Ai prefetti della Repubblica
                                   Al  commissario  del Governo nella
                                  provincia di Trento
                                   Al commissario del  Governo  nella
                                  provincia di Bolzano
                                   Al  presidente  della  commissione
                                  di    coordinamento   della   Valle
                                  d'Aosta
                                  e, per conoscenza:
                                   Alla  Direzione     generale   per
                                  l'amministrazione  generale e   per
                                  gli affari del personale
                                   Alla       Scuola        superiore
                                  dell'amministrazione dell'interno
                                   Ai  commissari  del  Governo nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                   Al commissario dello Stato per  la
                                  regione Sicilia
                                   Al  rappresentante del Governo per
                                  la regione Sardegna
                                   Al commissario del  Governo  nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                   Al    presidente    della   giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                   All'A.N.C.I.
                                   All'U.P.I.
                                   All'U.N.C.E.M.
  Il  decreto legislativo  31  marzo  1998, n.  80,  che detta  nuove
disposizioni in  materia di  organizzazione e  di rapporti  di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche,  di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro e  di giurisdizione  amministrativa emanate  in attuazione
dell'art.  11,  comma  4,  della  legge 15  marzo  1997,  n.  59,  ha
completato il processo di privatizzazione  del rapporto di lavoro dei
dipendenti delle  pubbliche amministrazioni.  Ai sensi  dell'art. 45,
comma 17,  vengono in  tal modo attribuite  al giudice  ordinario, in
funzione di  giudice del lavoro,  le controversie di cui  all'art. 68
del decreto legislativo  3 febbraio 1993, n. 29,  come modificato dal
decreto  legislativo n.  80/1998, relative  a questioni  attinenti al
periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998.
  Sono  state  devolute  alla  giurisdizione  esclusiva  del  giudice
ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro svolti
alle  dipendenze   delle  pubbliche  amministrazioni  -   incluse  le
controversie concernenti  l'assunzione al  lavoro e le  indennita' di
fine rapporto,  comunque denominate e corrisposte,  ancorche' vengano
in  questione   atti  amministrativi  presupposti  -   ed  eccettuate
unicamente quelle  relative ai rapporti  di lavoro del  personale non
privatizzato, e quelle in materia di procedure concorsuali conservate
alla giurisdizione del giudice amministrativo.
  Il successivo  art. 42  del decreto  legislativo introduce  un art.
417- bis al codice di procedura civile.
  Il  primo  comma   di  tale  art.  417-bis   stabilisce  che  nelle
controversie  relative ai  rapporti  di lavoro  dei dipendenti  delle
pubbliche amministrazioni, limitatamente al  giudizio di primo grado,
le amministrazioni  stesse possono  stare in giudizio  avvalendosi di
propri funzionari muniti  di mandato generale o  speciale per ciascun
giudizio.
  Il successivo  terzo comma  prevede che gli  enti locali,  anche al
fine  di  realizzare  economie  di gestione,  possono  utilizzare  le
strutture   dell'amministrazione  civile   dell'interno  alle   quali
conferiscono mandato nei limiti di cui al primo comma.
  La norma tende a favorire,  nell'ambito del tradizionale spirito di
collaborazione che caratterizza i  rapporti di questa amministrazione
con le  autonomie locali,  lo svolgimento  di una  concreta attivita'
gratuitamente  posta   a  disposizione   degli  enti   che  intendano
avvalersene.
  Si  tratta   della  erogazione  di  un   servizio  tecnicogiuridico
estremamente    qualificato   e    caratterizzato   da    un'assoluta
flessibilita' -  poiche' reso a  richiesta - che intende  porsi quale
strumento  di  ausilio  effettivo  per gli  stessi  enti,  tenuti  ad
affrontare  i gravosi  problemi  scaturenti  via via  dall'attuazione
della nuova normativa in ordine  ai rapporti di lavoro instaurati con
i propri dipendenti.
  Esso si  pone come momento  qualificante del nuovo rapporto  con il
mondo  delle autonomie,  in una  chiave di  lettura che  porta questo
Ministero  ad  essere  sempre  piu' a  fianco  delle  amministrazioni
nell'esercizio delle  nuove ed ampliate funzioni  e degli impegnativi
compiti  cui  le   stesse  sono  chiamate  pure   in  attuazione  dei
provvedimenti di delega previsti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.
  La disposizione  in argomento prevede, onde  realizzare economie di
gestione, di  conferire mandato  - generale o  speciale a  seconda se
intendano avvalersene per tutte le liti  o per il singolo caso - agli
uffici di questa amministrazione  per farsi rappresentare e difendere
nel giudizio di primo grado.
  Orbene, al fine  di poter adeguatamente preparare  il personale che
direttamente si costituira' in giudizio  in difesa degli enti locali,
questa amministrazione sta organizzando,  in tempi ristretti, tramite
la  propria scuola  superiore, appositi  corsi di  formazione. Verra'
curata  ed  approfondita,  negli  aspetti di  diritto  sostanziale  e
processuale, la preparazione professionale  dei funzionari chiamati a
svolgere queste delicate attivita'  nelle controversie individuali di
lavoro, che risultano connotate  dal peculiare ordinamento recante la
disciplina del personale degli enti locali.
  Contestualmente  all'entrata   in  vigore  della   normativa  sara'
avviata,  d'intesa con  le  autonomie locali,  un'apposita "rete"  di
servizi  e di  consulenze (utilizzando  anche sistemi  informatici) a
disposizione degli  enti locali  interessati riguardo  alla specifica
materia del contenzioso nella gestione del personale.
  Si invitano  le SS.LL.  a voler promuovere  una capillare  opera di
informazione, rendendo edotta questa amministrazione delle iniziative
adottate e fornendo un cortese cenno di assicurazione.
                                              Il Ministro: Napolitano