IL DIRIGENTE capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti ministeriali attuativi, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Soave" e "Recioto di Soave" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la legge 1 marzo 1975, n. 46, recante tutela della denominazione dei vini "Recioto" e "Amarone"; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 marzo 1975 e 6 maggio 1976 con i quali sono state apportate modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Soave" e "Recioto di Soave"; Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1992 con il quale e' stato approvato il nuovo disciplinare di produzione dei vini in questione; Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1993 recante modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Soave" e "Recioto di Soave"; Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela dei vini "Soave" e "Recioto di Soave" intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" per i vini gia' riconosciuti a denominazione di origine controllata con il citato decreto presidenziale 21 agosto 1968 e successive modifiche; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1998; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relativamente al parere e alla proposta di riconoscimento sopra citati; Considerato pertanto necessario procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per i vini "Recioto di Soave" e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso e alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata e garantita vengano riconosciute con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. La denominazione di origine controllata dei vini "Recioto di Soave", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 e successive modifiche, e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.