Nell'art. 3 del decreto citato in epigrafe, riportato nella seconda
colonna della  pag. 48  della sopra  indicata Gazzetta  Ufficiale, al
comma 1,  dove e'  scritto: "... vigenti  alla data  delle denominate
soprattasse e  pene pecuniarie  nelle singole leggi  d'imposta; ...",
leggasi: "...  vigenti alla data della  presentazione della richiesta
di  sanatoria; non  si applicano  le sanzioni  pecuniarie, denominate
soprattasse e pene pecuniarie nelle singole leggi d'imposta; ...".