IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e successive modificazioni, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro dell'Automobil club; Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni ed integrazioni, la quale: 1) istituisce l'imposta erariale di trascrizione sulle formalita' da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente; 2) prevede il pagamento di detta imposta al momento della richiesta delle formalita' alle competenti sedi provinciali dell'Automobil club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; Visto il capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, che istituisce una addizionale regionale dell'imposta erariale di trascrizione; Visto il capo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che istituisce una imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico; Visto l'art. 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che istituisce una addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione; Visto l'art. l7, comma 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che demanda ad apposito decreto direttoriale le modalita' per definire le violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 1997 relative ai tributi sopraindicati, dovuti in dipendenza della richiesta di formalita' all'ufficio del pubblico registro automobilistico; Decreta: Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione 1. Possono formare oggetto di sanatoria le violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 1997, relative a omessa o tardiva richiesta all'ufficio del pubblico registro automobilistico di: a) formalita' di prima iscrizione dei veicoli; b) formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli gia' iscritti al pubblico registro automobilistico. 2. Le violazioni di cui al comma 1 sono quelle dovute per omessa ovvero tardiva presentazione di richiesta di formalita' al pubblico registro automobilistico nei termini prescritti dell'art. 2, commi 2 e 3 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, i quali devono essere scaduti alla data del 30 settembre 1997; possono inoltre formare oggetto di sanatoria alle stesse condizioni, le violazioni relative a formalita' presentate al pubblico registro automobilistico e rifiutate.