Ai prefetti della Repubblica Al commissario del Governo nella provincia di Trento Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta e, per conoscenza: Alla Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale Alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al commissario dello Stato per la regione Sicilia Al rappresentante del Governo per la regione Sardegna Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha completato il processo di privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell'art. 45, comma 17, vengono in tal modo attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo n. 80/1998, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Sono state devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro svolti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni - incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro e le indennita' di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorche' vengano in questione atti amministrativi presupposti - ed eccettuate unicamente quelle relative ai rapporti di lavoro del personale non privatizzato, e quelle in materia di procedure concorsuali conservate alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il successivo art. 42 del decreto legislativo introduce un art. 417- bis al codice di procedura civile. Il primo comma di tale art. 417-bis stabilisce che nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, limitatamente al giudizio di primo grado, le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi di propri funzionari muniti di mandato generale o speciale per ciascun giudizio. Il successivo terzo comma prevede che gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono utilizzare le strutture dell'amministrazione civile dell'interno alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo comma. La norma tende a favorire, nell'ambito del tradizionale spirito di collaborazione che caratterizza i rapporti di questa amministrazione con le autonomie locali, lo svolgimento di una concreta attivita' gratuitamente posta a disposizione degli enti che intendano avvalersene. Si tratta della erogazione di un servizio tecnicogiuridico estremamente qualificato e caratterizzato da un'assoluta flessibilita' - poiche' reso a richiesta - che intende porsi quale strumento di ausilio effettivo per gli stessi enti, tenuti ad affrontare i gravosi problemi scaturenti via via dall'attuazione della nuova normativa in ordine ai rapporti di lavoro instaurati con i propri dipendenti. Esso si pone come momento qualificante del nuovo rapporto con il mondo delle autonomie, in una chiave di lettura che porta questo Ministero ad essere sempre piu' a fianco delle amministrazioni nell'esercizio delle nuove ed ampliate funzioni e degli impegnativi compiti cui le stesse sono chiamate pure in attuazione dei provvedimenti di delega previsti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. La disposizione in argomento prevede, onde realizzare economie di gestione, di conferire mandato - generale o speciale a seconda se intendano avvalersene per tutte le liti o per il singolo caso - agli uffici di questa amministrazione per farsi rappresentare e difendere nel giudizio di primo grado. Orbene, al fine di poter adeguatamente preparare il personale che direttamente si costituira' in giudizio in difesa degli enti locali, questa amministrazione sta organizzando, in tempi ristretti, tramite la propria scuola superiore, appositi corsi di formazione. Verra' curata ed approfondita, negli aspetti di diritto sostanziale e processuale, la preparazione professionale dei funzionari chiamati a svolgere queste delicate attivita' nelle controversie individuali di lavoro, che risultano connotate dal peculiare ordinamento recante la disciplina del personale degli enti locali. Contestualmente all'entrata in vigore della normativa sara' avviata, d'intesa con le autonomie locali, un'apposita "rete" di servizi e di consulenze (utilizzando anche sistemi informatici) a disposizione degli enti locali interessati riguardo alla specifica materia del contenzioso nella gestione del personale. Si invitano le SS.LL. a voler promuovere una capillare opera di informazione, rendendo edotta questa amministrazione delle iniziative adottate e fornendo un cortese cenno di assicurazione. Il Ministro: Napolitano