IL PRESIDENTE
  Vista  la legge  18 maggio  1989, n.  183, recante:  "Norme per  il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
  Visto   l'art.   30   della   predetta  legge   che   ha   previsto
l'individuazione del bacino regionale  pilota stabilendo, al comma 2,
la costituzione di uno speciale comitato di bacino;
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 luglio 1989 con
il  quale il  bacino del  fiume Serchio  e' individuato  quale bacino
pilota, in ottemperanza al disposto dell'art. 30 della suddetta legge
n. 183/1989;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno
1990 con il quale si costituiva lo speciale comitato di bacino di cui
al suddetto art. 30;
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  253,  recante  disposizioni
integrative alla citata  legge n. 183/1989, ed  in particolare l'art.
8;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  14
gennaio 1992  recante "Costituzione  dell'Autorita' di  bacino pilota
del fiume Serchio";
  Vista la delibera  del consiglio regionale della  Toscana 21 giugno
1994, n.  230: "Provvedimenti  sul rischio  idraulico ai  sensi degli
articoli  3  e  4  della  legge regionale  n.  74/1984.  Adozione  di
prescrizioni e vincoli. Approvazione di direttive";
  Considerato che negli ultimi anni si sono verificati nel bacino del
Serchio gravi eventi  alluvionali con danni ingentissimi  a persone e
cose e che  tale situazione ha individuato come  il sistema idraulico
risulti  attualmente inadeguato  a  contenere non  solo  le piene  di
carattere  eccezionale, ma,  soprattutto lungo  gli affluenti,  anche
quelle prodotte da precipitazioni  caratterizzate da modesti tempi di
ritorno,  evidenziando, al  di la'  dell'emergenza, la  necessita' di
effettuare interventi strutturali di regimazione dei corsi d'acqua;
  Attesa  l'estrema rilevanza  dei  contenuti del  progetto di  piano
nell'ambito della difesa  del suolo e della sua  finalita' primaria e
ineludibile di difesa dal rischio idraulico, in fase di elaborazione;
  Considerato che  la strategia del  progetto di piano  e' impostata,
oltre che  su adeguati interventi  di manutenzione e  di sistemazioni
idraulicoforestali,  sulla  realizzazione di  interventi  strutturali
(aree  d'espansione, casse  di laminazione,  briglie a  bocca tarata,
etc.)  da  ubicarsi in  aree,  individuate  in  base ad  una  analisi
idraulica e  geomorfologica, su  cui e' ancora  possibile intervenire
con l'obiettivo  della laminazione  delle piene e  della salvaguardia
della  pubblica incolumita'  delle popolazioni  residenti nelle  aree
urbanizzate che sono soggette a inondazione;
  Rilevato inoltre, dalle indagini  effettuate per la predisposizione
del progetto  di piano  di bacino, come  aree di  pertinenza fluviale
lungo il Serchio,  lungo le aste dei principali  affluenti, lungo gli
altri corsi  d'acqua presenti nel  bacino (fiume di  Camaiore, bacino
del  lago   di  Massaciuccoli)   e/o  aree,  interessate   da  eventi
alluvionali  recenti, siano  tuttora  oggetto  di urbanizzazione  con
riduzione del  reticolo idraulico  minore, nonche'  di compromissione
idrogeologica con aumento del rischio di esondazione o ristagno;
  Visto l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni,  nella legge 4 dicembre  1993, n. 493,
che dispone:  "in attesa  dell'approvazione del  Piano di  bacino, le
Autorita'  di bacino,  tramite  il  Comitato istituzionale,  adottano
misure  di  salvaguardia  (...).   Le  misure  di  salvaguardia  sono
immediatamente vincolanti  e restano in vigore  fino all'approvazione
del Piano  di bacino e  comunque per un  periodo non superiore  a tre
anni";
  Rilevata  la   necessita'  di  preservare  le   aree  da  destinare
all'attuazione degli interventi di  regimazione idraulica che saranno
previsti dal progetto di piano,  nonche' la necessita' di evitarne la
compromissione per il raggiungimento  degli obiettivi di salvaguardia
della pubblica incolumita' e della riduzione del rischio che il piano
si prefigge;
  Considerato che questa  Autorita' di bacino ha  individuato le aree
di  pertinenza  fluviale disponibili  per  la  regimazione del  fiume
Serchio e  degli altri corsi d'acqua  del bacino e quelle  soggette a
inondazioni ricorrenti o eccezionali, individuate negli ambiti di cui
alla "Carta  delle aree di  pertinenza fluviale e lacuale  nel bacino
del fiume  Serchio" e  che queste  sono, per  quanto sopra  detto, di
interesse del piano;
  Disposta  la  convocazione  dei   comuni  interessati,  cosi'  come
elencati nell'ultimo capoverso dell'art. 1 della parte dispositiva;
  Assunte  e valutate  le  osservazioni dei  comuni intervenuti  agli
incontri tenutisi nel corso del mese di aprile del 1998;
  Visto il verbale della seduta del  6 maggio 1998 di questo Comitato
istituzionale,  costituito, ai  sensi  dell'art. 12,  comma 3,  della
legge  n. 183/1989,  dell'art.  8  della legge  n.  253/1990 e  delle
decisioni regionali, dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente,
delle  politiche  agricole,  dei  beni culturali  e  ambientali,  dal
presidente della giunta regionale della Toscana, dai presidenti delle
amministrazioni   provinciali  di   Lucca,   Pisa   e  Pistoia,   dal
rappresentante della Comunita' montana e dal segretario generale;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  Di porre sotto  vincolo di non edificazione, per  motivi di rischio
idraulico, di  regimazione idraulica e di  risanamento idrogeologico,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493, e
quindi del comma 6-bis dell'art.  17 della legge n. 183/1989, secondo
quanto evidenziato in premessa per un periodo di tre anni a decorrere
dall'esecutivita'  del  presente  provvedimento, le  aree  delimitate
nella "Carta delle  aree di pertinenza fluviale e  lacuale nel bacino
del fiume Serchio", riferite a:
   a - alveo fluviale in modellamento attivo;
   P 1 - aree golenali;
   P  2  - aree di pertinenza fluviale disponibili per la regimazione
idraulica e/o soggette a inondazioni ricorrenti o eccezionali;
   P 3  -  aree  della  pianura  di  Lucca,  soggette  a  inondazioni
ricorrenti o eccezionali;
   PL -  aree di pertinenza lacuale  poste sotto il  livello    medio
del mare (zona del lago di Massaciuccoli);
   PU  -    aree morfologicamente   depresse (0-1 m   s.l.m.) o  aree
umide della piana costiera  e della parte meridionale della  piana di
Lucca (padule di Massa Macinaia).
  Le  aree vincolate,  come  indicato nella  cartografia allegata  al
presente  provvedimento, ricadono  nel territorio  delle province  di
Lucca, Pisa  e Pistoia  ed interessano  i comuni  di Bagni  di Lucca,
Barga, Borgo a Mozzano,  Camaiore, Camporgiano, Capannori, Careggine,
Castelnuovo Garfagnana, Castiglione Garfagnana, Coreglia, Cutigliano,
Fabbriche  di  Vallico,  Fosciandora,  Gallicano,  Lucca,  Massarosa,
Minucciano, Molazzana, Pescaglia, Piazza  al Serchio, Pieve Fosciana,
Pisa, Piteglio, S.  Giuliano Terme, S. Marcello  Pistoiese, S. Romano
in  Garfagnana,  Sillano,  Vagli   di  Sotto,  Vecchiano,  Vergemoli,
Viareggio, Villa Collemandina.