IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e IL DIRETTORE GENERALE dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e previdenza sociale Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996; di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine, ed in particolare l'art. 8; Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, concernente la determinazione dei requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo; Vista l'istanza presentata dall'organismo Gamba Working Group di Gamba Davide, con sede legale in Torino, piazza Savoia n. 4 e laboratorio in Biella, via Corrado Boggio n. 9; Considerato che l'organismo Gamba Working Group di Gamba Davide, ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione; Decretano: Art. 1. 1. L'organismo "Gamba Working Group di Gamba Davide", con sede legale in Torino, piazza Savoia n. 4, e' autorizzato ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettera B), componenti di sicurezza, della direttiva 89/392/CEE: B) Componenti di sicurezza: 3) Schermi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A9, 10 e 11. 4) Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS). 5) Strutture di protezione contro il rischio di oggetti (FOPS). 2. La certificazione CEE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE. 3. Copia dei certificati emessi e' inviata con periodicita' trimestrale all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.