IL DIRETTORE GENERALE
                 del Dipartimento della prevenzione
  Vista la  domanda in data  2 giugno 1992  con la quale  la societa'
Satib S.p.a., con  sede in Ora (Bolzano), ha chiesto  la revisione ai
fini della  conferma del riconoscimento dell'acqua  minerale naturale
denominata   "Acqua  dell'Imperatore   -  Kaiserwasser"   che  sgorga
nell'ambito della  concessione mineraria "Fonti di  S. Candido", sita
nel territorio del comune di San Candido (Bolzano);
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
  Visto  il  decreto  ministeriale  13  gennaio  1993  relativo  alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
  Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
  Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Visto  il  parere della  III  sezione  del Consiglio  superiore  di
sanita' espresso nella seduta del 19 dicembre 1997;
  Visto il decreto  29 novembre 1996, n.  385/32.6 dell'assessore per
gli affari  sociali e sanita'  della provincia autonoma di  Bolzano -
Alto  Adige, con  il quale  sono state  trasferite le  autorizzazioni
sanitarie  relative  all'acqua   minerale  "Acqua  dell'Imperatore  -
Kaiserwasser" dalla societa' Satib S.r.l., alla societa' Kaiserwasser
S.r.l. con sede in S. Candido (Bolzano), via Pizach 7;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Acqua
dell'Imperatore   -  Kaiserwasser"   che  sgorga   nell'ambito  della
concessione mineraria  "Fonti di S.  Candido", sita in comune  di San
Candido (Bolzano).