IL COMITATO ISTITUZIONALE
  Premesso che:
  il comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino ha adottato, con
delibera n. 1/1998, il piano  stralcio per la sicurezza idraulica del
medio  e   basso  corso  del  fiume   Tagliamento,  costituito  dalla
relazione,  dalle  norme  di  attuazione  e  dai  relativi  elaborati
cartografici;
  tale piano stralcio ha individuato  nella costruzione di un sistema
di  casse  d'espansione  a  valle  della stretta  di  Pinzano  e  nel
completamento  della  ricalibratura  del  Tagliamento  e  del  canale
Cavrato le  opere necessarie  alla messa  in sicurezza  dei territori
costituenti il medio e basso corso del bacino;
  tale piano stralcio ha individuato con apposita cartografia le aree
di pertinenza fluviale  sulle quali ai sensi dell'art.  3 delle norme
di attuazione  sono previsti vincoli  e prescrizioni atte  a tutelare
l'assetto del territorio appartenente al bacino idrografico;
  Considerato che:
  le  previste casse  di espansione,  atte  a laminare  le piene  del
Tagliamento, interessano  una vasta  area dell'alveo  del Tagliamento
stesso,  in parte  di proprieta'  privata ed  in parte  di proprieta'
demaniale;
  solo  sulla   base  di   un  progetto  esecutivo   sara'  possibile
determinare l'effettiva superficie da utilizzare per la realizzazione
dei manufatti;
  risulta necessario  preservare per  gli scopi sopra  richiamati non
solo l'area situata a valle della stretta di Pinzano ma anche l'ampia
varice  del  Tagliamento  a  monte della  stretta  stessa  in  quanto
potrebbe essere comunque interessata dalla esecuzione delle opere;
  la  sezione di  deflusso del  canale scolmatore  Cavrato va  tenuta
interamente  sgombra da  ostacoli al  fine di  prevenire il  corretto
funzionamento del canale stesso;
  l'intero  corso  del  Tagliamento  comprese  le  aree  golenali  va
comunque salvaguardato  da qualsiasi edificazione o  diverso utilizzo
rispetto all'uso idraulico, almeno fino a che non verranno realizzate
le previsioni di piano;
  onde evitare che le possibili aree di pertinenza idraulica, possano
essere diversamente  utilizzate dai  privati o  dagli enti  che hanno
competenza,  e'   necessario  ed  opportuno  che   dette  aree  siano
sottoposte a vincolo, attraverso l'adozione di misure di salvaguardia
adottate ai sensi dell'art. 12,  comma 3, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398,  cosi' come modificato dalla legge 4  dicembre 1993, n.
493;
  Visto  l'art. 17  della  legge n.  183/1989  cosi' come  modificato
dall'art. 12  della legge 4  dicembre 1993,  n. 493, secondo  cui "in
attesa dell'approvazione  del piano di bacino,  le autorita', tramite
il comitato istituzionale adottano  misure di salvaguardia", che sono
immediatamente vincolanti  e restano in vigore  fino all'approvazione
del piano  di bacino e  comunque per un  periodo non superiore  a tre
anni;
  Vista  la deliberazione  n. 25/CR  del 10  marzo 1998  della giunta
regionale del Veneto nella quale, tra l'altro, si ritiene che in sede
di definitiva approvazione del piano le norme di salvaguardia debbano
necessariamente costituire parte integrante del medesimo piano;
  Visto il parere della Conferenza Statoregioni, rep. atti n. 416 del
19 marzo  1998, con  il quale  il progetto di  piano stralcio  per la
sicurezza del medio e basso corso del fiume Tagliamento approvato con
le seguenti osservazioni:
  le misure di salvaguardia, previste dall'art. 17, comma 6-bis della
legge, indicate dal comitato tecnico dell'Autorita' di bacino in sede
di  redazione  del   progetto  di  piano  e   stralciate  al  momento
dell'adozione dal  comitato istituzionale devono essere  recepite nel
progetto  di  piano  stralcio   e  costituire  parte  integrante  del
medesimo;
  Considerato del tutto condivisibile  quanto espresso in merito alle
misure di  salvaguardia dalla regione  del Veneto e  dalla Conferenza
Statoregioni;
  Considerata   l'opportunita'   di   uniformare  la   normativa   di
salvaguardia sia nella fase transitoria, fra adozione e approvazione,
che nella fase a regime;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  Ai sensi  e per  gli effetti  del comma 6  -bis dell'art.  17 della
legge 18  maggio 1989, n.  183, cosi'  come modificato dalla  legge 4
dicembre 1993, n. 493, fino  alla data di approvazione dello stralcio
del piano  di bacino del  Tagliamento e  comunque per un  periodo non
superiore a tre anni a decorrere  dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, all'interno  dell'area di salvaguardia, cosi'
come individuata  nelle tavole numeri  4, 5,  6, 7, (allegato  2) che
fanno parte integrante del  presente provvedimento, e' fatto assoluto
divieto di edificazione  o di interventi antropici  atti a modificare
l'uso del territorio.
  Sono  vietati  inoltre  la  costruzione  di  rilevati  secondari  a
protezione di  zone adibite a  colture e comunque gli  interventi che
possano essere  d'impedimento al deflusso  delle acque nelle  aree di
naturale espansione.
  Sono  altresi' vietati  l'asportazione  di materiali  litoidi e  la
movimentazione  di inerti,  se  non  appositamente autorizzate  dalla
segreteria   tecnica  dell'autorita'   di  bacino   secondo  progetti
esecutivi, redatti ai sensi della legge n. 37 del 5 gennaio 1994.
  Nelle aree  adibite ad attivita'  agricole sono consentite  solo le
colture che  non ostacolino il  deflusso delle acque, con  divieto di
colture arboree.
  Nelle  stesse  aree  sono  inoltre  vietate la  posa  in  opera  di
strutture anche a carattere provvisorio o precario.
  Sono fatte salve  in ogni caso le disposizioni  piu' restrittive di
quelle  previste dall'art.  1, contenute  nelle leggi  dello Stato  e
delle  regioni  negli  strumenti  di  pianificazione  territoriale  a
livello regionale,  provinciale e comunale  ovvero di altri  piani di
tutela del territorio, ivi compresi i piani paesistici.