IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il regolamento (CE) n. 820/ 97 del consiglio del 21 aprile 1997 ed in particolare il titolo II relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine; Visto il regolamento (CE) n. 1141/97 della commissione del 23 giugno 1997 recante modalita' di applicazione del sopra citato regolamento (CE) n. 820/97; Vista la nota n. 23646 del 6 ottobre 1997 con la quale, in conformita' dell'art. 5 dell'innanzi indicato regolamento n. 1141/97, e' stato notificato alla commissione UE che il Ministero per le politiche agricole e' designato quale "Autorita' competente" ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie relative all'etichettatura delle carni bovine; Ritenuta la necessita' di disporre termini e modalita' di applicazione supplementari per consentire agli operatori ed alle organizzazioni che intendono etichettare le proprie carni bovine di conformarsi dal 1 gennaio 1998 al citato regolamento n. 820/97; Ritenuta altresi' l'opportunita' di avvalersi per l'approvazione dei disciplinari, presentati dagli operatori e dalle organizzazioni, del parere di una apposita commissione; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini del presente decreto s'intende per: "etichettatura": l'apposizione di una etichetta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale di imballaggio, incluse la comunicazione di informazioni al consumatore nel punto vendita; "carni bovine": carni fresche, refrigerate e congelate provenienti dalla macellazione di animali della specie bovina, nonche' frattaglie, elaborati in pezzi detti "onglests" e "hampes", fresche, refrigerate e congelate; "bovino allevato o ingrassato in Italia": bovino mantenuto in azienda/e nazionale/i per il periodo antecedente alla macellazione non inferiore a quattro mesi per i vitelli ed a sei mesi per altri bovini; "organizzazione": un gruppo di operatori del medesimo settore o di un settore diverso negli scambi di carne bovina; "autocontrollo": controllo interno del singolo operatore della filiera e quello esercitato attraverso ispettori dell'organizzazione; "controllo": controllo esercitato ad opera di un organismo indipendente riconosciuto dalla competente autorita' e designato dall'organizzazione. Tale organismo deve rispondere ai criteri stabiliti dalla norma europea EN/45011 non oltre il 31 dicembre 1999; "vigilanza": controllo esercitato dalla pubblica amministrazione per garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento n. 820/97/UE e delle norme attuative del presente decreto.