IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e IL DIRETTORE GENERALE dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e previdenza sociale Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE; Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993 con cui venivano autorizzati a certificare per le direttive di cui sopra, in via provvisoria taluni organismi; Visto il decreto di autorizzazione emesso in forza della citata circolare 25 febbraio 1993, n. 159258; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996; di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9; Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, concernente la determinazione dei requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo; Vista l'istanza presentata dall'organismo Cemoter - Istituto per le macchine movimento terra, con sede legale in via Canal Bianco n. 28 - 44044 Cassana (Ferrara); Considerato che l'organismo Cemoter - Istituto per le macchine movimento terra, ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE; Decretano: Art. 1. 1. L'organismo "Cemoter - Istituto per le macchine movimento terra", con sede legale in via Canal Bianco n. 28 - 44044 Cassana (Ferrara), e' autorizzato ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettera B), della direttiva 89/392/CEE: B) Componenti di sicurezza: 4) Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS). 5) Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS). 2. La certificazione CEE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE. 3. Copia dei certificati emessi e' inviata con periodicita' trimestrale all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.