Nell'art. 3 del decreto citato in epigrafe, riportato nella seconda colonna della pag. 48 della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, al comma 1, dove e' scritto: "... vigenti alla data delle denominate soprattasse e pene pecuniarie nelle singole leggi d'imposta; ...", leggasi: "... vigenti alla data della presentazione della richiesta di sanatoria; non si applicano le sanzioni pecuniarie, denominate soprattasse e pene pecuniarie nelle singole leggi d'imposta; ...".