IL DIRETTORE GENERALE
           per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
                    del Ministero dell'industria
                 del  commercio  e  dell'artigianato
                                  e
                       IL  DIRETTORE  GENERALE
                       dei rapporti di lavoro
            del Ministero del lavoro e previdenza sociale
  Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana,
supplemento  ordinario n.  146 del  6 settembre  1996; di  attuazione
delle  direttive   89/392/CEE,  91/368/CEE,  93/44/CEE   e  93/68/CEE
concernenti il riavvicinamento delle  legislazioni degli stati membri
relative alle macchine, ed in particolare l'art. 8;
  Visto  il  decreto ministeriale  22  marzo  1993, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993,
concernente  la  determinazione  dei   requisiti  che  devono  essere
posseduti dagli organismi di controllo;
  Vista l'istanza  presentata dall'organismo  Gamba Working  Group di
Gamba  Davide, con  sede  legale  in Torino,  piazza  Savoia  n. 4  e
laboratorio in Biella, via Corrado Boggio n. 9;
  Considerato che l'organismo Gamba Working Group di Gamba Davide, ha
dichiarato  di soddisfare  ai criteri  minimi per  la notifica  degli
organismi di certificazione;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1.  L'organismo "Gamba  Working Group  di Gamba  Davide", con  sede
legale  in Torino,  piazza Savoia  n. 4,  e' autorizzato  ad emettere
certificazione  CEE di  rispondenza  della  conformita' ai  requisiti
essenziali di sicurezza  per i seguenti prodotti  di cui all'allegato
IV, lettera B), componenti di sicurezza, della direttiva 89/392/CEE:
   B) Componenti di sicurezza:
  3) Schermi  mobili automatici per  la protezione delle  macchine di
cui al punto A9, 10 e 11.
  4)  Strutture di  protezione  contro il  rischio di  capovolgimento
(ROPS).
  5) Strutture di protezione contro il rischio di oggetti (FOPS).
  2. La  certificazione CEE  di cui al  precedente comma  deve essere
effettuata secondo  le forme,  modalita' e procedure  stabilite nella
direttiva  89/392/CEE  e  nelle relative  modifiche  e  aggiornamenti
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.
  3.  Copia  dei  certificati  emessi  e'  inviata  con  periodicita'
trimestrale all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.