IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto l'art. 8, primo comma, del suddetto decreto presidenziale, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali; Visto il decreto del 7 aprile 1998, con il quale e' stato approvato il modello 760 BIS da presentarsi nel 1998, nonche' le relative istruzioni e busta; Visto l'art. 2, comma 3, del suddetto decreto, in base al quale con successivo decreto devono essere stabilite le specifiche tecniche per la stampa del predetto modello che deve essere presentato dai soggetti che utilizzano sistemi informatici per la compilazione della dichiarazione; Considerato che occorre dare attuazione alle disposizioni contenute nel citato art. 2, comma 3, del decreto del 7 aprile 1998, di approvazione del modello 760 BISPC; Decreta: Art. 1. 1. I soggetti che utilizzano sistemi informatici per la compilazione della dichiarazione dei redditi modello 760 BIS, devono presentare, in luogo del modello previsto dall'art. 1 del citato decreto di approvazione del 7 aprile 1998, il modello sintetico, denominato 760 BISPC, redatto secondo le specifiche tecniche di stampa previste nell'allegato 1 al presente decreto. Nello stesso allegato e' riprodotta la busta da utilizzare per la presentazione del modello 760 BISPC e sono indicate le caratteristiche tecniche di stampa della stessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 aprile 1998 Il direttore generale del Dipartimento delle entrate: ROMANO