LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: "Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco; Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministero della sanita', ufficio A.I.C., n. 199 del 14 maggio 1997, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 121 del 27 maggio 1997, con il quale e' stata autorizzata l'immissione in commercio in classe " a) per uso ospedaliero H" della specialita' medicinale denominata "Hidonac" della societa' Zambon Italia S.r.l., con sede in Vicenza, nella confezione 1 flac ev da 5 gr; Vista la deliberazione del 25 febbraio 1994 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1994, concernente "Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo d'acquisto delle specialita' medicinali", punto 2; Rilevato che la societa' Zambon Italia S.r.l. ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni n. 129 del 5 giugno 1997, il prezzo al pubblico della specialita' medicinale "Hidonac", nella confezione sopra indicata, a L. 40.000; Vista la nota n. 7/7547 del 28 luglio 1997 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con la quale veniva segnalato al Ministero della sanita' che il prezzo di vendita della specialita' medicinale "Hidonac", pubblicato nella suddetta Gazzetta Ufficiale, risultava superiore al prezzo medio europeo e meglio specificato in L. 18.600 con successiva comunicazione del 3 febbraio 1998, prot. 7/1067, e quindi non conforme a quanto previsto dalla deliberazione C.I.P.E. sopra citata; Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'8 ottobre 1997, con la quale e' stata approvata l'esclusione dalle fasce di rimborsabilita' della specialita' medicinale "Hidonac", della societa' Zambon Italia S.r.l., nella confezione 1 flac ev da 5 gr, trasferendola pertanto in classe c); Dispone: Art. 1. La specialita' medicinale denominata "Hidonac" della societa' Zambon Italia S.r.l., con sede in Vicenza, nella confezione 1 flac. ev da 5 gr., A.I.C. n. 032268017, viene classificata in classe c), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.