IL RETTORE Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 283 del 3 dicembre 1996, con il quale sono stati approvati i nuovi ordinamenti di otto scuole di specializzazione di ingegneria; Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita' e relativa al riordinamento della scuola di specializzazione in sicurezza e protezione industriale, della facolta' di ingegneria; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 24 ottobre 1997; Decreta: Art. 1. 1. Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, e' ulteriormente modificatonella parte concernente lo statuto della scuola di specializzazione in sicurezza e protezione industriale, della facolta' di ingegneria.