IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la legge 18 giugno 1931,  n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle piante  coltivate  e dei  prodotti  agrari dalle  cause
nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta  legge
approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri  di organismi  nocivi ai  vegetali o  ai prodotti  vegetali, e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616,  in  virtu'  del  quale   e'  stata  confermata  allo  Stato  la
determinazione    degli    interventi    obbligatori    in    materia
fitosanitanaria (art. 71, comma 1, lettera c);
  Visto il  decreto legislativo n. 536  del 30 dicembre 1992  che, in
attuazione  della   direttiva  91/683/CEE,  istituisce   il  Servizio
fitosanitario nazionale;
  Visto  il  decreto ministeriale  31  gennaio  1996, pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  n.  41 del  19  febbraio  1996,  concernente le  misure  di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della
Repubblica italiana  di organismi  nocivi ai  vegetali o  ai prodotti
vegetali, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  1997,  n.  143,  recante
"Conferimento alle  regioni delle funzioni amministrative  in materia
di  agricoltura  e   pesca  e  riorganizzazione  dell'Amministrazione
centrale";
  Visto il  decreto ministeriale  11 marzo 1950  recante disposizioni
sulla lotta obbligatoria al  Malsecco degli agrumi Phoma tracheiphila
(Petri) Kanchaveli et Gikashvili;
  Accertato  che il  fungo Phoma  tracheiphila (Petri)  Kanchaveli et
Gikashvili e' presente in Italia;
  Considerato che la presenza di piante gravemente infette, isolate o
in  agrumeti abbandonati,  comporta  il rischio  di diffusione  della
malattia  sulle piante  sane,  con particolare  riferimento a  quelle
presenti nei vivai;
  Ritenuto  opportuno  ricorrere  ad idonei  interventi  di  verifica
solamente  nei  casi  in  cui  possa  verificarsi  una  incontrollata
diffusione;
  Udito il  pare espresso dal Consiglio  superiore dell'agricoltura e
delle  foreste nell'adunanza  del 13  febbraio 1998  sullo schema  di
decreto  ministeriale concernente  la  lotta  obbligatoria contro  il
Malsecco  degli  agrumi  Phoma  tracheiphila  (Petri)  Kanchaveli  et
Gikashvili;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La lotta  contro il Malsecco  degli agrumi "Phoma  tracheiphila" e'
obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana.