IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto il  regolamento (CE) n. 820/  97 del consiglio del  21 aprile
1997 ed in particolare il titolo II relativo alla etichettatura delle
carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;
  Visto  il regolamento  (CE)  n. 1141/97  della  commissione del  23
giugno  1997  recante  modalita'  di applicazione  del  sopra  citato
regolamento (CE) n. 820/97;
  Vista  la  nota n.  23646  del  6 ottobre  1997  con  la quale,  in
conformita' dell'art. 5 dell'innanzi indicato regolamento n. 1141/97,
e'  stato notificato  alla commissione  UE  che il  Ministero per  le
politiche agricole e' designato  quale "Autorita' competente" ai fini
dell'applicazione delle norme  comunitarie relative all'etichettatura
delle carni bovine;
  Ritenuta  la   necessita'  di  disporre  termini   e  modalita'  di
applicazione  supplementari per  consentire  agli  operatori ed  alle
organizzazioni che  intendono etichettare le proprie  carni bovine di
conformarsi dal 1 gennaio 1998 al citato regolamento n. 820/97;
  Ritenuta  altresi' l'opportunita'  di avvalersi  per l'approvazione
dei disciplinari, presentati dagli  operatori e dalle organizzazioni,
del parere di una apposita commissione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
  "etichettatura": l'apposizione  di una etichetta sul  singolo pezzo
di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale di imballaggio,
incluse  la comunicazione  di informazioni  al consumatore  nel punto
vendita;
  "carni bovine": carni fresche,  refrigerate e congelate provenienti
dalla   macellazione  di   animali  della   specie  bovina,   nonche'
frattaglie, elaborati in pezzi  detti "onglests" e "hampes", fresche,
refrigerate e congelate;
  "bovino  allevato  o ingrassato  in  Italia":  bovino mantenuto  in
azienda/e nazionale/i  per il  periodo antecedente  alla macellazione
non inferiore a  quattro mesi per i  vitelli ed a sei  mesi per altri
bovini;
  "organizzazione": un gruppo di operatori  del medesimo settore o di
un settore diverso negli scambi di carne bovina;
  "autocontrollo":  controllo  interno  del singolo  operatore  della
filiera e quello esercitato attraverso ispettori dell'organizzazione;
  "controllo":  controllo   esercitato  ad  opera  di   un  organismo
indipendente  riconosciuto  dalla  competente autorita'  e  designato
dall'organizzazione.  Tale  organismo   deve  rispondere  ai  criteri
stabiliti dalla norma europea EN/45011 non oltre il 31 dicembre 1999;
  "vigilanza":  controllo esercitato  dalla pubblica  amministrazione
per   garantire  il   rispetto  delle   disposizioni  contenute   nel
regolamento  n.  820/97/UE  e  delle  norme  attuative  del  presente
decreto.