IL DIRETTORE GENERALE
           per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
                    del Ministero dell'industria
                 del  commercio  e  dell'artigianato
                                  e
                       IL  DIRETTORE  GENERALE
                       dei rapporti di lavoro
            del Ministero del lavoro e previdenza sociale
  Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;
  Vista la  circolare 25 febbraio  1993, n. 159258,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  - serie generale -  n. 99 del 29  aprile 1993 con
cui venivano autorizzati a certificare per le direttive di cui sopra,
in via provvisoria taluni organismi;
  Visto il  decreto di  autorizzazione emesso  in forza  della citata
circolare 25 febbraio 1993, n. 159258;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana,
supplemento  ordinario n.  146 del  6 settembre  1996; di  attuazione
delle  direttive   89/392/CEE,  91/368/CEE,  93/44/CEE   e  93/68/CEE
concernenti il riavvicinamento delle  legislazioni degli stati membri
relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;
  Visto  il  decreto ministeriale  22  marzo  1993, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993,
concernente  la  determinazione  dei   requisiti  che  devono  essere
posseduti dagli organismi di controllo;
  Vista l'istanza presentata dall'organismo Cemoter - Istituto per le
macchine movimento terra, con sede legale in via Canal Bianco n. 28 -
44044 Cassana (Ferrara);
  Considerato  che l'organismo  Cemoter  - Istituto  per le  macchine
movimento terra, ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la
notifica degli organismi di certificazione CE;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1.  L'organismo  "Cemoter  -  Istituto per  le  macchine  movimento
terra", con  sede legale in  via Canal Bianco  n. 28 -  44044 Cassana
(Ferrara),  e'   autorizzato  ad   emettere  certificazione   CEE  di
rispondenza della  conformita' ai  requisiti essenziali  di sicurezza
per i  seguenti prodotti  di cui all'allegato  IV, lettera  B), della
direttiva 89/392/CEE:
   B) Componenti di sicurezza:
  4)  Strutture di  protezione  contro il  rischio di  capovolgimento
(ROPS).
  5) Strutture di  protezione contro il rischio di  cadute di oggetti
(FOPS).
  2. La  certificazione CEE  di cui al  precedente comma  deve essere
effettuata secondo  le forme,  modalita' e procedure  stabilite nella
direttiva  89/392/CEE  e  nelle relative  modifiche  e  aggiornamenti
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.
  3.  Copia  dei  certificati  emessi  e'  inviata  con  periodicita'
trimestrale all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.