IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto-legge  3  maggio 1995,  n.  154, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;
  Visto  il decreto  legge  30  gennaio 1998,  n.  6, convertito  con
modificazioni dalla legge 31 marzo 1998, n. 61;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
27  settembre  1997,  concernente  la dichiarazione  dello  stato  di
emergenza nei territori  delle regioni Marche e  Umbria colpite dalla
crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;
  Vista  l'ordinanza n.  2622  del 4  luglio  1997, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  159 del  10 luglio
1997;
  Vista l'ordinanza n.  2668 del 28 settembre  1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n. 228 del 30 settembre
1997;
  Vista  l'ordinanza n.  2669 del  1 ottobre  1997, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n. 235  dell'8 ottobre
1997;
  Vista l'ordinanza  n. 2694  del 13  ottobre 1997,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 241 del  15 ottobre
1997;
  Vista l'ordinanza  n. 2706  del 31  ottobre 1997,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 257 del  4 novembre
1997;
  Vista l'ordinanza  n. 2717 del  20 novembre 1997,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 273  del 22 novembre
1997;
  Vista l'ordinanza  n. 2719 del  28 novembre 1997,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 282 del  3 dicembre
1997;
  Vista l'ordinanza  n. 2725 del  15 dicembre 1997,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 295  del 19 dicembre
1997;
  Vista l'ordinanza  n. 2728 del  22 dicembre 1997,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 300  del 27 dicembre
1997;
  Vista l'ordinanza  n. 2742  del 6  febbraio 1998,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 33 del  10 febbraio
1998;
  Vista  l'ordinanza n.  2779  del 31  marzo  1998, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998;
  Vista  l'ordinanza n.  2783  del 9  aprile  1998, pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica italiana  n. 87  del 15  aprile
1998;
  Considerato   che   occorre   assicurare,   nei   confronti   delle
amministrazioni pubbliche interessate e delle popolazioni colpite dal
sisma,  una attivita'  di  continua assistenza  attraverso la  rapida
soluzione delle  problematiche che  mano a  mano si  presentano nella
applicazione  delle  procedure  previste   anche  in  riferimento  ai
numerosi  quesiti  concernenti l'interpretazione  delle  disposizioni
finora emanate  ed alle procedure  da definire ai sensi  dell'art. 12
della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Ritenuto pertanto,  necessario costituire  uno specifico  gruppo di
lavoro con professionalita' delle varie amministrazioni interessate;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le finalita' di cui  in premessa e' costituito per durata di
sei mesi,  con decreto del  Sottosegretario di Stato delegato  per il
coordinamento della  protezione civile  un gruppo di  lavoro composto
dai   rappresentati,  gia'   segnalati   dalle  amministrazioni.   Ai
componenti  di tale  gruppo e'  riconosciuto un  compenso per  lavoro
straordinario che per i dirigenti  o qualifiche equiparate sara' pari
al 70  per cento  della retribuzione  dello stipendio  base e  per il
personale delle qualifiche  funzionali sara' pari a 50  ore di lavoro
straordinario.
  2.  All'onere  si  fa  fronte  con  le  disponibilita'  dell'unita'
previsionale di base "Fondo per  la protezione civile" dello stato di
previsione  della Presidenza  del Consiglio  dei Ministri  per l'anno
1998.