IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento della prevenzione Vista la domanda in data 2 giugno 1992 con la quale la societa' Satib S.p.a., con sede in Ora (Bolzano), ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Acqua dell'Imperatore - Kaiserwasser" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Fonti di S. Candido", sita nel territorio del comune di San Candido (Bolzano); Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585; Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visti gli atti d'ufficio; Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 19 dicembre 1997; Visto il decreto 29 novembre 1996, n. 385/32.6 dell'assessore per gli affari sociali e sanita' della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, con il quale sono state trasferite le autorizzazioni sanitarie relative all'acqua minerale "Acqua dell'Imperatore - Kaiserwasser" dalla societa' Satib S.r.l., alla societa' Kaiserwasser S.r.l. con sede in S. Candido (Bolzano), via Pizach 7; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Acqua dell'Imperatore - Kaiserwasser" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Fonti di S. Candido", sita in comune di San Candido (Bolzano).