IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge del 5 febbraio 1992, n. 104, che pur facendo salve le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1975, n. 970, fino alla prima applicazione dell'art. 9 della legge del 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari, reca tra l'altro nuove disposizioni per la formazione iniziale dei docenti curricolari e di sostegno, nonche' nuove disposizioni per le attivita' di sostegno in istituti di istruzione secondaria di secondo grado; Vista la legge del 23 dicembre 1996, n. 662, sulle misure di razionalizzazione della spesa pubblica e in particolare l'art. 1, comma 75, concernente l'obbligo di istituzione, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in esubero rispetto alle dotazioni organiche provinciali, di corsi intensivi finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione prescritto per l'attivita' di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap; Vista l'ordinanza ministeriale 6 maggio 1996, n. 169, prot. n. 1989, registrata alla Corte dei conti il 17 maggio 1996, registro n. 1, foglio n. 128, con la quale e' stata disciplinata l'istituzione e l'organizzazione dei corsi biennali di specializzazione per insegnanti impegnati nelle attivita' di sostegno alle classi con alunni in situazione di handicap, ed in particolare l'art. 30, comma 2, concernente la possibilita' di introdurre modifiche o integrazioni al testo dell'ordinanza ministeriale medesima entro il 10 dicembre di ciascun anno; Visto il decreto interministeriale del 12 ottobre 1995, n. 326, concernente i compensi spettanti al personale della scuola per le iniziative di aggiornamento e di formazione; Vista l'ordinanza ministeriale 17 marzo 1997, n. 185, registrata alla Corte dei conti il 21 aprile 1997, registro n. 1, foglio n. 102, con la quale, in attesa dell'emanazione della disciplina transitoria relativa alla fase di prima applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 470 e n. 471, sono state sospese - per l'anno scolastico 1997-98 - le procedure di nuovi riconoscimenti dei corsi statali e non statali di specializzazione per insegnanti di sostegno di cui all'ordinanza ministeriale 6 maggio 1996, n. 169; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1997, con il quale e' stato ricostituito l'Osservatorio permanente per l'integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap; Visto il verbale della riunione del comitato tecnico del citato osservatorio permanente per l'integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap svoltasi il giorno 18 novembre 1997 nel quale e' stata esaminata la questione dei corsi di alta specificita'; Considerato che permanendo le condizioni che hanno dato luogo all'emanazione della sopra citata ordinanza ministeriale n. 185/97, si ritiene necessario, nell'attuale fase transitoria, dare prioritaria applicazione alle disposizioni della precitata legge n. 662/1996, al fine di assicurare una piu' ampia mobilita' del personale docente anche con riguardo ai posti per l'attivita' di sostegno alle classi con alunni in situazione di handicap; Considerata l'opportunita' di disciplinare piu' puntualmente i corsi di cui all'art. 29 dell'ordinanza ministeriale n. 169/96; Sentite le organizzazioni sindacali in data 4 dicembre 1997; Ordina: Art. 1. 1. In attesa dell'emanazione della disciplina transitoria relativa alla fase di prima applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 470 e n. 471, concernenti la formazione iniziale di livello universitario per gli insegnanti, sono sospese su tutto il territorio nazionale, anche per l'anno scolastico 1998/99, le procedure di nuovi riconoscimenti dei corsi statali e non statali di specializzazione (biennali e annuali di riconversione e per sezione diversa) previsti dall'ordinanza ministeriale n. 169/96 per gli insegnanti di sostegno.