  medesimo   effettua  i  necessari  controlli  di
competenza.  Il  Fondo di  rotazione  potra'  procedere ad  ulteriori
controlli,  avvalendosi  delle  strutture della  Ragioneria  generale
dello Stato.
   Roma, 26 febbraio 1998
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 21 aprile 1998
Registro  n. 2  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 104