IL RETTORE
  Visto il testo unico  delle leggi sull'istruzione superiore emanato
con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi di  Messina emanato
con decreto rettorale del 10 aprile 1997;
  Visto  il decreto  ministeriale del  7 maggio  1997, contenente  la
nuova tabella XLV/8 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di
specializzazione del settore sanitario;
  Vista la proposta di modifica  di statuto formulata dalle autorita'
accademiche dell'Universita' degli studi di Messina;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi di Messina, integrato come
appresso:
                            Articolo unico
  Gli attuali articoli da 714 a  720 incluso, relativi alla scuola di
specializzazione in fisica sanitaria, sono soppressi e sostituiti dai
seguenti  nuovi   articoli  con  il  conseguente   scorrimento  della
numerazione degli articoli successivi.
           Scuola di specializzazione in fisica sanitaria
  Art.  714. -  La  scuola di  specializzazione  in fisica  sanitaria
risponde per  quanto appresso  specificato alle norme  generali delle
scuole di specializzazione dell'area medica.
  Art. 715. - La scuola ha lo scopo di formare fisici specialisti con
le competenze  culturali e professionali necessarie  per attivita' di
fisica  medica  in campo  ospedaliero  e  per l'attivita'  di  fisica
ambientale.
  Art. 716. -  La scuola rilascia il titolo di  specialista in fisica
sanitaria con  indicato indirizzo statutariamente previsto  di fisica
medica o fisica ambientale.
  Art. 717. - Il corso ha la  durata di quattro anni. Sono ammessi al
concorso di ammissione alla scuola i laureati in fisica.
  Art. 718. -  Concorrono al funzionamento della  scuola le strutture
della  facolta' di  scienze  matematiche, fisiche  e naturali,  della
facolta'  di medicina  e chirurgia  e quelle  del Servizio  sanitario
nazionale individuate  nei protocolli  di intesa  di cui  all'art. 6,
comma  2   del  decreto-legge  n.  502/1992,   nonche'  il  personale
universitario appartenente ai  settori scientificodisciplinari di cui
alla tabella A,  e quello dirigente del  Servizio sanitario nazionale
delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
  L'istituto  sede  della Direzione  della  scuola  e' l'istituto  di
fisica medica, sanitaria ed ambientale.
  Art.  719.  - Concorrono  altresi'  al  funzionamento della  scuola
strutture  di enti  pubblici e  privati  italiani e  stranieri ed  il
relativo  personale  individuato  nei  protocolli di  intesa  di  cui
all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 502/1992.
  Art. 720. - Ciascun anno di  corso prevede di norma duecento ore di
didattica formale e seminariale ed  attivita' di tirocinio guidate da
effettuare frequentando  le strutture delle scuole  universitarie e/o
ospedaliere e scientifiche convenzionate  sino a raggiungere l'orario
previsto  per  il  personale  a tempo  pieno  operante  nel  Servizio
sanitario nazionale.
  Art.  721. -  Il numero  degli specializzandi  per ciascun  anno di
corso, determinato  sulla scorta delle risorse  umane delle strutture
ed  attrezzature disponibili  ai sensi  dell'art. 2  del decreto  del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n. 162, e' fissato in due
per un totale di otto specializzandi.
  Art. 722.  - Il  conseguimento del  diploma di  specializzazione e'
subordinato al superamento  di tutti gli esami previsti  dal piano di
studi, all'espletamento dello standard complessivo dell'addestramento
culturale  e  professionale  previsto  dalla  tabella  B  per  i  due
indirizzi e alla presentazione e  discussione di un elaborato scritto
su una tematica coerente con  i fini della specializzazione assegnata
allo specializzando almeno  un anno prima della  discussione stessa e
realizzata sotto la guida di un docente della scuola.
  La  commissione  d'esame  per   il  conseguimento  del  diploma  di
specializzazione e' presieduta dal direttore della scuola ed nominata
dal rettore  dell'Ateneo, che  sceglie sei  componenti fra  i docenti
della  scuola,  e se  necessario,  fra  esperti esterni  alla  scuola
segnalati dal direttore.
  La  votazione  dell'esame  per  il  conseguimento  del  diploma  di
specializzazione viene espressa in settantesimi.
  Art.  723 (Norma  transitoria).  -  L'adeguamento statutario  della
scuola di  specializzazione in fisica sanitaria,  avverra' attraverso
le seguenti norme di passaggio:
  a) per gli specializzati  delle scuole di specializzazione biennali
in  fisica sanitaria,  l'avere svolto,  per ulteriori  due anni,  una
attivita' documentata pertinente  a quella indicata in  tabella B per
l'indirizzo prescelto;
  b) per gli specializzati delle scuole di specializzazione in fisica
sanitaria  triennale,  in  uno qualunque  degli  indirizzi  previsti,
l'avere svolto, per un altro anno, attivita' documentata pertinente a
quella indicata in tabella B per l'indirizzo prescelto;
  c)  l'attivita' documentata  di  cui  alle lettere  a)  e b)  sara'
valutata,  con  le modalita'  ritenute  opportune,  ed approvata  dal
Consiglio della  scuola di  specializzazione operante  in conformita'
alla presente  tabella. L'opzione da parte  degli specializzati delle
scuole di  specializzazione in fisica sanitaria  biennali e triennali
va  esercitata entro  quattro  anni  dall'attivazione della  presente
tabella:
  d)  agli  iscritti al  momento  dell'entrata  in vigore  del  nuovo
statuto verra' offerta  la possibilita' di optare  fra continuare col
vecchio  statuto e  rientrare  quindi nei  casi a)  e  b) oppure  far
domanda  per   essere  ammessi   alla  nuova  scuola   e  iscriversi,
rispettivamente, al II o al III anno.