LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto il decreto  legislativo 30 giugno 1993,  n. 266, concernente:
"Riordinamento  del Ministero  della  sanita', a  norma dell'art.  1,
comma  1, lettera  h),  della legge  23 ottobre  1992,  n. 421",  con
particolare  riferimento all'art.  7, che  istituisce la  Commissione
unica del farmaco;
  Visto  il proprio  provvedimento 30  dicembre 1993,  pubblicato nel
supplemento ordinario  n. 127 alla  Gazzetta Ufficiale n. 306  del 31
dicembre 1993,  con cui  si e'  proceduto alla  riclassificazione dei
medicinali, ai sensi  dell'art. 8, comma 10, della  legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il  decreto del Ministero  della sanita', ufficio  A.I.C., n.
199  del  14 maggio  1997,  pubblicato  per estratto  nella  Gazzetta
Ufficiale serie generale  n. 121 del 27 maggio 1997,  con il quale e'
stata autorizzata  l'immissione in commercio  in classe " a)  per uso
ospedaliero  H"  della  specialita' medicinale  denominata  "Hidonac"
della  societa' Zambon  Italia  S.r.l., con  sede  in Vicenza,  nella
confezione 1 flac ev da 5 gr;
  Vista  la   deliberazione  del   25  febbraio  1994   del  Comitato
interministeriale per  la programmazione economica,  pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  74   del   30   marzo  1994,   concernente
"Individuazione dei  criteri per  la determinazione del  prezzo medio
europeo d'acquisto delle specialita' medicinali", punto 2;
  Rilevato che la  societa' Zambon Italia S.r.l.  ha pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni n. 129 del 5 giugno 1997,
il prezzo  al pubblico della specialita'  medicinale "Hidonac", nella
confezione sopra indicata, a L. 40.000;
  Vista  la nota  n.  7/7547 del  28 luglio  1997  del Ministero  del
bilancio  e  della  programmazione  economica, con  la  quale  veniva
segnalato al Ministero  della sanita' che il prezzo  di vendita della
specialita' medicinale "Hidonac",  pubblicato nella suddetta Gazzetta
Ufficiale,  risultava  superiore al  prezzo  medio  europeo e  meglio
specificato in L. 18.600 con  successiva comunicazione del 3 febbraio
1998, prot.  7/1067, e  quindi non conforme  a quanto  previsto dalla
deliberazione C.I.P.E. sopra citata;
  Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'8 ottobre
1997, con  la quale  e' stata approvata  l'esclusione dalle  fasce di
rimborsabilita'   della  specialita'   medicinale  "Hidonac",   della
societa' Zambon  Italia S.r.l., nella confezione  1 flac ev da  5 gr,
trasferendola pertanto in classe c);
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La  specialita'  medicinale  denominata  "Hidonac"  della  societa'
Zambon Italia S.r.l.,  con sede in Vicenza, nella  confezione 1 flac.
ev da 5 gr., A.I.C. n. 032268017, viene classificata in classe c), ai
sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.