IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il decreto-legge  25  gennaio 1982,  n.  16, recante  misure
urgenti in  materia di  prestazioni integrative erogate  dal Servizio
sanitario  nazionale, convertito  in  legge,  con modificazioni,  con
legge 25  marzo 1982, n.  98, con  il quale sono  stati disciplinati,
sino  all'approvazione del  Piano sanitario  nazionale, gli  speciali
regimi termali INPS e INAIL;
  Visto,  in  particolare, il  terz'ultimo  alinea  della lettera  a)
dell'art.  1 del  decreto-legge sopra  citato in  forza del  quale il
Ministero della sanita' deve annualmente emanare con proprio decreto,
sentiti  l'INPS   e  l'INAIL,  le  disposizioni   necessarie  per  il
coordinamento dell'attivita' sanitaria e amministrativa ai fini della
erogazione  delle  prestazioni  idrotermali e  di  quelle  economiche
accessorie agli assicurati dei predetti istituti;
  Visto l'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
  Visti i  propri decreti  del 12  agosto 1992 e  del 27  aprile 1993
concernenti le  patologie che  possono trovare reale  beneficio dalle
cure termali e strumentali di controllo per evitare abusi;
  Visto   il  proprio   decreto  del   15  dicembre   1994,  recante:
"Modificazioni all'elenco  delle patologie che possono  trovare reale
beneficio dalle cure termali e proroga della sua validita'";
  Visto il  proprio decreto in  data 9 aprile  1997, con il  quale e'
stata disciplinata la materia relativamente a tale anno;
  Visto  il punto  3C  "Assistenza  specialistica semiresidenziale  e
territoriale", nella parte riferita alle prestazioni idrotermali, del
Piano  sanitario  nazionale  1994-1996,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  dell'11  marzo  1994,  pubblicato  nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 171 del  23 luglio
1994;
  Visto  l'art.  6  del  decreto-legge 20  settembre  1995,  n.  390,
convertito in legge,  con modificazioni, con legge  20 novembre 1995,
n. 490;
  Preso atto del parere  favorevole dell'INPS e dell'INAIL, espresso,
rispettivamente con  lettera prot. 140042  del 9 gennaio 1998  e s.n.
del 12 febbraio 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai   fini   del   coordinamento   delle   attivita'   sanitaria   e
amministrativa  volte,  ai  sensi   del  quintultimo,  quartultimo  e
terzultimo alinea della  lettera a) dell'art. 1  del decreto-legge 25
gennaio  1982, n.  16, convertito  in legge,  con modificazioni,  con
legge 25 marzo 1982, n. 98, alla erogazione agli assicurati dell'INPS
e  dell'INAIL  delle  prestazioni  idrotermali  di  competenza  delle
aziende  unita'  sanitarie  locali,  con oneri  a  carico  del  Fondo
sanitario  nazionale, e  delle  prestazioni  economiche accessorie  a
quelle idrotermali, di competenza dell'INPS e dell'INAIL, con oneri a
carico  delle competenti  gestioni previdenziali,  si applicano,  per
l'anno 1998, le disposizioni di cui agli articoli seguenti.