Con decreto ministeriale n. 24275 del 1 aprile 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 26 maggio 1997 al 25 maggio 1998, della ditta S.p.a. Fiocchi Munizioni, sede in Lecco e unita' di Lecco. Parere comitato tecnico del 29 gennaio 1998: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiocchi Munizioni, con sede in Lecco e unita' di Lecco, per il periodo dal 26 maggio 1997 al 25 novembre 1997. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1997 con decorrenza 26 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24276 del 1 aprile 1998, a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 febbraio 1998, e' autorizzata la ulteriore corrisponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 febbraio 1998 con effetto dal 5 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Aquafil, con sede in Arco (Trento) e unita' di Arco (Trento), per il periodo dal 5 gennaio 1998 al 4 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 30 gennaio 1998 con decorrenza 5 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24277 del 1 aprile 1998, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998, e' autorizzata la ulteriore corrisponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 marzo 1998 con effetto dal 4 novembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Grandi Magazzini Vagnino, con sede in Torino e unita' di Torino (sede amministrativa e 3 negozi) per un massimo di 14 dipendenti, per il periodo dal 4 maggio 1997 al 3 novembre 1997. Istanza aziendale presentata il 18 giugno 1997 con decorrenza 4 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24278 del 1 aprile 1998, a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998, e' autorizzata la ulteriore corrisponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 luglio 1997 con effetto dal 15 dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Aermacchi, con sede in Venegono Superiore (Varese) e unita' di Varese e Venegono Superiore (Varese), (dal 31 dicembre 1996 ex SIAI Marche), per il periodo dal 15 giugno 1997 al 14 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1997 con decorrenza 15 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24279 del 1 aprile 1998, a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 5 marzo 1998, e' autorizzata la ulteriore corrisponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 14 aprile 1997 con effetto dal 5 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Carbosulcis, con sede in Gonnessa (Cagliari) e unita' di: miniera Monte Sinni (Cagliari), per il periodo dal 5 gennaio 1998 al 4 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1998 con decorrenza 5 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24280 del 1 aprile 1998: 1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 5 marzo 1998, e' autorizzata la ulteriore corrisponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 5 marzo 1998 con effetto dall'11 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gafer, con sede in Palermo e unita' di Palermo, per il periodo dall'11 settembre 1997 al 10 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1997 con decorrenza 11 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 12 dicembre 1997, e' autorizzata la ulteriore corrisponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1997 con effetto dal 25 agosto 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fratelli Gagliardi, con sede in Milano e unita' di Marano Ticino (Novara), per il periodo dal 25 febbraio 1998 al 24 agosto 1998. Istanza aziendale presentata il 3 febbraio 1998 con decorrenza 25 febbraio 1998; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 1 ottobre 1997 al 31 marzo 1998, della ditta S.c. a r.l. C.E.L.I., con sede in Trapani e unita' di Santa Ninfa (Trapani). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c a r.l. C.E.L.I., con sede in Trapani e unita' di Santa Ninfa (Trapani), per il periodo dal 1 ottobre 1997 al 31 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1997 con decorrenza 1 ottobre 1997; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 novembre 1997 al 9 novembre 1998, della ditta S.r.l. Auto Interni, con sede in Rho (Milano) e unita' di Bruino (Torino) e Carmagnola (Torino). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Auto Interni, con sede in Rho (Milano) e unita' di Bruino (Torino) e Carmagnola (Torino), per il periodo dal 10 novembre 1997 al 9 maggio 1998. Istanza aziendale presentata il 9 dicembre 1997 con decorrenza 10 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24281 del 1 aprile 1998, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998, e' autorizzata la ulteriore corrisponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 marzo 1998 con effetto dal 1 aprile 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Redaelli Tecna Trafilati, con sede in Milano e unita' di Gardone Val Trompia (Brescia) e ufficio di Cologno Monzese (Milano), per il periodo dal 1 ottobre 1997 al 31 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 7 novembre 1997 con decorrenza 1 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24289 del 3 aprile 1998, e' accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 della ditta S.r.l. S.E.T. - Societa' Editrice Toscana - Gruppo Arca, con sede in Bologna e unita' di Firenze e Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.E.T. - Societa' Editrice Toscana - Gruppo Arca, con sede in Bologna e unita' di Firenze e Roma, per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 30 giugno 1998. Con decreto ministeriale n. 24290 del 3 aprile 1998, e' accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 della ditta S.r.l. S.E.E.R. - Societa' Editoriale Emiliano Romagnola - Gruppo Arca, con sede in Bologna e unita' di Bologna. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.E.E.R. - Societa' Editoriale Emiliano Romagnola - Gruppo Arca, con sede in Bologna e unita' di Bologna, per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 30 giugno 1998. Con decreto ministeriale n. 24291 del 3 aprile 1998, e' accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 della ditta S.p.a. Arca - Societa' Editrice de L'Unita' - Gruppo Arca, con sede in Roma e unita' di Bologna, Firenze, Milano e Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arca - Societa' Editrice de L'Unita' - Gruppo Arca, con sede in Roma e unita' di Bologna, Firenze, Milano e Roma, per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 30 giugno 1998. Con decreto ministeriale n. 24292 del 3 aprile 1998, per le motivazioni in premessa riportate, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 4 agosto 1997 al 3 agosto 1998 della ditta S.r.l. Laboratorio Farmaceutico C.T., con sede in San Remo (Imperia) e unita' di Imperia. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Laboratorio Farmaceutico C.T., con sede in San Remo (Imperia) e unita' di Imperia, per il periodo dal 4 agosto 1997 al 3 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1997 con decorrenza 4 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24293 del 3 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zevro', con sede in Milano e unita' di Milano per un massimo di 55 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 ottobre 1997 al 6 aprile 1998. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' proroga dal 7 aprile 1998 al 6 ottobre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24294 del 3 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. H.S.L. (in liquidazione) gia' Fratelli Gianazza, con sede in Travedona Monate (Varese) e unita' di Legnano (Milano) per un massimo di 82 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 dicembre 1997 al 17 giugno 1998. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' proroga dal 18 giugno 1998 al 17 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24295 del 3 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetromeccaniche Italiane, con sede in Genova e unita' di Genova per un massimo di 57 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 novembre 1996 al 7 maggio 1997. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' proroga dall'8 maggio 1997 al 7 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24305 dell'8 aprile 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 23 giugno 1997 al 22 dicembre 1998, della ditta S.r.l. Evergomma, con sede in Fusignano (Ravenna) e unita' di Fusignano (Ravenna). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Evergomma, con sede in Fusignano (Ravenna) e unita' di Fusignano (Ravenna), per il periodo dal 23 giugno 1997 al 22 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 9 luglio 1997 con decorrenza 23 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24308 dell'8 aprile 1998, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 settembre 1997 al 28 febbraio 1998, della ditta S.r.l. Eurfashion, con sede in Macomer (Nuoro) e unita' di Macomer (Nuoro). Parere comitato tecnico del 26 febbraio 1998: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Eurfashion, con sede in Macomer (Nuoro) e unita' di Macomer (Nuoro), per il periodo dal 1 settembre 1997 al 28 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1997 con decorrenza 1 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24309 dell'8 aprile 1998: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 21 luglio 1997 al 20 luglio 1998, della ditta S.p.a. Herno, con sede in Novara e unita' di Novara. Parere comitato tecnico del 26 febbraio 1998: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Herno, con sede in Novara e unita' di Novara, per il periodo dal 21 luglio 1997 al 20 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1997 con decorrenza 21 luglio 1997; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 marzo 1998, con effetto dal 21 aprile 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elsag Bailey Hartmann & Braun, con sede in Genova e unita' di Pero (Milano), Cernusco (Milano), Trezzano (Milano) e Sestri Ponente (Genova), per il periodo dal 21 ottobre 1997 al 20 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1997 con decorrenza 21 ottobre 1997; 3) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 marzo 1998, con effetto dal 14 aprile 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Michelin Italiana, con sede in Torino e unita' della sede centrale di Torino (Torino), per il periodo dal 14 ottobre 1997 al 13 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1997 con decorrenza 14 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24310 dell'8 aprile 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 novembre 1995 all'8 novembre 1996, della ditta S.r.l. Granitor, con sede in Porto Torres (Sassari) e unita' di Porto Torres (Sassari) e Bassacutena (Sassari). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Granitor, con sede in Porto Torres (Sassari) e unita' di Porto Torres (Sassari) e Bassacutena (Sassari), per il periodo dal 9 novembre 1995 all'8 maggio 1996. Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1995 con decorrenza 9 novembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24311 dell'8 aprile 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 4 marzo 1997 al 3 marzo 1998, della ditta S.p.a. G.E.A. - Gruppo Europeo Abbigliamento, con sede in Badia al Pino (Arezzo) e unita' di Badia al Pino (Arezzo). Paree comitato tecnico del 20 gennaio 1998: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G.E.A. - Gruppo Europeo Abbigliamento, con sede in Badia al Pino (Arezzo) e unita' di Badia al Pino (Arezzo), per il periodo dal 4 marzo 1997 al 3 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1997 con decorrenza 4 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24312 dell'8 aprile 1998: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 dicembre 1995 al 31 maggio 1996, della ditta S.p.a. Avis - Ind. Stabiensi Meccaniche e Navali, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli). Parere comitato tecnico del 21 gennaio 1998: favorevole. Delibera C.I.P.E. 18 aprile 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Avis - Ind. Stabiensi Meccaniche e Navali, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 1 dicembre 1995 al 31 maggio 1996. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1995 con decorrenza 1 dicembre 1995. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficialen. 14 del 18 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 25 novembre 1995 al 24 maggio 1996, della ditta S.p.a. Sofer, con sede in Pistoia e unita' di Pozzuoli (Napoli). Parere comitato tecnico del 21 gennaio 1998: favorevole. Delibera C.I.P.E. 18 aprile 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sofer, con sede in Pistoia e unita' di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 25 novembre 1995 al 24 maggio 1996. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1995 con decorrenza 25 novembre 1995. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 25 novembre 1995 al 24 maggio 1996, della ditta S.p.a. Breda Costruzioni Ferroviarie (gia' O.ME.CA.), con sede in Pistoia e unita' di Reggio Calabria. Parere comitato tecnico del 21 gennaio 1998: favorevole. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 2 dicembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Breda Costruzioni Ferroviarie (gia' O.ME.CA.), con sede in Pistoia e unita' di Reggio Calabria, per il periodo dal 25 novembre 1995 al 24 maggio 1996. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1995 con decorrenza 25 novembre 1995. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14, del 18 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 luglio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1997 con effetto dal 28 ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Bayer Biologicals, con sede in Milano e unita' di "localita' Bellaria - frazione Rosia Sovicille" (Siena), per il periodo dal 28 ottobre 1997 al 27 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1997 con decorrenza 28 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24313 dell'8 aprile 1998: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 giugno 1997 all'8 dicembre 1997, della ditta S.r.l. C.M.A., con sede in Cassino (Frosinone) e unita' di Cassino (Frosinone). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. C.M.A., con sede in Cassino (Frosinone) e unita' di Cassino (Frosinone), per il periodo dal 9 giugno 1997 all'8 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1997 con decorrenza 9 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 luglio 1997, della ditta S.p.a. SPAI - Produzioni Agroalimentari Italiane, con sede in Potenza e unita' di Gaudiano di Lavello (Potenza). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. SPAI - Produzioni Agroalimentari Italiane, con sede in Potenza e unita' di Gaudiano di Lavello (Potenza), per il periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1997 con decorrenza 7 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24314 dell'8 aprile 1998, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 5 dicembre 1997, con effetto dal 3 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Fisia Italimpianti - Gruppo Fiat, con sede in Rivoli - Cascine Vica (Torino) e unita' di Pero (Milano) e Rivoli (Torino), per il periodo dal 3 settembre 1997 al 2 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1997 con decorrenza 3 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24315 dell'8 aprile 1998, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 18 febbraio 1998 al 17 agosto 1998 della ditta S.r.l. Fochi Sud - Gruppo Fochi, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e unita' di Montalto di Castro (Viterbo) e Priolo (Siracusa). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 luglio 1997 con effetto dal 18 febbraio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fochi Sud - Gruppo Fochi, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa), unita' di Montalto di Castro (Viterbo) e Priolo (Siracusa), per il periodo dal 18 febbraio 1998 al 17 agosto 1998. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto del 18 febbraio 1997. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24316 dell'8 aprile 1998, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 set- tembre 1997, con effetto dal 26 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Beniconf, con sede in Castrovillari (Cosenza) e unita' di Castrovillari (Cosenza), per un massimo di 11 dipendenti, per il periodo dal 26 ottobre 1997 al 25 aprile 1998. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 24 novembre 1997, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, e' ridotta del dieci per cento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 24317 dell'8 aprile 1998, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dall'11 agosto 1997 al 10 agosto 1998, della ditta S.p.a. Aquaspace, con sede in Arco (Trento) e unita' di Rovereto (Trento). Parere comitato tecnico del 24 febbraio 1998: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Aquaspace, con sede in Arco (Trento) e unita' di Rovereto (Trento), per il periodo dall'11 agosto 1997 al 10 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 18 agosto 1997 con decorrenza 11 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24318 dell'8 aprile 1998, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 17 marzo 1997 al 16 marzo 1998, della ditta S.p.a. Marangoni Pneumatici, con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento). Parere comitato tecnico dell'11 febbraio 1998: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Marangoni Pneumatici, con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento), per il periodo dal 17 marzo 1997 al 16 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 27 marzo 1997 con decorrenza 17 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24319 dell'8 aprile 1998, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 2 dicembre 1996 al 1 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Te.Pa., con sede in Reggio Calabria e unita' di Reggio Calabria. Parere comitato tecnico del 19 febbraio 1998: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Te.Pa., con sede in Reggio Calabria e unita' di Reggio Calabria, per il periodo dal 2 dicembre 1996 al 1 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1997 con decorrenza 2 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24320 dell'8 aprile 1998, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 marzo 1998, con effetto dal 3 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sabiem, con sede in Bologna e unita' di Bologna, per il periodo dal 3 settembre 1997 al 2 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1997 con decorrenza 3 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24321 dell'8 aprile 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 marzo 1997 al 22 aprile 1997, della ditta Pistoi Mario, con sede in Arezzo e unita' di Arezzo. Articolo 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Pistoi Mario, con sede in Arezzo e unita' di Arezzo, per il periodo dal 14 marzo 1997 al 22 aprile 1997. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1997 con decorrenza 14 marzo 1997. Art. 12, legge n. 223/1991, comma 1 e 2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24322 dell'8 aprile 1998, e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 dicembre 1995 al 30 novembre 1997, della ditta S.p.a. Ultrocchi Carni - Gruppo Cremonini, con sede in Santo Stefano Ticino (Milano) e unita' di Spino d'Adda (Cremona) (gia' Fratelli Miragoli). Parere comitato tecnico del 24 febbraio 1998: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 marzo 1997 con effetto dal 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ultrocchi Carni - Gruppo Cremonini, con sede in Santo Stefano Ticino (Milano) e unita' di Spino d'Adda (Cremona) (gia' Fratelli Miragoli), per il periodo dal 1 giugno 1997 al 30 novembre 1997. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1997 con decorrenza 1 giugno 1997. Il presente decreto annulla e' sostituisce il decreto ministeriale 5 dicembre 1997, n. 23851. Presa d'atto del 24 febbraio 1998 fino al 30 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24323 dell'8 aprile 1998, e' approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale della S.r.l. Sasa di Frattamaggiore (Napoli), per il periodo dal 29 maggio 1996 al 28 maggio 1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sasa, con sede e stabilimento in Frattamaggiore (Napoli), per il periodo dal 29 maggio 1996 al 28 novembre 1996. E' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dal 29 novembre 1996 al 28 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24324 dell'8 aprile 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 4 marzo 1996 al 3 marzo 1997, della ditta S.r.l. S.A.P., con sede in Roma e unita' di Roma. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.A.P., con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1996 con decorrenza 4 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24329 dell'8 aprile 1998, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 16 luglio 1996 al 15 luglio 1997, della ditta S.p.a. West Wind Energy Sistems, con sede in Taranto e unita' di Taranto. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. West Wind Energy Sistems, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 16 luglio 1996 al 15 gennaio 1997. Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1996 con decorrenza 16 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24330 dell'8 aprile 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 18 novembre 1997, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti della S.r.l. Serv.Ed., con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 1 settembre 1997 al 28 febbraio 1998. Con decreto ministeriale n. 24331 dell'8 aprile 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 1 agosto 1997, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. S.E.T.A., con sede in Bolzano e unita' di Bolzano, per il periodo dal 1 marzo 1998 al 31 agosto 1998. Con decreto ministeriale n. 24332 dell'8 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Zamponi, con sede in Milano e unita' di Sesto Ulteriano (Milano), per un massimo di 24 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 agosto 1997 al 7 febbraio 1998. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, e' prorogata dall'8 febbraio 1998 al 7 agosto 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24333 dell'8 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Inicon, con sede in Casamassima (Bari) e unita' di Casamassima (Bari), per un massimo di 49 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 luglio 1997 al 6 gennaio 1998. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, e' prorogata dal 7 gennaio 1998 al 6 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24334 dell'8 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giuseppe Ussorio & Figli, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di 29 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 dicembre 1997 al 1 giugno 1998. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, e' prorogata dal 2 giugno 1998 al 1 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24335 dell'8 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zenith, con sede in Milano e unita' di Milano, per un massimo di 23 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 dicembre 1997 al 2 giugno 1998. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, e' prorogata dal 3 giugno 1998 al 2 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24336 dell'8 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Padane, con sede in Modena e unita' di Modena, per un massimo di 39 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 luglio 1997 al 22 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24337 dell'8 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Tecnostudio, con sede in Bollengo (Torino) e unita' di Bollengo (Torino), per un massimo di 42 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 dicembre 1997 al 23 giugno 1998. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, e' prorogata dal 24 giugno 1998 al 23 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24338 dell'8 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Feltrificio Domenico Corona, con sede in Castelliri (Frosinone) e unita' di Castelliri (Frosinone), per un massimo di 46 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 gennaio 1998 al 22 luglio 1998. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, e' prorogata dal 23 luglio 1998 al 22 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24339 dell'8 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Industrie Tessili di G. Crespi e C., con sede in Marcallo con Casone (Milano) e unita' di Marcallo con Casone (Milano), per un massimo di 36 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 dicembre 1997 al 1 giugno 1998. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, e' prorogata dal 2 giugno 1998 al 1 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24340 dell'8 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidia Research Sud, con sede in Siracusa e unita' di Siracusa, per un massimo di 26 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 gennaio 1998 al 3 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.