AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
                   DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
    A  seguito  della  delibera  del Consiglio dei Ministri in data 5
novembre 1997, relativa al  testo  del  Ccnl  per  il  personale  non
dirigente dell'UNIONCAMERE attinente al biennio economico 1997-1998;
    A   seguito   della   certificazione   della   Corte   dei  conti
sull'attendibilita' dei costi  quantificati  per  il  medesimo  testo
contrattuale   e   la   loro  compatibilita'  con  gli  strumenti  di
programmazione e di bilancio;
    Il giorno 6 marzo 1998 alle ore 10,30, ha avuto luogo  l'incontro
tra   l'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche
amministrazioni (A.R.A.N.), rappresentata dai componenti del Comitato
direttivo ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali
di categoria:
    CGIL/FILCAMS, FPI/CISL, UIL/EE.LL., SNALCC/SADUICC.
    Al termine dei lavori le parti sottoscrivono  il  presente  testo
relativo  al  CCNL  per  il  personale non dirigente dell'UNIONCAMERE
attinente al secondo biennio economico 1997-1998.
             RINNOVO PARTE RETRIBUTIVA CCNL UNIONCAMERE
                          (1.7.97-31.12.98)
                               Art. 1
                        (Stipendi tabellari)
    1. I benefici economici del presente contratto  si  applicano  al
personale  in  servizio  alla  data  del  1  luglio  1997  o  assunto
successivamente.
    2.  Con  decorrenza  dalle  date  sottoindicate,   gli   stipendi
tabellari   stabiliti   dall'allegato   C   del   CCNL   Unioncamere,
sottoscritto l'11 settembre 1995, sono  incrementati  nelle  seguenti
misure mensili lorde:
                          1.07.1997                 1.10.1998
    Livello VII           111.273                    68.989
    Livello VII           125.770                    77.977
    Livello V             131.970                    81.821
    Livello IV            142.538                    88.374
    Livello III           154.873                    96.021
    Livello III           173.507                   107.575
    Livello I             193.466                   119.949
    Q.I.                  217.801                   135.037
    3.  Nei  confronti  del  Personale  cessato  o  che  cessera' dal
servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza  del  presente
contratto  di parte economica 1997-1998, i benefici di cui al comma 1
hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli  importi  previsti
dal  comma  2,  ai  fini  della  determinazione  del  trattamento  di
quiescenza.
    4. I nuovi stipendi tabellari, a regime, sono  rideterminati  dal
1.10.1998 negli importi di cui all'allegato A del presente contratto.