IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997; Visto il decreto ministeriale del 7 maggio 1997, contenente la nuova tabella XLV/8 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore sanitario; Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Messina; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, integrato come appresso: Articolo unico Gli attuali articoli da 714 a 720 incluso, relativi alla scuola di specializzazione in fisica sanitaria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in fisica sanitaria Art. 714. - La scuola di specializzazione in fisica sanitaria risponde per quanto appresso specificato alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. Art. 715. - La scuola ha lo scopo di formare fisici specialisti con le competenze culturali e professionali necessarie per attivita' di fisica medica in campo ospedaliero e per l'attivita' di fisica ambientale. Art. 716. - La scuola rilascia il titolo di specialista in fisica sanitaria con indicato indirizzo statutariamente previsto di fisica medica o fisica ambientale. Art. 717. - Il corso ha la durata di quattro anni. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati in fisica. Art. 718. - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, della facolta' di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto-legge n. 502/1992, nonche' il personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A, e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. L'istituto sede della Direzione della scuola e' l'istituto di fisica medica, sanitaria ed ambientale. Art. 719. - Concorrono altresi' al funzionamento della scuola strutture di enti pubblici e privati italiani e stranieri ed il relativo personale individuato nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 502/1992. Art. 720. - Ciascun anno di corso prevede di norma duecento ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture delle scuole universitarie e/o ospedaliere e scientifiche convenzionate sino a raggiungere l'orario previsto per il personale a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. Art. 721. - Il numero degli specializzandi per ciascun anno di corso, determinato sulla scorta delle risorse umane delle strutture ed attrezzature disponibili ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e' fissato in due per un totale di otto specializzandi. Art. 722. - Il conseguimento del diploma di specializzazione e' subordinato al superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studi, all'espletamento dello standard complessivo dell'addestramento culturale e professionale previsto dalla tabella B per i due indirizzi e alla presentazione e discussione di un elaborato scritto su una tematica coerente con i fini della specializzazione assegnata allo specializzando almeno un anno prima della discussione stessa e realizzata sotto la guida di un docente della scuola. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione e' presieduta dal direttore della scuola ed nominata dal rettore dell'Ateneo, che sceglie sei componenti fra i docenti della scuola, e se necessario, fra esperti esterni alla scuola segnalati dal direttore. La votazione dell'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione viene espressa in settantesimi. Art. 723 (Norma transitoria). - L'adeguamento statutario della scuola di specializzazione in fisica sanitaria, avverra' attraverso le seguenti norme di passaggio: a) per gli specializzati delle scuole di specializzazione biennali in fisica sanitaria, l'avere svolto, per ulteriori due anni, una attivita' documentata pertinente a quella indicata in tabella B per l'indirizzo prescelto; b) per gli specializzati delle scuole di specializzazione in fisica sanitaria triennale, in uno qualunque degli indirizzi previsti, l'avere svolto, per un altro anno, attivita' documentata pertinente a quella indicata in tabella B per l'indirizzo prescelto; c) l'attivita' documentata di cui alle lettere a) e b) sara' valutata, con le modalita' ritenute opportune, ed approvata dal Consiglio della scuola di specializzazione operante in conformita' alla presente tabella. L'opzione da parte degli specializzati delle scuole di specializzazione in fisica sanitaria biennali e triennali va esercitata entro quattro anni dall'attivazione della presente tabella: d) agli iscritti al momento dell'entrata in vigore del nuovo statuto verra' offerta la possibilita' di optare fra continuare col vecchio statuto e rientrare quindi nei casi a) e b) oppure far domanda per essere ammessi alla nuova scuola e iscriversi, rispettivamente, al II o al III anno.