IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, concernente l'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro; Visto, in particolare, il comma 12, del citato articolo, che prevede che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determini, con proprio decreto, i criteri e le modalita' sul controllo del corretto esercizio dell'attivita' di mediazione, sulla revoca dell'autorizzazione, sulla effettuazione delle comunicazioni relative alle modalita' di gestione e sull'accesso dei dati complessivi sulle domande ed offerte di lavoro; Decreta: Art. 1. Autorizzazione La Direzione generale per l'impiego - Divisione I - del Ministero del lavoro e della previdenza sociale autorizza i soggetti di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, all'esercizio dell'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.