IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068,
cosi' come modificati dal decreto  del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1987, n. 556;
  Visti  gli articoli  66, comma  1, lettera  g) e  52, comma  1, del
decreto legistaltivo 23 luglio 1996, n 415;
  Visto  il  proprio  decreto  24  febbraio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 50  del  2  marzo  1994, come  modificato  ed
integrato  dai  propri  decreti  10  maggio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  112  del16   maggio  1994,  4  luglio  1994,
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 161 del  12 luglio  1994, 22
marzo 1995,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 72 del  27 marzo
1995, 31 marzo 1995, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4
aprile 1995; 3 novembre 1995,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
261 dell'8 novembre 1995; 21 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.  52 del 4 marzo  1997; 30 aprile 1997,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 109  del  13  maggio  1997; 10  luglio  1997,
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 161  del 12 luglio 1997  e 24
ottobre  1997, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  255 del  31
ottobre 1997;
  Considerato  che,  ai sensi  dell'art.  57,  comma 8,  del  decreto
legislativo  23  luglio  1996,  n. 415,  fino  al  completamento  del
provvedimento  di trasformazione  del  mercato dei  titoli di  Stato,
detto mercato continua  ad essere disciplinato dal  citato decreto 24
febbraio 1994;
  Ravvisata  l'esigenza di  integrare le  disposizioni contenute  nel
suddetto decreto, al fine di  accrescere l'efficienza del mercato dei
titoli di Stato;
  Vista  la lettera  n.  0219 del  27  aprile 1998  con  la quale  il
Comitato  di gestione  del  mercato secondario  dei  titoli di  Stato
chiede al Ministero  del tesoro, del bilancio  e della programmazione
economica di  intervenire per trovare  una soluzione che  consenta di
favorire  la  quotazione   dei  titoli  in  ECU   ed  in  particolare
dell'Eurobond convertibile scadenza 1 maggio 2008;
  Considerata,  a tal  fine,  l'opportunita' di  avviare nel  mercato
all'ingrosso dei titoli di Stato negoziazioni di titoli denominati in
ECU e di consentire il regolamento del controvalore delle transazioni
nella  valuta di  denominazione, anche  prima dell'avvio  della terza
fase dell'Unione monetaria;
  Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. All'art. 7, comma 1, del decreto 24 febbraio 1994 e' aggiunta la
seguente lettera:
  "dbis) per l'esecuzione dei  contratti negoziati nel mercato, senza
che,  in ogni  caso, da  cio' discendano  limitazioni in  ordine alla
negoziazione dei titoli quotabili".