Con decreto 1 aprile 1998 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero delle finanze, d'intesa con la regione Piemonte e' stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, individuate con il provvedimento regionale, dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo, adibiti a compiti sanitari, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.) ed allocati negli immobili di proprieta' della gestione previdenziale. Il trasferimento dei suindicati beni verra' effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del secondo comma del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. I rimanenti beni di proprieta' della medesima gestione assistenziale, adibiti a compiti diversi da quelli sanitari vengono invece attribuiti all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Alle operazioni di consegna provvede il suindicato Ispettorato generale.