IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                  e
                             IL MINISTRO
                     PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
  Visto l'art. 2 del decreto-legge  13 marzo 1988, n. 69, convertito,
con  modificazioni,  nella legge  13  maggio  1988,  n. 153,  che  ha
istituito l'assegno per il nucleo familiare;
  Visto l'art. 12, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, di
integrazione  della predetta  norma, che  ha disposto,  per i  nuclei
familiari  con  due  o  piu' figli,  l'aumento  dell'importo  mensile
dell'assegno per  il nucleo familiare  di L. 20.000 per  ogni figlio,
con esclusione del primo;
  Visto l'art.  47-quinquies del  decreto-legge 23 febbraio  1995, n.
41, convertito  nella legge 22  marzo 1995,  n. 85, che  ha stabilito
che,  a partire  dal 1  luglio  1995, l'importo  dell'assegno per  il
nucleo  familiare di  cui  al predetto  decreto-legge  n. 69/1988  e'
aumentato con  riferimento al reddito previsto  per la determinazione
dell'assegno  stesso nei  casi  di nucleo  comprendente  piu' di  due
figli;
  Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1995, con il quale, ai sensi
del  predetto  art. 47-quinquies  del  gia'  citato decreto-legge  n.
41/1995, l'assegno per il nucleo familiare e' stato aumentato, per il
periodo  dal 1  luglio al  31 dicembre  1995, di  L. 84.000  per ogni
figlio con esclusione dei primi due figli;
  Visto  l'art. 3,  della  legge 28  dicembre 1995,  n.  550, che  ha
previsto, per i  nuclei con figli minori,  l'aumento dell'assegno per
il nucleo familiare a decorrere dal 1996;
  Visto il decreto ministeriale 11 aprile  1996 con il quale e' stata
confermata la maggiorazione di cui al precedente decreto ministeriale
1 agosto 1995 ed e' stato aumentato a decorrere dal 1996 l'assegno al
nucleo familiare di  cui al predetto decreto-legge n.  69/1988, per i
nuclei con figli minori, nelle misure indicate nelle tabelle A, B, C;
  Visto l'art. 3, comma 2, della  legge 23 dicembre 1996, n. 663, che
ha stabilito di  incrementare i limiti di reddito e  gli importi e ha
fissato i criteri per l'aumento dell'assegno per il nucleo familiare;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19  marzo 1997  con  il  quale  a
decorrere dal  1 gennaio  1997 l'importo  dell'assegno per  il nucleo
familiare e'  stato maggiorato  nelle misure previste  dalla predetta
legge n. 663/1996  e indicate nelle allegate tabelle numerate  da 1 a
10;
  Visto l'art. 3, comma 2, della  legge 27 dicembre 1997, n. 450, che
stabilisce  che,  con  decreto  del   Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  di concerto  con  i  Ministri del  tesoro,  del
bilancio e  della programmazione economica  e con il Ministro  per la
solidarieta' sociale, i limiti di  reddito e gli importi dell'assegno
al  nucleo familiare,  indicati nelle  tabelle di  cui al  precedente
decreto ministeriale 19 marzo 1997, con esclusione delle tabelle 10 e
20 per le  quali non sono previsti aumenti, siano  incrementati per i
nuclei  familiari con  figli,  con particolare  riferimento a  quelli
monoparentali, a  quelli con soggetti inabili  e a quelli in  cui sia
presente piu' di un figlio;
  Considerato  che  i  limiti  della maggiore  spesa  previsti  dalla
precitata  legge n.  450  del 1997  sono stati  fissati  in lire  595
miliardi per  l'anno 1998, lire 618  miliardi per l'anno 1999  e lire
618 miliardi per l'anno 2000;
  Considerato che  tali limiti  di spesa  devono essere  ripartiti in
proporzione al numero dei beneficiari appartenenti al settore privato
e al settore pubblico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Con effetto  dal 1  gennaio 1998  i limiti  di reddito  e l'importo
dell'assegno  per il  nucleo familiare  sono maggiorati  nelle misure
indicate nelle tabelle  che, allegate al presente  decreto e numerate
da 1 a 9, costituiscono parte integrante del decreto stesso.