IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art.  2, comma 203, della  legge 28 dicembre 1996,  n. 662,
che disciplina la programmazione negoziata;
  Visti gli articoli 4,  5 e 7 della legge 27  dicembre 1997, n. 449,
che reca  disposizioni volte ad incentivare  l'occupazione e benefici
fiscali agli investimenti;
  Vista  la propria  deliberazione  adottata in  data  21 marzo  1997
"Disciplina   della  programmazione   negoziata"  (pubblicata   nella
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997) con la quale sono state
dettate,  tra  l'altro, le  modalita'  per  l'approvazione dei  patti
territoriali e dei contratti d'area;
  Viste le proprie  deliberazioni in data 12  luglio 1996 (pubblicata
nella Gazzetta  Ufficiale n. 175 del  27 luglio 1996), 8  agosto 1996
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47  del 21 ottobre 1996) e 23
aprile 1997 (pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale n. 63 del 15 luglio
1997) con  le quali  sono stati  assegnati -  a valere  sulle risorse
destinate alle aree  depresse - lire 1.700  miliardi al finanziamento
dei patti  territoriali e  lire 1.000  miliardi al  finanziamento dei
contratti d'area;
  Viste le proprie deliberazioni in  data 18 dicembre 1996, 23 aprile
e 26 giugno  1997 (pubblicate nelle Gazzette Ufficiali n.  140 del 18
giugno 1997, n. 177 del 31 luglio 1997 e n. 240 del 14 ottobre 1997 e
n. 274 del 24 novembre 1997) con le quali sono stati approvati dodici
patti territoriali;
  Considerato che le  procedure per la stipula  delle convenzioni per
l'istruttoria dei  patti territoriali  e dei  contratti d'area  e per
l'assistenza tecnica ed amministrativa  ai patti territoriali si sono
concluse e che nella Gazzetta Ufficiale  n. 4 del 7 gennaio 1998 sono
stati pubblicati gli elenchi dei soggetti convenzionati;
  Considerato,  altresi',  che in  attesa  che  spiri il  termine  di
novanta giorni assegnato alle banche convenzionate per la conclusione
dell'istruttoria, occorre  fissare dei  criteri di riparto  dei fondi
disponibili  al  fine di  ottenere  la  massima  resa in  termini  di
equilibrio territoriale;
  Ritenuto   opportuno,  anche   in  considerazione   della  limitata
disponibilita' di  risorse, formulare criteri per  l'approvazione dei
patti territoriali  e dei  contratti d'area  che tengano  conto delle
assegnazioni gia' effettuate con le citate deliberazioni;
                              Delibera:
  Il complesso delle risorse destinate  dal CIPE al finanziamento dei
patti  territoriali  e dei  contratti  d'area  e' in  via  temporanea
attribuito secondo i sottoindicati criteri:
  1.  l'80 per  cento delle  somme individuate  con le  deliberazioni
richiamate in  premessa e' destinato alle  iniziative localizzate nei
territori  obiettivo  1,  il  restante ammontare  e'  riservato  alle
iniziative localizzate nei  territori dell'obiettivo 2, 5 b)  e 92, 3
c);
  2. in caso  di esaurimento dei fondi disponibili,  il Ministero del
tesoro,  del bilancio  e della  programmazione economica  prende atto
della positiva  conclusione dell'istruttoria effettuata  dai soggetti
convenzionati  approvando  il patto  ai  fini  della fruizione  delle
agevolazioni di cui agli articoli 4 e 7 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.
  Qualora si  verificasse la necessita' di  procedere ad un'ulteriore
selezione  delle  richieste  pervenute,  che  verranno  istruite  con
cadenza semestrale, si provvedera' ad emanare criteri di priorita' al
fine  di  individuare  le  iniziative  di  patto  territoriale  e  di
contratto  d'area che  massimizzano  la resa  in  termini di  aumento
dell'occupazione e del reddito.
  Con  successivo  provvedimento  saranno, altresi',  accantonate,  a
valere  sulle  risorse assegnate  alle  aree  depresse, le  somme  da
destinare alla copertura delle agevolazioni di cui agli articoli 4, 5
e 7 della legge n. 449/1997 richiamata in premessa.
   Roma, 26 febbraio 1998
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
 Registrata alla Corte dei conti il 21 aprile 1998
  Registro n.  2 Tesoro, bilancio e  programmazione economica, foglio
n. 109