IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e IL DIRETTORE GENERALE dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e previdenza sociale Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale; Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo; Vista l'istanza con la quale l'organismo Industrial Engineering Consultants S.r.l. - I.E.C., con sede in Torino, via Botticelli n. 151, in forza del citato decreto legislativo ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazione CE per taluni dispositivi individuali di protezione di cui all'allegato II della sopracitata direttiva; Rilevato che la documentazione allegata all'istanza e' conforme a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, punti da 1) ad 8), del decreto 22 marzo 1993; Considerato che l'Organismo Industrial Engineering Consultants S.r.l. - I.E.C. ha dichiarato di soddisfare ai requisiti minimi previsti in allegato V alla direttiva 89/686/CEE; Decretano: Art. 1. 1. L'organismo "Industrial Engineering Consultants S.r.l. - I.E.C.", in Torino, e' autorizzato al rilascio di certiticazione CE, ai sensi dell'art. 10 della direttiva 89/686/CEE, per i seguenti dispositivi di protezione individuale: dispositivi di protezione dell'udito (collocati nell'orecchio o sull'orecchio) - Cat. II. 2. Le certificazioni sono effettuate secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicita' trimestrale, copia delle certificazioni rilasciate e' inviata all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.