IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni
  Visti gli  articoli l  e 8  della legge 29  dicembre 1990,  n. 428,
recante   disposizioni  per   l'adempimento  di   obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva n.  89/48/CEE del  21 dicembre  1988 relativa  ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza  del  sig.   Renzulli  Pietro  Alexander,  nato  a
Cambridge l'11 luglio 1972, cittadino britannico, diretta ad ottenere
il  riconoscimento di  titoli accademico  e professionali  di cui  e'
stato insignito nel Regno Unito per accedere all'albo degli ingegneri
e esercitare in Italia come libero professionista;
  Preso atto che il migrante ha conseguito nell'agosto 1993 il titolo
accademico   postsecondario   triennale   denominato   "bachelor   of
Engineering", presso l'University of  London (GB); successivamente ha
ottenuto il "diploma  of the Imperial College  in Advanced Mechanical
Engineering" nel gennaio 1995 presso la stessa Universita';
  Preso  atto,  inoltre  che  ha provato  di  aver  svolto  attivita'
professionale, per un periodo superiore a due anni;
  Considerato che  gli accennati titoli accademici  e professionali -
di  cui   e'  insignito,  ai  sensi   dell'ordinamento  accademico  e
professionale    britannico,   il    sig.    Renzulli   -    rilevano
cumulativamente, ai sensi del  sopra indicato decreto legislativo, ai
fini   dell'accesso  e   esercizio   in   Italia  della   professione
d'"ingegnere";
  Considerato,  altresi', che  i  sopra  indicati titoli  britannici,
presi unitariamente, radicano una  formazione (di studi, praticantato
e di  esperienza) acquisita in campo  "industriale", ramo "ingegneria
meccanica"  che, rispetto  a  quanto  contemplato dalla  legislazione
didatticouniversitaria   italiana   attualmente   vigente   nell'area
ingegneristica  di  analogo settore  si  rivela  essere limitata  sia
quanto  ai   suoi  contenuti  che   quanto  ai  risultati   con  cio'
conseguibili in termini di competenze;
  Ritenuto, pertanto, che ricorra  quanto previsto dall'art. 6, comma
1, lettera a) del decreto legislativo, sopra indicato;
  Considerato, inoltre che  l'attivita' intellettuale quale racchiusa
nei  sopra  indicati titoli  professionali  britannici  - in  ragione
peraltro della coesistenza  nel Regno Unito di altri  e pari ordinati
titoli professionali  nell'area ingegneristica implicante  riparto di
competenze -  si rivela  piu' ristretta in  rapporto allo  spettro di
attivita' professionali  che l'"ingegnere" italiano e'  in diritto di
esercitare,  ai sensi  della  legislazione professionale  attualmente
vigente in Italia e, in particolare  alla luce degli articoli 51 e 52
del  regio  decreto  23  ottobre 1925,  n.  2537,  recanti  l'oggetto
professionale essenziale di un tale professionista, per altro verso;
  Ritenuto, pertanto, che ricorrano  le condizioni previste dall'art.
6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, sopra indicato;
  Ritenuto  che la  prova attitudinale  integrativa conseguente  alla
valutazione di cui sopra debba essere  composta da un esame scritto e
da un esame orale  e rivestire carattere specificamente professionale
in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato
oggetto di studio  e/o di approfondimenti nel  corso della esperienza
maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari;
  Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in
anni due, in analogia a quanto deciso in casi similari;
  Viste le determinazioni della Conferenza  di servizi tenutasi il 16
ottobre 1997;
  Sentito  il rappresentante  del  Consiglio  nazionale di  categoria
nella seduta appena indicata;
                              Decreta:
  1. Al sig. Renzulli Pietro  Alexander, nato a Cambridge l'11 luglio
1972,  cittadino britannico,  sono riconosciuti  il titolo  di studio
postsecondario  triennale  di  "bachelor  of  Engineering"  e  quelli
professionali  di  cui  in  premessa,  quali  titoli  cumulativamente
rilevanti per l'accesso all'albo  degli "ingegneri" e per l'esercizio
di questa professione in Italia.
  2. Detto  riconoscimento e' subordinato, a  scelta del richiedente,
al compimento di un tirocinio di adattamento oppure al superamento di
una prova attitudinale.
  3. La  prova attitudinale, ove  oggetto di scelta  dell'istante, e'
volta ad accertare, in capo al  candidato, vuoi le conoscenze di base
comuni  a tutti  i corsi  di laurea  dell'area d'ingegneria,  vuoi le
capacita'   specialisticoprofessionali   afferenti  al   settore   di
"ingegneria   meccanica",   quali  contemplate   dalla   legislazione
didatticouniversitaria e professionale, vigenti,  e, in special modo,
quelle che non hanno formato  oggetto di studi e/o di approfondimenti
per praticantato e per esperienza da parte del candidato nel Paese di
provenienza.
  4. Le materie individuate come sopra sono in specie:
    a) geometria (cod. A01C);
    b) fisica (cod. B01A);
    c) scienza delle costruzioni (cod. H07A).
  5. La prova di che trattasi si  compone di un esame scritto e di un
esame orale da svolgersi in lingua italiana:
  a) l'esame scritto - formulato  dalla commissione d'esame di cui al
decreto  ministeriale  2  giugno   1995,  pubblicato  nel  bollettino
ufficiale di  questo Ministero del 31  luglio 1995, n. 14  - consiste
nella redazione di  un progetto integrato assistito  da una relazione
tecnica concernente una o piu' delle materie individuate al numero 4,
sopra;
  b)  l'esame orale  consiste  nella discussione  di brevi  questioni
tecniche  vertenti sulle  materie  indicate  sopra. L'indicato  esame
vertera' altresi'  sulle conoscenze di deontologia  professionale del
candidato.  All'esame qui  considerato il  candidato potra'  accedere
solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
  Ai fini dello svolgimento di  detta prova, l'istante presentera' al
Consiglio  nazionale   degli  ingegneri  domanda  in   carta  legale,
allegandovi originale o copia autenticata del presente provvedimento.
  6. Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta dell'istante,
e'  diretto  ad  ampliare  e  approfondire  le  conoscenze  di  base,
specialistiche e professionali di cui ai numeri 3 e 4, precedenti.
  7. Il  tirocinio di  che trattasi ha  una durata di  anni due  e si
svolgera' presso  un ingegnere che, scelto  dall'istante, si dichiari
disponibile. La scelta dovra' ricadere tra gli ingegneri del luogo di
residenza   dell'istante  che   abbiano  un'anzianita'   d'iscrizione
all'albo professionale di almeno cinque anni.
  All'uopo,  l'istante presentera'  al Consiglio  nazionale ingegneri
domanda in carta legale allegandovi tra l'altro:
  1) originale o copia autenticata dal presente provvedimento;
  2) dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor.
  8.  Il  Consiglio   nazionale  ingegneri  vigilera'  sull'effettivo
svolgimento  del  tirocinio,  a   mezzo  del  presidente  dell'ordine
provinciale.
   Roma, 11 maggio 1998
                                  Il direttore generale: Hinna Danesi