IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 5 giugno 1995, di
istituzione dell'Ente parco nazionale del Gargano;
  Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sezione 2 -bis, n. 231/98 depositata il 19 febbraio 1998 e notificata
al  Ministero dell'ambiente  il 20  febbraio 1998,  con cui  e' stato
disposto l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno  1995 "limitatamente  alla  parte  riguardante le  statuizioni
sulla perimetrazione definitiva";
  Considerato  che  l'effetto  conformativo nascente  dalla  sentenza
citata consiste nel rinnovo del  procedimento di esame, valutazione e
motivato  accoglimento   o  non   accoglimento  delle   richieste  di
perimetrazione e di  zonazione - presentate dalla  regione Puglia con
la deliberazione di  giunta n. 1687 in  data 12 giugno 1995  e con le
deliberazioni  di   giunta  n.  5413/1994  e   numero  6457/1994  ivi
richiamate - e  nella conseguente proposta al  Consiglio dei Ministri
di uno schema di decreto  del Presidente della Repubblica integrativo
del decreto 5 giugno 1995, annullato in parte qua;
  Considerato   che   il   Ministero  dell'ambiente   ha   effettuato
l'istruttoria   per    la   riperimetrazione   del   Parco    ed   ha
conseguentemente   trasmesso  alla   Presidenza  del   Consiglio  dei
Ministri, con nota prot. UL/98/8144 in data 30 aprile 1998, lo schema
di   decreto  del   Presidente  della   Repubblica,  ai   fini  della
deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Ritenuto assolutamente  necessario, nelle  more della  emanazione e
pubblicazione  del   decreto  del  Presidente  della   Repubblica  di
riperimetrazione e  zonazione del  territorio del Parco  del Gargano,
assicurare la  conservazione dello stato  dei luoghi e  delle risorse
naturali nei  territori della  previgente perimetrazione,  esposti al
pericolo di attivita', comportamenti,  situazioni, interventi ed atti
tali  da  causare  manomissioni   o  alterazioni  pregiudizievoli  ed
irreversibili;
  Visto l'art. 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;
                               Ordina:
  Nei territori inclusi nella  perimetrazione del Parco nazionale del
Gargano di  cui al decreto  del Presidente della Repubblica  5 giugno
1995, pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale del  4 agosto  1995, sono
comunque  vietate,  fino  all'entrata   in  vigore  del  decreto  del
Presidente della Repubblica di riperimetrazione del Parco di cui alle
premesse, o  comunque, qualora  cio' non avvenga  entro il  30 giugno
1998, fino a detto termine, le seguenti attivita':
  a) la cattura, l'uccisione, il  danneggiamento ed il disturbo della
fauna selvatica, ad eccezione di  quanto eseguito per fini di ricerca
e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco;
  b) l'esecuzione di nuove costruzioni edilizie e la realizzazione di
nuove  infrastrutture  di  qualsiasi   genere,  ove  non  autorizzata
dall'Ente Parco alla data attuale;
  c) l'apertura e l'esercizio di  nuove cave e nuove miniere, nonche'
la coltivazione  di nuovi giacimenti  di idrocarburi e  gas naturale,
ove non autorizzati dall'Ente Parco alla data attuale.
  La presente ordinanza e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 aprile 1998
                                                  Il Ministro: Ronchi