IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette; Visto in particolare l'art. 34, comma 2, come modificato dall'art. 4, comma 7, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che prevede l'istituzione d'intesa con la regione autonoma della Sardegna del parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu; Visti, altresi', gli articoli 8 e 9 della citata legge n. 394/1991, relativi alla istituzione ed alla gestione degli enti parco; Viste le intese del 16 luglio 1992 e del 29 dicembre 1995 fra il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna relative all'istituzione del parco nazionale del golfo di Orosei, Gennargentu e isola dell'Asinara; Visto in particolare l'art. 6 della citata intesa del 29 dicembre 1995, che prevede la costituzione di un comitato istituzionale di coordinamento; Considerato che nella seduta del summenzionato comitato istituzionale di coordinamento, svoltasi a Nuoro il 10 ottobre 1997 e' stata approvata la perimetrazione del parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu; Vista la nota del Ministero dell'ambiente, n. SCN/97/17532 del 2 dicembre 1997 con la quale e' stato richiesto alla regione autonoma della Sardegna il parere di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Viste le modifiche richieste dalla regione autonoma della Sardegna, con gli atti n. 5376/GAB della Presidenza della giunta del 30 dicembre 1997 e n. 246/GAB della Presidenza della giunta del 26 gennaio 1998, sulla perimetrazione, la zonazione e sulle misure di salvaguardia del parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu; Visto il programma triennale aree protette 1994/96, approvato dal comitato per le aree naturali protette nella seduta del 14 dicembre 1995; Vista l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna firmata in data 19 febbraio 1998 sulla perimetrazione, la zonazione e sulle misure di salvaguardia del parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente; Decreta: Art. 1. 1. E' istituto l'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu. 2. L'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu ha personalita' di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente. 3. All'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. 4. L'Ente parco nazionale dei golfo di Orosei e Gennargentu e' inserito nella tabella IV allegata alla predetta legge. 5. Il territorio del parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu e' delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1 : 100.000, allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione autonoma della Sardegna e presso la sede dell'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu. 6. Nel territorio del parco, a decorrere dall'istituzione dell'organismo di gestione del parco nazionale e, comunque, dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e fino alla approvazione del piano del parco di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante. 7. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' definita la dotazione organica dell'Ente parco.