IL DIRETTORE
                  del Dipartimento per lo sviluppo
            e il potenziamento dell'attivita' di ricerca
  Vista la  legge 9 maggio  1989, n. 168: "Istituzione  del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica";
  Vista la legge  17 febbraio 1982, n. 46: "Interventi  per i settori
dell'economia di rilevanza nazionale" e, in particolare, gli articoli
8-13 che disciplinano i Programmi nazionali di ricerca;
  Visto l'art. 15,  comma 3, della legge 11 marzo  1988, n. 67, sulla
formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
373 e, in particolare, l'art. 2,  comma 5, lettera b), che, a seguito
della   soppressione   del   CIPI,    ha   attribuito   al   Ministro
dell'universita'   e   della   ricerca  scientifica   e   tecnologica
l'approvazione dei Programmi  nazionali di ricerca di  cui all'art. 8
della legge n. 46/1982, gia' di competenza del soppresso CIPI;
  Visto   il   decreto   legislativo   3  febbraio   1993,   n.   29:
"Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto il  decreto legislativo 8  agosto 1994, n. 490,  e successive
modifiche e integrazioni,  che, in attuazione della  legge 17 gennaio
1994, n. 47,  detta nuove disposizioni in materia  di comunicazioni e
certificazioni previste dalla normativa antimafia;
  Visto  il decreto  del  Ministro dell'universita'  e della  ricerca
scientifica e tecnologica  n. 954 dell'8 agosto  1997, pubblicato nel
supplemento ordinario  n. 232 alla  Gazzetta Ufficiale n. 270  del 19
novembre  1997, e  recante  le "Nuove  modalita'  procedurali per  la
concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul
Fondo speciale per la ricerca applicata";
  Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto che disciplina
i programmi nazionali e i contratti di ricerca;
  Visto  il decreto  n. 457-Ric.  del 5  marzo 1998,  registrato alla
Corte  dei  conti  il  29  aprile 1998,  con  il  quale  il  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica  e  tecnologica  ha
approvato  il Programma  nazionale  di ricerca  e  formazione per  il
settore dei beni culturali e  ambientali per un intervento massimo di
75.000 milioni di lire;
  Ritenuta la necessita' di  procedere alla pubblicazione del decreto
dirigenziale di invito alla presentazione di progetti, in conformita'
con le  disposizioni dell'art. 7  del citato decreto  ministeriale n.
954 dell'8 agosto 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  soggetti  di  cui  all'art. 2  della  legge  n.  46/1982,  e
successive  integrazioni  -  cosi'  come richiamati  all'art.  3  del
decreto  ministeriale  n.  954  dell'8 agosto  1997,  pubblicato  nel
supplemento ordinario  n. 232 alla  Gazzetta Ufficiale n. 270  del 19
novembre  1997, e  recante  le "Nuove  modalita'  procedurali per  la
concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul
Fondo speciale per la ricerca applicata" - sono invitati a presentare
progetti  per l'esecuzione  delle sottoelencate  tematiche in  cui si
articola il Programma  nazionale di ricerca e  formazione nel settore
dei beni culturali e ambientali.
                         Area conservazione
Tema n. 1: Nuovi sistemi di indagine e diagnosi.
  Il progetto deve prevedere:
  Lo   sviluppo   di   tecnologie  e   strumenti   finalizzati   alla
conservazione  di beni  culturali  e  mirati alla  messa  a punto  di
sistemi  avanzati  di indagine  e  diagnosi  tecnico scientifica.  La
ricerca deve  riguardare uno o  piu' dei seguenti  campi applicativi:
beni  mobili e/o  immobili  appartenenti  ai patrimoni  archeologico,
architettonico,        storico,         artistico,        paesistico,
bibliograficodocumentale, con  particolare riferimento  all'analisi e
caratterizzazione  del  degrado  dei  materiali  costitutivi  e  alle
problematiche connesse con i rischi  ambientali e di grandi calamita'
naturali.    I   sistemi    da    sviluppare   possono    considerare
l'ottimizzazione delle tecniche diagnostiche esistenti e/o la messa a
punto  di nuove  metodologie  e apparecchiature,  ivi incluse  quelle
mobili,  per  analisi  distruttive, microinvasive,  non  distruttive.
Possono  essere inoltre  considerati: impiego  innovativo di  sistemi
informativi  territoriali coordinati,  anche  basati  su tecniche  di
telerilevamento, per  la gestione delle  caratteristiche paesistiche,
urbanistiche  e  monumentali  anche  ai fini  della  valutazione  dei
rischi; sensoristica;  metodologie e apparecchiature per  l'analisi e
la caratterizzazione del danno  biotico, per indagini sul microclima,
per prospezioni.
  La realizzazione  e la  dimostrazione di funzionalita'  dei sistemi
sviluppati attraverso interventi per applicazioni sul campo, in scala
significativa per la validazione.
  La  verifica  di  compatibilita'  dei  sistemi  sviluppati  con  lo
specifico   bene    considerato   e   l'ambiente,    la   valutazione
tecnicoeconomica  in relazione  ai  benefici attesi,  la verifica  di
trasferibilita' industriale.
Tema n. 2: Nuovi sistemi di intervento.
  Il progetto deve prevedere:
  Lo   sviluppo   di   tecnologie  e   strumenti   finalizzati   alla
conservazione  di beni  culturali  e  mirati alla  messa  a punto  di
sistemi avanzati di intervento. La ricerca deve riguardare uno o piu'
dei seguenti campi applicativi: beni mobili e/o immobili appartenenti
ai  patrimoni   archeologico,  architettonico,   storico,  artistico,
paesistico, bibliograficodocumentale, con particolare attenzione agli
aspetti  di reversibilita'  e compatibilita'  con il  bene stesso.  I
sistemi da sviluppare possono comprendere: messa a punto di metodi di
calcolo mirati per  l'analisi strutturale statica e  dinamica di beni
appartenenti ai patrimoni archeologico  e architettonico a rischio di
eventi sismici con particolare  riferimento alla definizione di nuove
soluzioni per  il consolidamento  strutturale, ivi  incluso l'impiego
innovativo di  tecniche e  materiali tradizionali;  messa a  punto di
trattamenti  e  prodotti  innovativi,  quali  ad  esempio  coloranti,
detergenti,   leganti,   protettivi,   rivestimenti,   anticorrosivi,
antiossidanti,  deumidificanti,  deacidificanti, nonche'  diserbanti,
disinfettanti  e disinfestanti  a ridotto  impatto ambientale,  anche
basati su  principi di azione  fisica; messa  a punto di  tecniche di
recupero   e    ricostruzione   di   beni   storici,    artistici   e
bibliograficodocumentali di natura audiovisiva e/o testuale, anche su
supporto digitale.
  La realizzazione  e la  dimostrazione di funzionalita'  dei sistemi
sviluppati attraverso interventi per applicazioni sul campo, in scala
significativa per la validazione.
  La  verifica  di  compatibilita'  dei  sistemi  sviluppati  con  lo
specifico   bene    considerato   e   l'ambiente,    la   valutazione
tecnicoeconomica  in relazione  ai  benefici attesi,  la verifica  di
trasferibilita' industriale.
                         Area valorizzazione
Tema n. 3: Gestione.
  Il progetto deve prevedere:
  Sviluppo di tecnologie e  strumenti finalizzati alla valorizzazione
di beni culturali e mirati alla  messa a punto di sistemi avanzati di
gestione dei beni considerati. La  ricerca deve riguardare uno o piu'
dei seguenti campi applicativi: beni mobili e/o immobili appartenenti
ai  patrimoni   archeologico,  architettonico,   storico,  artistico,
paesistico, bibliograficodocumentale,  con particolare  riguardo alla
trasformazione  della qualita'  e  quantita' dei  servizi offerti  da
soggetti  pubblici  o privati  operanti  nel  settore. I  sistemi  da
sviluppare,   dotati  di   interfacce   aperte  con   caratteristiche
adattative per  garantire la  piu' elevata  interoperabilita' nonche'
rispondenza alle  esigenze di  fasce differenziate di  utenti, devono
tener conto  delle principali realizzazioni e  relativi standard gia'
in  uso negli  specifici  settori. I  sistemi  da sviluppare  possono
considerare: messa a punto di nuove soluzioni attinenti la logistica,
quali  l'ottimizzazione  dei  flussi   di  accesso,  l'assistenza  ai
disabili,  il  miglioramento  del  controllo e  della  sicurezza,  il
monitoraggio dello stato di conservazione dei beni.
  Le soluzioni tecnologiche previste  devono avere caratteristiche di
non invasivita', di mimetismo, di  ergonomia tali da armonizzarsi con
il bene, minimizzando l'impatto sul medesimo. I sistemi da sviluppare
possono considerare  inoltre: la programmazione delle  manutenzioni e
della gestione operativa delle risorse, ivi incluso l'utilizzo mirato
del volontariato ed il coinvolgimento di residenti nel territorio; la
riorganizzazione  delle istituzioni  scientificoculturali in  sistemi
territoriali  a rete,  aperti alla  partecipazione di  altri soggetti
pubblici  o  privati,   e  in  centri  di   consulenza  e  assistenza
tecnicoscientifica.  Possono infine  essere considerati:  sviluppo di
sistemi  avanzati per  la gestione  di servizi  distribuiti e  per la
fornitura di  documenti e  informazioni; messa a  punto di  sistemi e
strumenti bibliografici  per il recupero, in  formato standardizzato,
di consistenti nuclei di dati catalografici correnti e retrospettivi,
di specifico interesse scientifico e documentario.
  La realizzazione  e la  dimostrazione di funzionalita'  dei sistemi
sviluppati attraverso interventi per applicazioni sul campo, in scala
significativa per la validazione.
  La  verifica  di  compatibilita'  dei  sistemi  sviluppati  con  lo
specifico   bene    considerato   e   l'ambiente,    la   valutazione
tecnicoeconomica  in relazione  ai  benefici attesi,  la verifica  di
trasferibilita' industriale.
Tema n. 4: Comunicazione.
  Il progetto deve prevedere:
  Sviluppo di tecnologie e  strumenti finalizzati alla valorizzazione
di beni culturali e mirati alla  messa a punto di sistemi avanzati di
comunicazione  e networking  dei  beni considerati.  La ricerca  deve
riguardare uno o piu' dei seguenti campi applicativi: beni mobili e/o
immobili  appartenenti  ai  patrimoni  archeologico,  architettonico,
storico,   artistico,   paesistico,   bibliograficodocumentale,   con
particolare riguardo alla  circolazione e scambio dei  prodotti e dei
servizi  culturali. I  sistemi  da sviluppare,  dotati di  interfacce
aperte con  caratteristiche adattative per garantire  la piu' elevata
interoperabilita'   nonche'  rispondenza   alle  esigenze   di  fasce
differenziate  di   utenti,  devono  tener  conto   delle  principali
realizzazioni  e  relativi  standard  gia'  in  uso  negli  specifici
settori. I  sistemi da sviluppare possono  considerare: progettazione
di  soluzioni  informatiche mirate  alla  realizzazione  di una  rete
nazionale  dei patrimoni  audiovisivi e  testuali, caratterizzata  da
elevati  requisiti  di   riservatezza,  sicurezza,  fault  tolerance,
impiego di  sistemi avanzati per l'esercizio  di archivi multimediali
integrati per  la gestione  di informazioni diversificate,  capaci di
rappresentare relazioni complesse e trattare vaste quantita' di dati.
I sistemi da sviluppare possono considerare inoltre: messa a punto di
procedure per la realizzazione  di documenti destinati all'electronic
publishing di alta qualita' e  dei relativi metodi di certificazione;
messa a punto di una  metodologia di electronic commerce utilizzabile
nel comparto beni  e servizi culturali; messa a punto  di programmi e
kit informatici dotati di supporto intelligente per l'accesso guidato
ai documenti ed alle informazioni accessibili via rete; messa a punto
di supporti interattivi  formativi e didattici per  utenti di livello
culturale diversificato.
  La realizzazione  e la  dimostrazione di funzionalita'  dei sistemi
sviluppati attraverso interventi per applicazioni sul campo, in scala
significativa per la validazione.
  La  verifica  di  compatibilita'  dei  sistemi  sviluppati  con  lo
specifico  bene  considerato,   la  valutazione  tecnicoeconomica  in
relazione  ai   benefici  attesi,  la  verifica   di  trasferibilita'
industriale.
Tema n. 5: Fruizione.
  Il progetto deve prevedere:
  Sviluppo di tecnologie e  strumenti finalizzati alla valorizzazione
di beni culturali e mirati alla  messa a punto di sistemi avanzati di
fruizione. La ricerca  deve riguardare uno o piu'  dei seguenti campi
applicativi:  beni  mobili  e/o immobili  appartenenti  ai  patrimoni
archeologico,   architettonico,   storico,   artistico,   paesistico,
bibliograficodocumentale, con particolare riguardo alla promozione di
forme  di "consumo"  culturale  e alla  loro  integrazione con  altri
aspetti  del  terziario avanzato,  quali  il  turismo. I  sistemi  da
sviluppare,   dotati  di   interfacce   aperte  con   caratteristiche
adattative per  garantire la  piu' elevata  interoperabilita' nonche'
rispondenza alle  esigenze di  fasce differenziate di  utenti, devono
tener conto  delle principali realizzazioni e  relativi standard gia'
in  uso negli  specifici  settori. I  sistemi  da sviluppare  possono
considerare: progettazione di  una soluzione informatica interattiva,
eventualmente distribuita  e/o mobile,  per l'assistenza  agli utenti
nella pianificazione dei percorsi di  lettura, visita o studio; messa
a  punto di  un sistema  flessibile e  interattivo per  l'accesso, la
consultazione  facilitata  e  la   ricerca  di  relazioni  specifiche
all'interno di archivi  e banche dati sia  testuali che multimediali;
messa  a punto  di sistemi  di  restituzione ad  alte prestazioni  di
documenti cartacei o audiovisivi.
  La realizzazione  e la  dimostrazione di funzionalita'  dei sistemi
sviluppati attraverso interventi per applicazioni sul campo, in scala
significativa per la validazione.
  La  verifica  di  compatibilita'  dei  sistemi  sviluppati  con  lo
specifico  bene  considerato,   la  valutazione  tecnicoeconomica  in
relazione  ai   benefici  attesi,  la  verifica   di  trasferibilita'
industriale.
  2. Ciascun tema deve essere  completo di attivita' di formazione di
ricercatori e tecnici altamente qualificati con competenze specifiche
nelle predette tematiche di ricerca.
  3. La  durata massima delle  attivita' di ricerca e  formazione non
deve superare i trentasei mesi.