IL COMITATO ISTITUZIONALE Premesso che: il comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino ha adottato, con delibera n. 1/1998, il piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento, costituito dalla relazione, dalle norme di attuazione e dai relativi elaborati cartografici; tale piano stralcio ha individuato nella costruzione di un sistema di casse d'espansione a valle della stretta di Pinzano e nel completamento della ricalibratura del Tagliamento e del canale Cavrato le opere necessarie alla messa in sicurezza dei territori costituenti il medio e basso corso del bacino; tale piano stralcio ha individuato con apposita cartografia le aree di pertinenza fluviale sulle quali ai sensi dell'art. 3 delle norme di attuazione sono previsti vincoli e prescrizioni atte a tutelare l'assetto del territorio appartenente al bacino idrografico; Considerato che: le previste casse di espansione, atte a laminare le piene del Tagliamento, interessano una vasta area dell'alveo del Tagliamento stesso, in parte di proprieta' privata ed in parte di proprieta' demaniale; solo sulla base di un progetto esecutivo sara' possibile determinare l'effettiva superficie da utilizzare per la realizzazione dei manufatti; risulta necessario preservare per gli scopi sopra richiamati non solo l'area situata a valle della stretta di Pinzano ma anche l'ampia varice del Tagliamento a monte della stretta stessa in quanto potrebbe essere comunque interessata dalla esecuzione delle opere; la sezione di deflusso del canale scolmatore Cavrato va tenuta interamente sgombra da ostacoli al fine di prevenire il corretto funzionamento del canale stesso; l'intero corso del Tagliamento comprese le aree golenali va comunque salvaguardato da qualsiasi edificazione o diverso utilizzo rispetto all'uso idraulico, almeno fino a che non verranno realizzate le previsioni di piano; onde evitare che le possibili aree di pertinenza idraulica, possano essere diversamente utilizzate dai privati o dagli enti che hanno competenza, e' necessario ed opportuno che dette aree siano sottoposte a vincolo, attraverso l'adozione di misure di salvaguardia adottate ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, cosi' come modificato dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; Visto l'art. 17 della legge n. 183/1989 cosi' come modificato dall'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, secondo cui "in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorita', tramite il comitato istituzionale adottano misure di salvaguardia", che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni; Vista la deliberazione n. 25/CR del 10 marzo 1998 della giunta regionale del Veneto nella quale, tra l'altro, si ritiene che in sede di definitiva approvazione del piano le norme di salvaguardia debbano necessariamente costituire parte integrante del medesimo piano; Visto il parere della Conferenza Statoregioni, rep. atti n. 416 del 19 marzo 1998, con il quale il progetto di piano stralcio per la sicurezza del medio e basso corso del fiume Tagliamento approvato con le seguenti osservazioni: le misure di salvaguardia, previste dall'art. 17, comma 6-bis della legge, indicate dal comitato tecnico dell'Autorita' di bacino in sede di redazione del progetto di piano e stralciate al momento dell'adozione dal comitato istituzionale devono essere recepite nel progetto di piano stralcio e costituire parte integrante del medesimo; Considerato del tutto condivisibile quanto espresso in merito alle misure di salvaguardia dalla regione del Veneto e dalla Conferenza Statoregioni; Considerata l'opportunita' di uniformare la normativa di salvaguardia sia nella fase transitoria, fra adozione e approvazione, che nella fase a regime; Delibera: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti del comma 6 -bis dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, cosi' come modificato dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, fino alla data di approvazione dello stralcio del piano di bacino del Tagliamento e comunque per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, all'interno dell'area di salvaguardia, cosi' come individuata nelle tavole numeri 4, 5, 6, 7, (allegato 2) che fanno parte integrante del presente provvedimento, e' fatto assoluto divieto di edificazione o di interventi antropici atti a modificare l'uso del territorio. Sono vietati inoltre la costruzione di rilevati secondari a protezione di zone adibite a colture e comunque gli interventi che possano essere d'impedimento al deflusso delle acque nelle aree di naturale espansione. Sono altresi' vietati l'asportazione di materiali litoidi e la movimentazione di inerti, se non appositamente autorizzate dalla segreteria tecnica dell'autorita' di bacino secondo progetti esecutivi, redatti ai sensi della legge n. 37 del 5 gennaio 1994. Nelle aree adibite ad attivita' agricole sono consentite solo le colture che non ostacolino il deflusso delle acque, con divieto di colture arboree. Nelle stesse aree sono inoltre vietate la posa in opera di strutture anche a carattere provvisorio o precario. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni piu' restrittive di quelle previste dall'art. 1, contenute nelle leggi dello Stato e delle regioni negli strumenti di pianificazione territoriale a livello regionale, provinciale e comunale ovvero di altri piani di tutela del territorio, ivi compresi i piani paesistici.