AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
                   DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
    A seguito della delibera del Consiglio dei Ministri  in  data  20
novembre   1997,   con   la  quale  l'ARAN  e'  stata  autorizzata  a
sottoscrivere il testo concordato del CCNL del quadriennio  1994-1997
per  il  personale  del  Comparto  Istituzioni  ed  Enti di Ricerca e
Sperimentazione  ricompreso  nell'area  della  dirigenza  e  relative
specifiche tipologie professionali;
    A   seguito   della   certificazione   della   Corte   dei  conti
sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo CCNL e  la
loro   compatibilita'  con  gli  strumenti  di  programmazione  e  di
bilancio;
    Il giorno 5 marzo 1998 alle ore 10, ha avuto luogo l'incontro tra
l'Agenzia   per   la   Rappresentanza   Negoziale   delle   Pubbliche
Amministrazioni  (ARAN),  rappresentata  dai  componenti del Comitato
Direttivo  ed  i  rappresentanti  delle  seguenti  Confederazioni  ed
Organizzazioni sindacali di categoria:
    Confederazioni:  CGIL,  CISL,  UIL,  *  CONFSAL,  *  CISAL, CIDA,
CONFEDIR, * UNIONQUADRI, * USPPI.
    Organizzazioni sindacali di categoria: SNURG/CGIL,  CISL/RICERCA,
UIL/FUR, ANPRI/EPR.
    * Ammesse con riserva.
    Al  termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  biennio  1996-1997  per  il
personale   del   Comparto   Istituzioni   ed   Enti   di  Ricerca  e
Sperimentazione  ricompreso  nell'area  della  dirigenza  e  relative
specifiche tipologie professionali.
    Al testo contrattuale viene allegato il Codice di Comportamento.
          ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
              CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
                 PARTE ECONOMICA - BIENNIO 1996-1997
     Area della dirigenza e delle relative specifiche tipologie
                            professionali
                            5 marzo 1998
                            SEZIONE PRIMA
                      Dirigenza Amministrativa
                               Art. 1
             Durata e decorrenza del contratto biennale
    1.  Il  presente contratto biennale concerne la parte economica e
si riferisce al periodo 1 gennaio 1996 - 31 dicembre 1997.
                               Art. 2
                   Aumenti della retribuzione base
    1. Lo stipendio tabellare annuo e'  stabilito,  a  decorrere  dal
1.1.1996,  in misura unica per le due ex qualifiche dirigenziali pari
a lire 32.977.000 annue lorde, per dodici mensilita'.
    2.  Il  trattamento  economico  stipendiale  degli  ex  dirigenti
superiori a decorrere dal 1 gennaio 1996 e' cosi' determinato:
    a) stipendio tabellare nella misura stabilita dal comma 1;
    b)  assegno  ad  personam  non  riassorbibile,  utile ai fini dei
trattamenti  di  previdenza  e  di  buonuscita,  nonche'   della   13
mensilita', determinato sommando:
    -  la differenza tra l'importo dello stipendio tabellare della ex
qualifica di dirigente superiore stabilito dall'articolo 6  del  D.L.
n.  123  del  1990,  convertito  nella L. n. 29 del 1991, comprensivo
degli aumenti  contrattuali  relativo  al  CCNL  (1  biennio),  e  lo
stipendio   tabellare   di  cui  al  comma  1,  nonche'  l'incremento
retributivo dal 1 gennaio 1996 pari a L. 43.000 mensili;
    -  la  differenza  tra  l'importo   dell'indennita'   integrativa
speciale  in godimento e quella della ex qualifica di primo dirigente
dopo due anni.
    3. La misura dell'indennita' integrativa  speciale  spettante  al
personale   della   qualifica   unica   dirigenziale   e'   stabilita
nell'importo corrispondente a quello spettante all'ex primo dirigente
dopo due anni di anzianita' nella qualifica.
    4.  Lo  stipendio   tabellare   annuo   della   qualifica   unica
dirigenziale  e'  rideterminato,  a  decorrere dal 1.11.1996, in lire
36.000.000 annue lorde, per  dodici  mensilita'.  Agli  ex  dirigenti
superiori  compete da detta data un ulteriore incremento dell'assegno
ad personam pari a L. 252.000 mensili.
                               Art. 3
               Effetti dei nuovi trattamenti economici
    1.   Le    misure    degli    stipendi    tabellari    risultanti
dall'applicazione dall'art. 2 sono utili ai fini della 13 mensilita',
dei  trattamenti  di  previdenza,  di  quiescenza  e  fine  rapporto,
dell'equo indennizzo e sono assunte a base  ai  fini  delle  ritenute
assistenziali  e  previdenziali  e relativi contributi e della misura
dei contributi di riscatto.
    2. Gli incrementi retributivi di cui ai precedenti articoli hanno
effetto  integralmente  sulla  determinazione  del   trattamento   di
quiescenza  del  personale  cessato  o che cessera' dal servizio, con
diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto  di
parte  economica 1996/97, alle scadenze e negli importi ivi previsti.
Agli effetti del trattamento di fine rapporto  o  dell'indennita'  di
buonuscita   e   di   licenziamento   si   considerano  soltanto  gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione  dal  servizio.  Tali
effetti  sono  determinati  sulla base delle disposizioni di legge in
vigore.
    3. La retribuzione accessoria e' utile ai fini dei trattamenti di
previdenza, di quiescenza e fine rapporto secondo le norme vigenti.
    4. Per i dirigenti cessati dal servizio nel corso  del  1996,  ai
fini  del  trattamento  di  quiescenza  la  retribuzione di posizione
verra' calcolata a  decorrere  dal  1.1.1997,  con  riferimento  alla
posizione   corrispondente   al   posto  occupato  al  momento  della
cessazione dal servizio.
                               ART. 4
        Costituzione del fondo per la retribuzione accessoria
    1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 e' istituito in ciascun Ente di
cui all'art. 1 comma  1,  per  il  personale  della  qualifica  unica
dirigenziale,  un  fondo  per la retribuzione accessoria; il relativo
finanziamento avverra' mediante l'utilizzo:
    a) delle risorse rese annualmente disponibili dalla  soppressione
dei  meccanismi  di  adeguamento  automatico  delle  retribuzioni per
effetto dell'anzianita', quantificate secondo le  modalita'  indicate
dall'art. 28 del CCNL 5 marzo 1998;
    b)  dall'ammontare  delle  risorse  destinate  alle indennita' di
funzione corrisposte al personale dirigente nell'anno 1996, ai  sensi
dell'art. 17, comma 9 del D.P.R. 171/91.
    c)  dall'ammontare  delle  risorse  connesse  all'espletamento di
particolari funzioni stabilite da specifiche disposizioni;
    d) di una somma corrispondente all'8,1% dell'importo di cui  alla
lettera b).
    e)  di  un  importo pari all'1,1 % del monte salari del personale
con qualifica dirigenziale  dell'anno  1995,  al  netto  degli  oneri
riflessi a carico delle Amministrazioni;
    f) dalle risorse di cui all'art. 5.
    2. Una quota non inferiore al 10 % del fondo di cui al comma 1 e'
destinata alla retribuzione di risultato.
    3.  Qualora all'entrata in vigore del presente CCNL il numero dei
dirigenti in servizio risulti superiore a  quello  dei  dirigenti  in
servizio  nel  1996, gli Enti incrementano il fondo di cui al comma 1
in misura  proporzionale  all'incremento  del  numero  dei  dirigenti
stessi.
                               Art. 5
                         Risorse aggiuntive
    1. Gli Enti che siano in linea con i processi di riorganizzazione
previsti  dal  d.lgs.  29/93  e  che  abbiano introdotto strumenti di
programmazione e controllo dell'attivita' e di verifica dei risultati
incrementano  ulteriormente,  con  oneri   a   proprio   carico,   il
finanziamento  del trattamento accessorio nella misura dell'1% - come
tetto massimo - del monte salari relativo all'anno 1995, riferito  al
personale  destinatario  del  presente contratto. L'incremento potra'
avvenire  utilizzando  le  risorse  che  si   rendano   eventualmente
disponibili   a   seguito   dei   migliori  risultati  nell'andamento
gestionale,  correlati  all'aumento  dei  rendimenti  qualitativi   e
quantitativi  dell'attivita'  svolta  nel contesto di un impiego piu'
razionale delle risorse  umane,  senza  pregiudizio  delle  finalita'
istituzionali degli Enti.
    2.  Le  risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate dagli
Enti ad incrementare il fondo di cui all'art. 4, comma 1.
                               Art. 6
       Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni
    1. In applicazione dell'art. 30 del CCNL  5  marzo  1998  ciascun
Ente  determina,  la  graduazione delle funzioni dirigenziali, cui e'
correlato il trattamento economico di posizione. I  valori  minimi  e
massimi  annui  lordi,  per  tredici  mensilita',  attribuibili  alle
singole posizioni, nell'ambito delle  disponibilita'  destinate  alla
retribuzione di posizione, e' il seguente:
    a)  per  le  posizioni  dirigenziali di cui all'art. 30, comma 1,
lettera a):
    - da un minimo  di  L.  12.000.000  fino  ad  un  massimo  di  L.
70.000.000  annui  lordi  negli  Enti  di  cui all'art. 17, comma 14,
lettera c) del DPR 171/91;
    - da un minimo  di  L.  12.000.000  fino  ad  un  massimo  di  L.
45.000.000 annui lordi per gli altri Enti;
    b) Per le posizioni di cui all'art. 30, comma 1, lettera b):
    -  da  un  minimo  di  L.  12.000.000  fino  ad  un massimo di L.
45.000.000 annui lordi negli Enti  di  cui  all'art.  17,  comma  14,
lettera c) del DPR 171/91;
    -  da  un  minimo  di  L.  12.000.000  fino  ad  un massimo di L.
29.000.000 annui lordi per gli altri Enti;
    2. La classificazione delle Istituzioni ed Enti di ricerca di cui
all'art. 14 del DPR 171/91 viene modificata ricomprendendo  gli  Enti
di cui alla lettera a) nell'ambito degli Enti di cui alla lettera b).
    3.  Al  dirigente  in servizio alla data di entrata in vigore del
presente CCNL viene comunque garantito l'importo della indennita'  di
funzione in godimento.
                               Art. 7
                      Retribuzione di risultato
    1.  Le  risorse  finanziarie,  di  cui  all'art. 4, comma 2, sono
destinate ogni  anno  a  costituire  una  componente  retributiva  di
risultato, finalizzata in particolare modo a costituire un premio per
il conseguimento di livelli di particolare qualita' della prestazione
dei dirigenti.
    2.  L'Ente  attribuisce la retribuzione di risultato ai dirigenti
in relazione al livello di impegno richiesto dalla posizione, nonche'
alla capacita' dimostrata di gestire  il  proprio  tempo  di  lavoro,
facendo  fronte  con  flessibilita'  alle  esigenze  del  servizio  e
contemperando i diversi impegni. Tale componente  della  retribuzione
e'  attribuita  al 1 gennaio di ogni anno in relazione alla attivita'
svolta nell'anno precedente.
    3. I principali fattori di valutazione, da  considerare  ai  fini
della   attribuzione  della  retribuzione  di  risultato,  variamente
combinati ed integrati secondo le caratteristiche  delle  metodologie
valutative  adottate  da  ciascuna amministrazione e ponderati per le
diverse posizioni dirigenziali, sono:
    a) grado di conseguimento degli obiettivi assegnati;
    b) capacita'  dimostrata  nel  motivare,  guidare  e  valutare  i
collaboratori  e  di  generare un clima organizzativo favorevole alla
produttivita', attraverso una equilibrata individuazione dei  carichi
di  lavoro  nonche'  mediante la gestione degli istituti previsti dal
contratto di lavoro;
    c) capacita' di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli
dell'organizzazione  senza  indurre  formalismi  e   burocratismi   e
promuovendo la qualita' dei servizi;
    d)  capacita'  dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni
tecnologiche e procedimentali, i conseguenti processi formativi e  la
selezione, a tal fine, del personale;
    f) capacita' dimostrata nell'assolvere ad attivita' di controllo,
connesse  alle  funzioni  affidate,  con  particolare attenzione agli
aspetti propri del controllo di gestione;
    e) qualita' dell'apporto personale specifico;
    g) contributo all'integrazione tra diversi  uffici  e  servizi  e
all'adattamento  al  contesto  di intervento, anche in relazione alla
gestione di crisi, emergenze, cambiamenti di modalita' operative.
    5.  Le  decisioni  inerenti  l'attribuzione  del  premio  per  la
particolare  qualita' della prestazione devono essere rese pubbliche.
A richiesta del singolo dirigente o  delle  Organizzazioni  sindacali
deve essere evidenziata la motivazione delle decisioni medesime.
                               ART. 1
             Durata e decorrenza del contratto biennale
    1.  Il  presente contratto biennale concerne la parte economica e
si riferisce al periodo 1 gennaio 1996 - 31 dicembre 1997.
                               ART. 2
                   Aumenti della retribuzione base
    1. A decorrere dall'1.1.1996 ai fini degli aumenti  previsti  dai
commi  successivi,  le classi e gli aumenti biennali sono trasformati
in fasce stipendiali utilizzando la tabella C.
    2. Gli stipendi lordi dei ricercatori e tecnologi (I,  II  e  III
livello)  previo  conglobamento  dell'E.D.R.,  sono incrementati alle
scadenze del 1 gennaio 1996 e 1 novembre 1996 e 1 luglio 1997,  delle
misure  mensili  lorde  individuate,  per  ciascun  livello  e fascia
stipendiale, dall'allegata tabella A..
    3. Gli  incrementi  di  cui  al  comma  2  sono  corrisposti  con
riferimento  ai  livelli  e  fasce  stipendiali attribuiti alle varie
decorrenze; nel caso  in  cui  la  variazione  di  livello  o  fascia
stipendiale  determini  la  variazione degli incrementi contrattuali,
questi ultimi vengono corrisposti calcolando i  rispettivi  ratei  di
incremento.
    4.  Gli  aumenti  di cui al comma 3 non hanno alcun effetto sulle
classi e gli scatti maturati  nel  periodo  precedente  l'entrata  in
vigore del presente contratto.
                               ART. 3
                       Effetti nuovi stipendi
    1. Le misure degli stipendi risultanti, ivi compreso l'assegno ad
personam,  dall'applicazione  del  presente  contratto  hanno effetto
sulla  tredicesima  mensilita',  sui  trattamenti  di  quiescenza   e
previdenza,   sull'indennita'   corrisposta   a   titolo  di  assegno
alimentare, sull'equo indennizzo, sull'indennita'  o  trattamento  di
fine   servizio,  sulle  ritenute  assistenziali  e  previdenziali  e
relativi contributi e sui contributi di riscatto.
    2. I benefici economici, ivi  compresa  l'indennita'  di  vacanza
contrattuale,  risultanti  dall'applicazione  dei precedenti articoli
sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti
dai medesimi articoli al personale comunque cessato dal servizio, con
diritto a pensione, nel periodo 1996-97  e  sono  computati  ai  fini
previdenziali   secondo   gli   ordinamenti   vigenti.  Agli  effetti
dell'indennita' o trattamento di fine servizio e di licenziamento  si
considerano  solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
dal servizio.
    3. La retribuzione accessoria e' utile ai fini dei trattamenti di
previdenza, di quiescenza e fine rapporto secondo le norme vigenti.
                               ART. 4
            Attribuzione del nuovo trattamento economico
    1. Ai ricercatori e tecnologi  e'  attribuito,  a  decorrere  dal
1/1/97, il trattamento economico previsto dall'allegata tabella B.
    2.  Per  i  ricercatori  e  tecnologi  in  servizio  al  31/12/96
l'inserimento nelle nuove posizioni stipendiali avverra', a decorrere
dall'1.1.1997,  sulla  base   delle   classi   e   aumenti   biennali
riconosciuti al 31/12/96, secondo quanto indicato nella Tabella C. La
differenza  tra  l'anzianita'  riconosciuta,  in  base  alle classi o
aumenti biennali, al 31/12/96, nonche' quella maturata nella classe o
aumenti biennali  in  godimento  alla  stessa  data,  e  l'anzianita'
immediatamente  inferiore  prevista dalla tabella B, e' utile al fine
dell'acquisizione della posizione retributiva successiva.
    3.   Gli   eventuali   aumenti  pagati  secondo  le  progressioni
economiche del D.P.R. 171/91 successivamente al  31/12/96,  al  netto
dei  ratei  di  cui  all'art.  5, saranno riassorbiti con gli aumenti
stipendiali successivi previsti dal presente CCNL ovvero,  se  questi
ultimi   risultassero  inferiori,  la  differenza  sara'  riassorbita
dall'incremento derivante dal passaggio  alle  posizioni  stipendiali
successive.
    4.  La  differenza  tra  la retribuzione in godimento al 31/12/96
(comprensiva degli aumenti stipendiali previsti sino a tale data  dal
presente  CCNL)  e  la  posizione  retributiva acquisita ai sensi del
comma 2 costituisce assegno ad personam (comprendente anche i ratei),
che sara' riassorbito con il  passaggio  alla  posizione  retributiva
superiore.
    5.    In    corrispondenza    dell'acquisizione   di   esperienza
scientifico-professionale, conseguente al  regolare  svolgimento  nel
tempo   dell'attivita'  prevista  per  il  livello  professionale  di
appartenenza, ai ricercatori e tecnologi e' attribuito un trattamento
economico differenziato  per  posizioni  stipendiali  previste  dalla
Tabella B.
    6.  Il  passaggio  tra  la  posizione  stipendiale in godimento e
quella immediatamente superiore potra' essere acquisito,  al  termine
dei  periodi  previsti  dalla tabella B, sulla base dell'accertamento
positivo, da parte dell'Ente, dell'attivita' svolta in  tutto  l'arco
del  periodo  considerato.  L'accertamento  consiste  nella  verifica
complessiva della regolarita' dell'attivita' prestata sulla  base  di
apposite relazioni presentate dai soggetti interessati.
    7.   Gli   Enti  definiscono,  previa  informazione  alle  OO.SS.
seguita, su loro richiesta, da esame, le modalita' e le cadenze delle
verifiche di cui al comma 5 e individuano gli  organismi  scientifici
cui le stesse sono demandate.
    8.  Le  verifiche  di  cui al comma 5 sono effettuate entro e non
oltre  il  30  aprile  di  ciascun  anno  e   avranno   per   oggetto
l'accertamento  di  cui  al  comma  6  relativamente ai ricercatori e
tecnologi che nell'anno  hanno  maturato  o  matureranno  il  periodo
necessario al passaggio di posizione stipendiale.
    9.  In  caso  di  verifica  positiva  il passaggio alla posizione
stipendiale superiore decorre dal 1 giorno  del  mese  di  compimento
dell'anzianita'  prevista per il passaggio alla posizione stipendiale
successiva.
    10. Nel caso che la verifica risultasse negativa, la stessa sara'
ripetuta nell'anno successivo.
    11. Per l'anno 1997 la verifica di cui al comma 6  dovra'  essere
effettuata  entro  quattro  mesi  dall'entrata in vigore del presente
CCNL e avra' per oggetto il periodo che decorre dal 1/1/97 alla  data
di  maturazione  dell'anzianita'  necessaria  per  il  passaggio alla
posizione stipendiale successiva.  Nel  caso  in  cui  gli  Enti  non
provvedano   nei   termini   previsti,   i  ricercatori  e  tecnologi
acquisiranno la posizione stipendiale successiva  con  decorrenza  da
primo  giorno  del mese di compimento dell'anzianita' prevista per il
passaggio alla medesima posizione.
    12. In caso di passaggio dal terzo al secondo o al primo  livello
d'inquadramento viene riconosciuta l'anzianita' effettiva di servizio
nel terzo livello ridotta di un terzo.
    13.  Come  gia'  previsto  dall'art.  22,  comma 2, DPR 568/87, e
confermato dall'art. 18, comma 10, DPR 171/91, in caso  di  passaggio
dal  secondo  al  primo  livello  d'inquadramento  viene riconosciuta
l'anzianita'  effettiva  di  servizio   maturata   nel   livello   di
provenienza  ridotta  di un terzo aggiungendo quella gia' ridotta nel
passaggio dal terzo al secondo livello.
    14. La differenza tra  l'anzianita'  riconosciuta  ai  sensi  dei
commi  12  e 13, e l'anzianita' immediatamente inferiore della fascia
stipendiale di inquadramento prevista dalla tabella  B  e'  utile  al
fine dell'acquisizione della posizione retributiva successiva.
    15.  Nei  casi  previsti  dai  commi  12  e  13  viene conservato
l'assegno ad personam che verra' riassorbito nel passaggio di  fascia
stipendiale successivo, nel nuovo livello.
    16. In caso di passaggio al
    17.  terzo  livello  di  inquadramento  da parte di personale dei
livelli dal  quarto  al  decimo  del  medesimo  comparto  si  applica
l'articolo 58 del CCNL 5 marzo 1998
                               ART. 5
                                Ratei
    1   Al  personale  in  servizio  al  31/12/96  e'  attribuito  un
incremento corrispondente al rateo degli aumenti retributivi previsti
dall'art. 17, commi 6, 7 e 8 e  dall'art.  18,  comma  5  del  D.P.R.
171/91.
    2.  Il  rateo  di  cui al comma 1 e' determinato dal rapporto tra
l'anzianita' maturata  al  31  dicembre  1996,  ragguagliata  a  mese
intero,  e  quella  complessivamente  richiesta  per il conseguimento
degli aumenti previsti dal D.P.R. 171/91.
    3. Il pagamento dei  ratei  avverra'  comunque  alla  maturazione
completa  dei  periodi  previsti  dal  D.P.R.  171/91  dei rispettivi
aumenti retributivi.
    4. I ratei previsti dal presente articolo saranno  erogati  sotto
forma di assegno ad personam.
                               Art. 6
                       Trattamento accessorio
    1. Il trattamento accessorio dei ricercatori e tecnologi e' cosi'
composto:
    a)   indennita'   per   oneri  specifici  connessi  all'esercizio
dell'attivita' di ricercatore e tecnologo;
    b) indennita' di direzione e di responsabilita' professionale.
    c) indennita'  derivanti  da  specifiche  disposizioni  normative
vigenti.
                               Art. 7
                         Risorse aggiuntive
    1. Gli Enti che siano in linea con i processi di riorganizzazione
previsti  dal  d.lgs.  29/93  e  che  abbiano introdotto strumenti di
programmazione e controllo dell'attivita' e di verifica dei risultati
incrementano  ulteriormente,  con  oneri   a   proprio   carico,   il
finanziamento  del  trattamento  accessorio  nella misura dell'1% del
monte salari dei ricercatori  e  tecnologi  relativo  all'anno  1995.
L'incremento  potra'  avvenire  utilizzando le risorse che si rendano
eventualmente  disponibili   a   seguito   dei   migliori   risultati
nell'andamento   gestionale,  correlati  all'aumento  dei  rendimenti
qualitativi e quantitativi dell'attivita' svolta nel contesto  di  un
impiego  piu'  razionale delle risorse umane, senza pregiudizio delle
finalita' istituzionali degli Enti.
    2.  Le  risorse  aggiuntive  di  cui al comma 1 sono destinate al
finanziamento delle indennita' di cui agli articoli 8 e 9.
                               Art. 8
        Indennita' per oneri specifici connessi all'esercizio
              dell'attivita' di ricercatore e tecnologo
    1. A decorrere dal 1 gennaio  1997  ai  ricercatori  e  tecnologi
spetta  una indennita', corrisposta per tredici mensilita', per oneri
specifici connessi  all'esercizio  dell'attivita'  di  ricercatore  e
tecnologo finanziata:
    a)  con  lo  0,5%  del  monte  salari dei ricercatori e tecnologi
relativo all'anno 1995, secondo quanto stabilito all'art. 7;
    b) con lo 0,55% del medesimo monte salari relativo all'anno 1995.
    2. I criteri per l'attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1
sono stabiliti in contrattazione decentrata.
                               Art. 9
    Indennita' di direzione di strutture di particolare rilievo.
    1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 e' istituita  in  ciascun  Ente
una   indennita'  di  direzione  di  strutture  a  livello  nazionale
finanziata dallo 0,5% del monte  salari  relativo  ai  ricercatori  e
tecnologi dell'anno 1995, secondo quanto stabilito all'art. 7.
    2.  Detta indennita' e' attribuita dagli Enti ai ricercatori e di
tecnologi cui e'  affidata  la  direzione  di  strutture  tecniche  e
scientifiche,  particolarmente  rilevanti, previste negli ordinamenti
di  servizio  delle  istituzioni  e   degli   enti   di   ricerca   e
sperimentazione.
    3.  La  misura  dell'indennita'  non  puo'  essere superiore a L.
40.000.000 annui lordi.
    4. L'indennita' di cui  al  presente  articolo  cessa  di  essere
corrisposta  alla cessazione della responsabilita' di cui al comma 2,
e comunque puo' cumularsi con altre indennita' previste dal  presente
contratto  o  con  altre  previste  da altre disposizioni normative o
contrattuali in vigore.
                               Art. 10
             Indennita' di responsabilita' professionale
    1. L'indennita' di cui all'art. 22 del D.P.R. 171/91  si  applica
anche  ai  ricercatori  e tecnologi che esercitano nell'Ente funzioni
per cui e' richiesta l'iscrizione ad albi professionali.
                               Art. 11
                 Indennita' di rischio da radiazioni
    1. L'indennita'  di  rischio  da  radiazioni  resta  disciplinata
dall'art.  26 del DPR 171/1991, nel rispetto e in correlazione con le
disposizioni e le classificazioni introdotte dal D. Lgs.  230/95.
                               Art. 12
                            Monte salari
    1. Ogni  riferimento  del  presente  CCNL  al  monte  salari  dei
ricercatori  e  tecnologi  e'  da  intendersi  al  netto  degli oneri
previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente.