IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista la  legge 8  luglio 1986, n.  349, recante  l'istituzione del
Ministero dell'ambiente;
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in
materia di aree protette;
  Visto in particolare l'art. 34,  comma 2, come modificato dall'art.
4,  comma  7,  della  legge  8 ottobre  1997,  n.  344,  che  prevede
l'istituzione  d'intesa con  la regione  autonoma della  Sardegna del
parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu;
  Visti, altresi', gli articoli 8 e 9 della citata legge n. 394/1991,
relativi alla istituzione ed alla gestione degli enti parco;
  Viste le intese  del 16 luglio 1992  e del 29 dicembre  1995 fra il
Ministero dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna relative
all'istituzione del parco nazionale  del golfo di Orosei, Gennargentu
e isola dell'Asinara;
  Visto in particolare  l'art. 6 della citata intesa  del 29 dicembre
1995, che  prevede la  costituzione di  un comitato  istituzionale di
coordinamento;
  Considerato   che   nella   seduta   del   summenzionato   comitato
istituzionale di coordinamento,  svoltasi a Nuoro il  10 ottobre 1997
e' stata approvata la perimetrazione del parco nazionale del golfo di
Orosei e Gennargentu;
  Vista la  nota del Ministero  dell'ambiente, n. SCN/97/17532  del 2
dicembre 1997 con  la quale e' stato richiesto  alla regione autonoma
della Sardegna  il parere di  cui all'art.  8 della legge  6 dicembre
1991, n. 394;
  Viste le modifiche richieste dalla regione autonoma della Sardegna,
con  gli  atti n.  5376/GAB  della  Presidenza  della giunta  del  30
dicembre  1997 e  n. 246/GAB  della  Presidenza della  giunta del  26
gennaio 1998,  sulla perimetrazione, la  zonazione e sulle  misure di
salvaguardia del parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu;
  Visto il  programma triennale aree protette  1994/96, approvato dal
comitato per le  aree naturali protette nella seduta  del 14 dicembre
1995;
  Vista l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma
della Sardegna firmata in data 19 febbraio 1998 sulla perimetrazione,
la zonazione e  sulle misure di salvaguardia del  parco nazionale del
golfo di Orosei e Gennargentu;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 27 marzo 1998;
  Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  istituto l'Ente  parco  nazionale  del  golfo di  Orosei  e
Gennargentu.
  2.  L'Ente parco  nazionale del  golfo di  Orosei e  Gennargentu ha
personalita' di diritto pubblico ed  e' sottoposto alla vigilanza del
Ministero dell'ambiente.
  3. All'Ente  parco nazionale del  golfo di Orosei e  Gennargentu si
applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
  4.  L'Ente parco  nazionale dei  golfo di  Orosei e  Gennargentu e'
inserito nella tabella IV allegata alla predetta legge.
  5.  Il  territorio  del  parco  nazionale del  golfo  di  Orosei  e
Gennargentu  e'  delimitato   dalla  perimetrazione  riportata  nella
cartografia  ufficiale in  scala 1  : 100.000,  allegata al  presente
decreto  del  quale costituisce  parte  integrante,  e depositata  in
originale  presso il  Ministero  dell'ambiente ed  in copia  conforme
presso la regione autonoma della  Sardegna e presso la sede dell'Ente
parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu.
  6.  Nel   territorio  del   parco,  a   decorrere  dall'istituzione
dell'organismo  di  gestione del  parco  nazionale  e, comunque,  dal
centottantesimo  giorno successivo  alla  data  di pubblicazione  del
presente decreto e fino alla approvazione  del piano del parco di cui
all'art. 12  della legge  6 dicembre  1991, n.  394, si  applicano le
misure di salvaguardia riportate nell'allegato A al presente decreto,
del quale costituiscono parte integrante.
  7.  Con decreto  del  Ministro dell'ambiente,  di  concerto con  il
Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, e' definita la dotazione organica dell'Ente parco.