IL VICE COMMISSARIO
  (Art.  5 della legge 24 febbraio  1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n.
2554 del 4 aprile   1997, ordinanza commissariale  n.  B/194  del  19
aprile 1997)
  Vista  l'ordinanza della  Presidenza del  Consiglio dei  Ministri -
Dipartimento  protezione   civile  n.  2554/1997  con   la  quale  il
presidente  della  giunta  regionale e'  stato  nominato  commissario
delegato per  gli interventi  conseguenti gli eventi  alluvionali del
novembre 1996;
  Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto
commissario delegato predisponga un piano  degli interventi di cui il
Dipartimento della protezione civile prende atto;
  Vista l'ordinanza  del commissario delegato  n. B/199 del  9 maggio
1997 con la quale e' stato approvato il suddetto piano;
  Vista la presa  d'atto da parte della  protezione civile comunicata
in data 26 giugno 1997;
  Vista l'ordinanza commissariale n. B/405  del 2 gennaio 1998 con la
quale e' stata approvata la prima integrazione parziale rimodulazione
del piano  sopra citato, di  cui il D.P.C. ha  preso atto in  data 30
gennaio 1998;
  Rilevato che  gli interventi previsti  nel piano e nella  sua prima
rimodulazione sono attuati dagli  enti ivi specificati in conformita'
al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;
  Visto in  particolare il  punto 2.9  del suddetto  disciplinare che
prevede  che  il  commissario   delegato  prenda  atto  dei  progetti
approvati dall'ente attuatore;
  Considerato che tale presa d'atto ha la finalita' di verificare:
  l'inserimento  delle  eventuali  direttive tecniche  formulate  dal
commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;
  il  rispetto  dei  vincoli  finanziari  previsti  dal  disciplinare
approvato con la medesima ordinanza n. B/224;
  Considerato  che  con  ordinanza   commissariale  n.  B/269  del  5
settembre 1997  e' stato preso  atto del progetto  esecutivo relativo
all'intervento in oggetto;
  Visto  che in  data 19  marzo  1998 con  nota n.  719 la  Comunita'
montana della Lunigiana ha trasmesso perizia di variante e suppletiva
relativa al suddetto intervento,  approvata con delibera della giunta
esecutiva n. 469 del 21 novembre 1997;
  Vista la  nota istruttoria  da parte del  responsabile dell'ufficio
commissariale in data 26 marzo 1998 con il quale si precisa che:
  1) l'importo complessivo previsto  per l'intervento non rispetta il
limite del finanziamento  disposto dal piano, pari  a L. 148.793.263;
pertanto le somme ulteriori risultano a carico dell'ente attuatore;
  2)  L'onere per  le  spese di  progettazione, direzione,  collaudo,
assistenza e contabilita'  per la somma complessiva  di L. 16.888.000
supera il 10% dell'importo complessivo di cui al punto precedente;
  3) non sono state inserite  direttive di carattere tecnico da parte
del commissario ai sensi del punto 2,2 del disciplinare;
  4) l'ente  attuatore deve  ricondurre l'onere delle  spese tecniche
nel limite massimo del 10% di cui al disciplinare.
  Considerato di prendere atto della perizia di variante e suppletiva
subordinatamente  alla   riconduzione  delle  spese  tecniche   e  di
progettazione nei limiti prescritti;
  Vista l'ordinanza commissariale n. B/194  del 19 aprile 1997 con la
quale  il sottoscritto  e'  stato nominato  vicecommissario ai  sensi
dell'art.  2, comma  2 della  citata ordinanza  D.P.C. n.  2554/1997;
Ordina:
  E'  preso atto  della  perizia di  variante  e suppletiva  relativa
all'intervento n.  548 -  Localita' Patignano -  Sistemazione briglia
regimazione  con  Briglie  torrente   Vaccareccia,  Comune  di  Zeri,
approvata  con deliberazione  della  giunta  della Comunita'  montana
della  Lunigiana (ente  attuatore) n.  469  del 21  novembre 1997;  a
condizione  che  l'onere  delle  spese  tecniche  ammontante  a  lire
16.888.000  venga   ricondotto  nei   limiti  del   10%  di   cui  al
disciplinare;
  Di trasmettere  alla Comunita' montana della  Lunigiana la presente
ordinanza;
   Firenze, 3 aprile 1998
                                      Il vice commissario: Fontanelli