Con decreto 1 aprile 1998 del  Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica di  concerto  con  il Ministero  del
lavoro e della  previdenza sociale e con il  Ministero delle finanze,
d'intesa  con la  regione Piemonte  e' stata  disposta, ai  sensi del
primo comma dell'art. 5 del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,
l'assegnazione  al  patrimonio  delle  aziende  sanitarie  locali  ed
ospedaliere,  individuate con  il provvedimento  regionale, dei  beni
mobili, delle attrezzature  e dei beni di consumo,  adibiti a compiti
sanitari,   appartenenti  alla   soppressa  gestione   di  assistenza
sanitaria  dell'Ente  nazionale di  previdenza  ed  assistenza per  i
dipendenti  statali  (E.N.P.A.S.)  ed   allocati  negli  immobili  di
proprieta'  della   gestione  previdenziale.  Il   trasferimento  dei
suindicati  beni verra'  effettuato con  provvedimento regionale,  in
applicazione  del  secondo  comma  del  citato  art.  5  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  I   rimanenti   beni   di  proprieta'   della   medesima   gestione
assistenziale, adibiti  a compiti diversi da  quelli sanitari vengono
invece attribuiti  all'Ispettorato generale per  gli affari e  per la
gestione del patrimonio degli enti  disciolti presso il Ministero del
tesoro, del bilancio  e della programmazione economica -  di cui alla
legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
  Alle  operazioni di  consegna  provvede  il suindicato  Ispettorato
generale.