IL MINISTRO DELLE  FINANZE
                           di concerto con
                IL  MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il  regio decreto 30  dicembre 1923, n. 3278,  concernente le
tasse sui contratti di borsa;
  Visto  l'art.  2-bis  del  decretolegge  30  giugno  1960  n.  589,
convertito, con modificazioni, dalla legge  14 agosto 1960, n. 826, e
successive integrazioni, in forza del quale le modalita' di pagamento
in modo  virtuale della tassa  sui contratti di borsa  sono stabilite
con decreto  del Ministro delle  finanze di concerto con  il Ministro
del tesoro;
  Visto  il decreto  legislativo 21  novembre  1997, n.  435, che  ha
abrogato  la tassa  su  taluni  contratti di  borsa  e sostituito  la
tabella  delle tasse  per i  contratti di  trasferimento di  titoli o
valori,  allegata  alla  legge  10   novembre  1954,  n.  1079,  come
sostituita,  da  ultimo,  per  effetto  dell'art.  7,  comma  1,  del
decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
  Visto l'art. 1, comma 11,  del citato decreto legislativo, ai sensi
del quale, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono stabilite, per l'anno 1998 le modalita' dei
versamenti della  tassa dovuta dai  soggetti ammessi al  pagamento in
modo virtuale;
  Visti i  decreti ministeriali  del 24  marzo 1998  e del  14 aprile
1998;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  stabilire  un nuovo  termine  per  la
presentazione  della dichiarazione  contenente  il numero  presuntivo
delle  operazioni  di borsa  da  concludersi  nell'anno 1998  nonche'
l'ammontare  del relativo  tributo, stabilendo  nuovi termini  per il
pagamento della tassa in rate uguali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I soggetti autorizzati al pagamento in modo virtuale della tassa
sui contratti di borsa, a rate periodiche su liquidazione provvisoria
effettuata dall'ufficio del registro, in base all'importo complessivo
della tassa dovuta  in via definitiva per  l'anno precedente, possono
presentare al competente ufficio finanziario,  entro il 1 giugno 1998
una dichiarazione contenente il numero presuntivo delle operazioni di
borsa che potranno  essere concluse nel 1998  nonche' l'ammontare del
relativo  tributo,  tenendo  conto delle  disposizioni  di  esenzione
stabilite, con effetto dal 1 gennaio 1998, dai commi 2 e seguenti del
decreto legislativo di cui alle premesse.
  2. L'ufficio finanziario procede  alla liquidazione provvisoria per
l'anno 1998 sulla base  della dichiarazione predetta, ripartendone il
pagamento  in rate  uguali con  scadenza 30  settembre e  31 dicembre
1998.
  3. Il  presente decreto  sara' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 6 maggio 1998
                                          Il Ministro delle finanze
                                                   Visco
 Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
             Ciampi