IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA e IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE Visto l'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, che ha istituito l'assegno per il nucleo familiare; Visto l'art. 12, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, di integrazione della predetta norma, che ha disposto, per i nuclei familiari con due o piu' figli, l'aumento dell'importo mensile dell'assegno per il nucleo familiare di L. 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo; Visto l'art. 47-quinquies del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, che ha stabilito che, a partire dal 1 luglio 1995, l'importo dell'assegno per il nucleo familiare di cui al predetto decreto-legge n. 69/1988 e' aumentato con riferimento al reddito previsto per la determinazione dell'assegno stesso nei casi di nucleo comprendente piu' di due figli; Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1995, con il quale, ai sensi del predetto art. 47-quinquies del gia' citato decreto-legge n. 41/1995, l'assegno per il nucleo familiare e' stato aumentato, per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 1995, di L. 84.000 per ogni figlio con esclusione dei primi due figli; Visto l'art. 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, che ha previsto, per i nuclei con figli minori, l'aumento dell'assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 1996; Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1996 con il quale e' stata confermata la maggiorazione di cui al precedente decreto ministeriale 1 agosto 1995 ed e' stato aumentato a decorrere dal 1996 l'assegno al nucleo familiare di cui al predetto decreto-legge n. 69/1988, per i nuclei con figli minori, nelle misure indicate nelle tabelle A, B, C; Visto l'art. 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 663, che ha stabilito di incrementare i limiti di reddito e gli importi e ha fissato i criteri per l'aumento dell'assegno per il nucleo familiare; Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1997 con il quale a decorrere dal 1 gennaio 1997 l'importo dell'assegno per il nucleo familiare e' stato maggiorato nelle misure previste dalla predetta legge n. 663/1996 e indicate nelle allegate tabelle numerate da 1 a 10; Visto l'art. 3, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, che stabilisce che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la solidarieta' sociale, i limiti di reddito e gli importi dell'assegno al nucleo familiare, indicati nelle tabelle di cui al precedente decreto ministeriale 19 marzo 1997, con esclusione delle tabelle 10 e 20 per le quali non sono previsti aumenti, siano incrementati per i nuclei familiari con figli, con particolare riferimento a quelli monoparentali, a quelli con soggetti inabili e a quelli in cui sia presente piu' di un figlio; Considerato che i limiti della maggiore spesa previsti dalla precitata legge n. 450 del 1997 sono stati fissati in lire 595 miliardi per l'anno 1998, lire 618 miliardi per l'anno 1999 e lire 618 miliardi per l'anno 2000; Considerato che tali limiti di spesa devono essere ripartiti in proporzione al numero dei beneficiari appartenenti al settore privato e al settore pubblico; Decreta: Art. 1. Con effetto dal 1 gennaio 1998 i limiti di reddito e l'importo dell'assegno per il nucleo familiare sono maggiorati nelle misure indicate nelle tabelle che, allegate al presente decreto e numerate da 1 a 9, costituiscono parte integrante del decreto stesso.