IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, e successive  modificazioni,  recante  disposizioni  relative
all'Anagrafe tributaria e al codice fiscale;
  Vista  la  legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante disposizioni per
ampliare  le  basi  imponibili,  per  razionalizzare,  facilitare   e
potenziare l'attivita' di accertamento;
  Visto,  in  particolare, l'art. 20, comma 2, lettere c) ed f) della
suddetta legge, che prevede, per i soggetti indicati nell'art. 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
cosi'  come modificato dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, l'obbligo di
trasmettere all'Anagrafe tributaria gli elenchi  dei  percipienti  ai
quali  sono  stati  corrisposti  compensi o emolumenti assoggettati a
ritenute d'acconto;
  Visto l'art. 78 della legge 30  dicembre  1991,  n.  413,  che  tra
l'altro  istituisce  i  centri  autorizzati di assistenza fiscale per
lavoratori dipendenti e pensionati;
  Visto in particolare l'art. 78, commi da  10  a  12,  della  citata
legge  30  dicembre  1991, n. 413, che prevede la possibilita', per i
lavoratori dipendenti  e  pensionati,  di  adempiere  all'obbligo  di
dichiarazione  dei  redditi  con  l'assistenza  fiscale dei sostituti
d'imposta;
  Visto il Titolo I del decreto del  Presidente  della  Repubblica  4
settembre   1992,   n.   395,  che  reca  disposizioni  regolamentari
concernenti  l'assistenza  fiscale   ai   lavoratori   dipendenti   e
assimilati  da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati
di assistenza fiscale;
  Visto l'art. 5 del decreto del Ministro delle  finanze  29  ottobre
1994, concernente l'approvazione del modello 730/95;
  Considerata  la  necessita'  che  all'Anagrafe  tributaria  vengano
comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito di
cui agli articoli 3, quinto e nono comma, e 16,  secondo  comma,  del
citato  decreto  del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n.
395, come modificato all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 maggio
1994, n.  330,  convertito  nella  legge  27  luglio  1994,  n.  473,
effettuati  con  le  ritenute  d'acconto applicate sulle retribuzioni
corrisposte a dipendenti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale
prevista dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  Considerato che l'art. 20, comma  2,  lettera  f)  della  legge  30
dicembre  1991,  n.  413,  prevede  l'emanazione  di  un  decreto del
Ministro delle finanze al fine di stabilire, per  le  amministrazioni
di cui al quarto comma dell'art. 29 del citato decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 600, cosi' come modificato
dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, e previa intesa con  le  rispettive
Presidenze,   il  contenuto,  i  termini  e  le  modalita'  di  dette
comunicazioni;
  Visto   l'assenso   espresso   dalla   Presidenza    della    Corte
costituzionale  con  lettera  prot. n. 3183/Segr. 2.3.6 del 17 giugno
1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Amministrazione della Corte costituzionale trasmette all'Anagrafe
tributaria gli elenchi nominativi dei percipienti ai quali sono stati
corrisposti  nell'anno  1994  compensi  o  emolumenti  assoggettati a
ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  Gli  elenchi  di  cui  al  primo  comma devono essere registrati su
supporti  magnetici  secondo  le  caratteristiche  tecniche  indicate
nell'allegato A al presente decreto.
  I dati relativi alle indennita' di cui all'art. 47, lettera d), del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
possono essere registrati  su  distinti  supporti  magnetici  con  le
stesse modalita' stabilite nel precedente comma.