IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il  regio decreto-legge 15  marzo 1927, n. 436,  e successive
modificazioni,   concernente   la   disciplina   dei   contratti   di
compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro
dell'Automobil club;
  Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni
ed integrazioni, la quale:
  1) istituisce  l'imposta erariale di trascrizione  sulle formalita'
da eseguirsi  presso il pubblico registro  automobilistico, richieste
in  forza  di  scritture  private con  sottoscrizione  autenticata  o
accertata giudizialmente;
  2) prevede il pagamento di detta imposta al momento della richiesta
delle formalita' alle competenti sedi provinciali dell'Automobil club
d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico;
  Visto il  testo unico  delle disposizioni concernenti  l'imposta di
registro  approvato con  decreto del  presidente della  Repubblica 26
aprile 1986, n. 131;
  Visto il capo  I del decreto legislativo 21 dicembre  1990, n. 398,
che  istituisce una  addizionale regionale  dell'imposta erariale  di
trascrizione;
  Visto il capo II del decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
che istituisce  una imposta provinciale per  l'iscrizione dei veicoli
nel pubblico registro automobilistico;
  Visto l'art. 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che
istituisce  una  addizionale   provinciale  all'imposta  erariale  di
trascrizione;
  Visto l'art. l7, comma 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
demanda ad apposito decreto direttoriale le modalita' per definire le
violazioni commesse fino alla data  del 30 settembre 1997 relative ai
tributi  sopraindicati,  dovuti  in  dipendenza  della  richiesta  di
formalita' all'ufficio del pubblico registro automobilistico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                  Oggetto ed ambito di applicazione
  1. Possono formare oggetto di sanatoria le violazioni commesse fino
alla  data  del  30  settembre  1997, relative  a  omessa  o  tardiva
richiesta all'ufficio del pubblico registro automobilistico di:
    a) formalita' di prima iscrizione dei veicoli;
  b) formalita'  di trascrizione, iscrizione ed  annotazione relative
ai veicoli gia' iscritti al pubblico registro automobilistico.
  2. Le  violazioni di cui al  comma 1 sono quelle  dovute per omessa
ovvero tardiva  presentazione di richiesta di  formalita' al pubblico
registro automobilistico nei termini  prescritti dell'art. 2, commi 2
e  3 della  legge 23  dicembre 1977,  n. 952,  i quali  devono essere
scaduti  alla data  del 30  settembre 1997;  possono inoltre  formare
oggetto di sanatoria alle stesse condizioni, le violazioni relative a
formalita'   presentate  al   pubblico  registro   automobilistico  e
rifiutate.