IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 10  del decreto legislativo 23 dicembre  1997, n. 469,
concernente  l'attivita'  di  mediazione  tra domanda  e  offerta  di
lavoro;
  Visto,  in  particolare, il  comma  12,  del citato  articolo,  che
prevede  che  il  Ministro  del lavoro  e  della  previdenza  sociale
determini,  con  proprio  decreto,  i  criteri  e  le  modalita'  sul
controllo del corretto esercizio  dell'attivita' di mediazione, sulla
revoca dell'autorizzazione,  sulla effettuazione  delle comunicazioni
relative  alle   modalita'  di  gestione  e   sull'accesso  dei  dati
complessivi sulle domande ed offerte di lavoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                           Autorizzazione
  La Direzione generale  per l'impiego - Divisione I  - del Ministero
del lavoro  e della  previdenza sociale autorizza  i soggetti  di cui
all'art. 10,  comma 2, del  decreto legislativo 23 dicembre  1997, n.
469, all'esercizio dell'attivita' di mediazione tra domanda e offerta
di lavoro.