IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'ISPESL; Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n 390 convertito con modificazioni nella legge 12 agosto 1982, n. 597; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268 riguardante il riordino dell'ISPESL; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 riguardante il regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attivita' dell'ISPESL; Visto l'art. 5, comma 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che demanda al Ministro della sanita' la determinazione delle tariffe spettanti all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati; Visto il proprio decreto 14 febbraio 1991 "Determinazioni delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' ed all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati"; Visto in particolare l'art. 19 "Servizi a pagamento" del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 441 "Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attivita' relative a compiti dell'ISPESL, in attuazione dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268", che prevede l'aggiornamento delle tariffe almeno secondo l'indice ISTAT riscontrato nel mese di dicembre dell'anno precedente; Visto il provvedimento del Comitato tecnico scientifico adottato in data 27 marzo 1996; Visto il proprio decreto 8 maggio 1996 "Determinazioni delle tariffe e dei diritti spettanti all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta ed utilita' dei soggetti interessati" (pubblicato nel supplemento ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 125 del 30 maggio l996); Visto il provvedimento del Comitato tecnico scientifico adottato in data 13 dicembre 1996; Visto il proprio decreto 16 maggio 1997 "Rettifica al decreto ministeriale 8 maggio 1996 concernente determinazioni delle tariffe spettanti all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta ed utilita' dei soggetti interessati" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 28 maggio 1997); Ritenuto che con il suddetto decreto 16 maggio 1997 sono state apportate, come esplicitato nel preambolo, alcune rettifiche formali dovute ad errori materiali di trascrizione ed incompletezza del testo; Ritenuto che la rettifica apportata alla tariffa quinta - voce 5.4 pagina 11 si configura quale modifica di carattere sostanziale e non gia' di carattere formale del decreto 8 maggio 1996; Considerato che con il decreto di rettifica sono state apportate le necessarie ed opportune correzioni per l'eliminazione di errori meramente materiali del precedente decreto 8 maggio 1996; Considerato che la clausola di retroattivita' e' da ritenersi valida solo per le rettifiche di carattere formale contenute nello stesso decreto; Ravvisata la necessita', anche ai fini di autotutela, di provvedere all'annullamento della retroattivita' della rettifica della tariffa quinta, voce 5.4, pagina 11, per insussistenza dei requisiti richiamati nel preambolo del decreto 16 maggio 1997; Decreta: Art. 1. Il decreto 16 maggio 1997 - Rettifica al decreto ministeriale 8 maggio 1996 concernente "Determinazioni delle tariffe spettanti all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta ed utilita' dei soggetti interessati" non ha effetto retroattivo nella parte recante la rettifica di cui a pag. 11 - Tariffa quinta, voce 5.4. Tale rettifica opera, pertanto, dal 28 maggio 1997, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 16 maggio 1997. Roma, 19 maggio 1998 Il Ministro: Bindi