Agli    Assessorati all'agricoltura
                                  delle regioni   e delle    province
                                  autonome
                                  All'Azienda    di  Stato    per gli
                                  interventi nel  mercato agricolo  -
                                  A.I.M.A. - Divisione XII
                                  All'Ente nazionale risi
                                  Alla Confederazione  nazionale  dei
                                  coltivatori diretti
                                  Alla     Confederazione    generale
                                  dell'agricoltura italiana
                                  Alla    Confederazione     italiana
                                  agricoltori
                                  Alla   Confederazione   cooperative
                                  italiane
                                  Alla    Lega    nazionale     delle
                                  cooperative e mutue
                                  All'Associazione           generale
                                  cooperative agricole
                                  All'Unione  nazionale   cooperative
                                  italiane
                                  All'Ente nazionale sementi elette
                                  All'Istituto  sperimentale  per  la
                                  cerealicoltura
                                  All'Istituto  sperimentale  per  le
                                  colture foraggere
                                  All'Unione  nazionale  delle ACLI -
                                  Consorzio coop. agricole
                                  All'Assoseme     -     Associazione
                                  italiana costitutori
                                  All'A.I.S.  - Associazione italiana
                                  sementi
                                  All'AS.SE.ME.    -     Associazione
                                  sementieri mediterranei
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Rappresentanza italiana presso
                                  le Comunita' europee
                                  Alla    Commission   europeenne   -
                                  Direction generale VI-E-3
                                  Ai Commissari di Governo
                                  Alla  Direzione   delle   politiche
                                  comunitarie ed internazionali
  1. Norme generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto
comunitario.
  Nel quadro dell'organizzazione comune del mercato nel settore delle
sementi,  la  CE ha  emanato  appositi  regolamenti che  prevedono  e
disciplinano la concessione di un aiuto alla produzione delle sementi
certificate di talune specie al fine  di garantire un equo reddito ai
moltiplicatori delle sementi medesime.
  Detti regolamenti stabiliscono che:
  beneficiari    dell'aiuto    sono   gli    imprenditori    agricoli
moltiplicatori di sementi;
  l'aiuto e' concesso per le sementi raccolte nell'anno civile in cui
ha  inizio  la campagna  di  commercializzazione  ed e'  riferito  ai
quantitativi di sementi ufficialmente controllate e certificate nelle
categorie delle "sementi di base" e "sementi certificate";
  le  sementi  debbono essere  raccolte  nel  territorio nazionale  a
seguito  di   un  contratto  di  moltiplicazione   stipulato  tra  un
imprenditore  agricolo   moltiplicatore  di   sementi  o   sue  forme
associative ed  un produttore selezionatore, o  un responsabile della
conservazione in  purezza di  varieta', od, ancora,  direttamente, da
produttore selezionatore  o dal  responsabile della  conservazione in
purezza di varieta';
  la   concessione   dell'aiuto   e'  subordinata   alla   preventiva
registrazione   dei  suddetti   contratti   e   denunce  di   diretta
moltiplicazione  (di  cui  al  punto 3.1)  e,  successivamente,  alla
presentazione di  un'apposita domanda di liquidazione  dell'aiuto (di
cui al  punto 3.2)  ed anche  al rispetto  delle norme  stabilite nel
Regolamento CE n. 1765/92 e dell'art. 2, paragrafo 1, del Regolemento
CE 2780/92.
 2. Importo dell'aiuto comunitario.
  Il Consiglio dei  Ministri della CE, per favorire  la produzione di
sementi certificate e incrementarne la utilizzazione, con Regolamento
CE  1421/97 del  22 luglio  1997  ha fissato  gli importi  dell'aiuto
concesso   nel   settore   delle   sementi   per   le   campagne   di
commercializzazione 19/1999 e 1999/2000 (1 luglio - 30 giugno), delle
specie di cui all'allegato n. 1.
  3.  Modalita'  da  osservarsi   per  poter  beneficiare  dell'aiuto
comunitario.
  Le  disposizioni applicative  complementari  a quelle  comunitarie,
inerenti la  concessione dell'aiuto  comunitario in argomento  per la
campagna  di  commercializzazione   1998/99,  prevedono  la  seguente
procedura:
  3.1. Registrazione dei contratti di moltiplicazione e delle denunce
di diretta moltiplicazione.
  I   contratti  di   moltiplicazione   e  le   denunce  di   diretta
moltiplicazione previsti  per le  sementi raccolte nel  1998 dovranno
essere  inviati   entro  il   10  giugno   1998  per   la  preventiva
registrazione  con lettera  d'accompano raccomandata  (fara' fede  il
timbro postale) ai seguenti indirizzi:
  solo per  le sementi di  riso, all'Ente nazionale risi  (di seguito
denominato ENR), piazza Pio XI - 20123 Milano;
  per tutte  le altre  specie, all'AIMA  - Azienda  di Stato  per gli
interventi nel mercato  agricolo, div. XII - via Palestro  81 - 00166
Roma;
  I suddetti contratti e denunce, da inviare in duplice copia, devono
essere  accompagnati  da  un  elenco,  anch'esso  in  duplice  copia,
riepilogativo  dei contratti  e denunce  medesimi, secondo  lo schema
riportato nell'allegato n. 2 della presente circolare.
  L'AIMA e l'ENR devono:
  verificare con  particolare attenzione, la corrispondenza  dei dati
riportati nei contratti e/o  nelle denunce di diretta moltiplicazione
con le disposizioni applicative  della presente circolare, nonche' la
corrispondenza tra i  dati riportati nei contratti e  i medesimi dati
trascritti negli elenchi riepilogativi.
  registrare   i   predetti   contratti  riportando   sugli   elenchi
riepilogativi il numero di registrazione  e trasmettere una copia dei
suddetti  riepiloghi  all'Ente  nazionale   sementi  elette,  via  F.
Wittgens, 4 - 20123 Milano.
  restituire   all'impresa  sementiera   una   copia  dei   contratti
registrati.
  I   contratti   di   moltiplicazione,   le   denunce   di   diretta
moltiplicazione  ed  i  relativi elenchi  riepilogativi,  non  devono
riportare correzioni  a penna o  con bianchetto se  non controfirmate
dagli interessati.
  I  contratti di  moltiplicazione,  tra le  altre notizie,  dovranno
contenere le seguenti precisazioni:
  a)  cognome  e  nome  ed  indirizzo, ragione  e  sede  sociale  dei
contraenti; si precisa che vengono  esclusi dall'aiuto i contratti di
moltiplicazione  e   le  denunce  indicanti   genericamente  "aziende
agricole" o  "eredi di  alcuno", nonche'  con generico  riferimento a
piu'  contitolari dell'aiuto,  es. "fratelli  X", non  evidenziati in
domanda;
  b) per  i contratti stipulati  tra piu' contitolari  dell'aiuto, la
firma per accettazione  del contratto deve essere apposta  da tutti i
contitolari dell'aiuto  o dal  rappresenante legale degli  stessi, il
cui nominativo deve essere indicato nella domanda;
  c) denominazione ed ubicazione dell'azienda agraria o denominazione
e sede legale dell'associazione di produttori;
  d)  estremi della  licenza di  produzione della  impresa sementiera
(rilasciata in base all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096,
dalla  CCIAA  competente  per  territorio) della  quale  deve  essere
inviata una copia autenticata;
  e)  dati catastali  completi  indicanti: comune,  foglio di  mappa,
particella catastale e subalterno in  cui si attua la moltiplicazione
delle  sementi.  Per  ciascuna  particella deve  essere  indicata  la
superficie  catastale  totale  e quella  effettivamente  investita  a
coltura;
  f)  anno  di  raccolta  nonche' presumibile  quantita'  totale  del
raccolto in natura;
  g)  specie,  varieta' (che  deve  risultare  iscritta nel  Registro
nazionale delle specie agrarie o nel Registro comunitario entro il 10
giugno 1998) e categoria del seme impiegato;
  h) prezzo  pattuito, condizioni  della merce, nonche'  modalita' di
consegna e di pagamento del prodotto;
  i) i  contratti di moltiplicazione  delle sementi stipulati  tra le
ditte sementiere e le cooperative  agricole devono essere firmati dal
presidente della  cooperativa e  devono essere  corredati dall'elenco
dei soci  della cooperativa  che effettuano la  moltiplicazione delle
sementi. Detti contratti non devono coinvolgere agricoltori non soci.
  Poiche' l'aiuto  sara' erogato direttamente ed  esclusivamente alle
imprese moltiplicatrici o  al legale rappresentante dell'Associazione
di  produttori,  queste  non  potranno avvalersi  della  facolta'  di
delegare   per  la   riscossione  del   medesimo  aiuto   le  imprese
selezionatrici.
  La  denuncia  di  diretta moltiplicazione  puo'  essere  presentata
soltanto  dalle  imprese  sementiere  in  possesso  della  prescritta
licenza di  cui all'art. 2 della  legge 25 novembre 1971,  n. 1096, o
dai  responsabili della  conservazione in  purezza delle  varieta', i
quali attuino la moltiplicazione delle sementi sui propri terreni.
  Tali denunce devono contenere:
  l) cognome, nome e indirizzo della ditta produttrice e, nel caso di
cooperative, societa', ecc. la ragione sociale; estremi della licenza
di produzione,  della quale  deve essere  inviata inoltre,  una copia
autentica  e,  per  i  costitutori di  varieta',  anche  del  decreto
ministeriale di iscrizione della varieta' al registro;
    m) denominazione ed ubicazione dell'azienda agraria;
  n) comune,  foglio di mappa,  particella catastale e  subalterno in
cui  si   attua  la  moltiplicazione  delle   sementi.  Per  ciascuna
particella  deve essere  indicata  la superficie  catastale totale  e
quella effettivamente investita a coltura;
  o)  specie,  varieta' (che  deve  risultare  iscritta nel  registro
nazionale  o  nel registro  comunitario  entro  il 10  giugno  1998),
nonche' categoria del seme impiegato ed anno di raccolta;
  p)  superficie totale  coltivata  destinata  alla produzione  delle
sementi, presumibile quantita' totale del  raccolto in natura ed anno
della raccolta.
  Le stesse indicazioni  di cui ai punti "e" ed  "n", dovranno essere
fornite dagli  interessati all'ENSE trasmettendo copia  dei prospetti
riepilogativi  dei contratti  di moltiplicazione,  con la  domanda di
ammissione al controllo  per l'elenco delle colture  istituite per la
produzione delle sementi.
  La non conformita' dei  contratti, delle denunce di moltiplicazione
e dei  relativi elenchi  riepilogativi alle  disposizioni applicative
contenute nella  presente circolare,  sara' motivo di  non ammissione
alla registrazione.
  3.2. Presentazione della domanda di liquidazione dell'aiuto.
  L'aiuto e'  concesso al  moltiplicatore che  presentera' l'apposita
domanda  di  liquidazione  redatta   in  carta  semplice  secondo  le
informazioni  elencate  ai  succesivi   punti  "a",  "b",  "c",  "d",
riassunte nello schema di cui all'allegato 3.
  La domanda  di liquidazione deve  pervenire - a  mezzo raccomandata
postale o consegna diretta o per il tramite di terzi - per le sementi
di riso all'ENR entro il 20 giugno  1999, e per tutte le altre specie
all'AIMA entro il 31 maggio 1999, ai sensi dell'art. 3-bis, paragrafo
2, del Regolamento CE 709/98 del 30 marzo 1998.
  Fatte  salve le  cause di  forza maggiore  di cui  all'art. 11  del
Regolamento  CE  3887/92  della  Commissione,  e  alla  circolare  21
dicembre 1996 n. D/617, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del
20 gennaio 1997, se una domanda  viene ricevuta in ritardo si procede
ad  una riduzione  dell'1% per  ogni giorno  di ritardo  dell'importo
dell'aiuto richiesto  al quale il beneficiario  avrebbe avuto diritto
se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.
  Qualora la domanda  pervenga dopo il 30 giugno 1999  per le sementi
di riso o dopo il 10 giugno 1999, per le rimanenti specie, la domanda
e' irricevibile e  non puo' piu' dar luogo alla  concessione di alcun
aiuto.
  Informazioni da inserire nella domanda:
  a) cognome  e nome,  luogo e  data di  nascita e  residenza, codice
fiscale e partita IVA.
  Nel caso di cooperative, societa', ecc., ragione e sede sociale ed,
inoltre,   generalita'   del  legale   rappresentante,   generalmente
l'amministratore   unico  per   le  persone   fisiche,  o   il  socio
amministratore per le societa' di persone;
    b) ubicazione dell'azienda;
  c) quantita'  delle sementi  certificate e prodotte,  suddivise per
specie  e varieta',  espresse in  quintali con  due decimali,  per le
quali viene richiesto l'aiuto  comunitario inserendo, i dati previsti
nell'apposito allegato 4;
  d)  modalita'  con  le  quali  deve  essere  corrisposto  l'importo
dell'aiuto: vaglia  cambiario della  Banca d'Italia, per  i pagamenti
disposti  dall'AIMA,   o  assegno  circolare  per   quelli  dell'ENR;
accreditamento  in  conto corrente  bancario  o  postale, citando  il
numero del conto  e le relative coordinate  bancarie. Il beneficiario
deve  altresi' specificare  se  il pagamento  di  che trattasi  debba
essere erogato in lire italiane o in Euro.
  Inoltre dovra essere prodotta la seguente documentazione:
  1)  certificato di  residenza nel  caso che  il richiedente  sia il
titolare dell'impresa;
  2) visura della CCIAA da  cui risultino le generalita' complete del
legale  rappresentante,   nel  caso   che  il  richiedente   sia  una
cooperativa, una societa' o un'associazione dei produttori, ecc.;
  3) certificato antimafia, rilasciato dalla prefettura o dalla CCIAA
di  competenza  ai sensi  del  decreto-legge  25  marzo 1997  n.  67,
convertito in legge il 23 maggio 1997, n. 135;
  4)   dichiarazione  rilasciata   dall'ENSE  attestante   l'avvenuto
controllo in  campo delle colture  e la certificazione  ufficiale dei
quantitativi  di  sementi  prodotte,  con  le  seguenti  indicazioni:
nominativo  della ditta  selezionatrice,  nome,  cognome e  indirizzo
dell'agricoltore   moltiplicatore,   numero  di   registrazione   del
contratto di  moltiplicazione, specie, varieta', categoria,  numero e
peso  effettivo  del  lotto  certificato,  numero  delle  confezioni,
indicazione della ditta selezionatrice che ha lavorato e confezionato
le sementi qualora  sia diversa da quella figurante  sul contratto di
moltiplicazione.  Per le  sementi raccolte  in Italia  ed inviate  in
natura in  altro Paese della  Comunita' europea, la  dichiarazione e'
rilasciata dopo  l'acquisizione della  prova che le  sementi medesime
sono state ufficialmente certificate.
  Le  suddette dichiarazioni  saranno  rilasciate  unicamente per  le
sementi prodotte nell'ambito dei contratti di moltiplicazione e delle
denunce di diretta  moltiplicazione preventivamente registrati presso
l'AIMA o presso l'ENR;
  5)  dichiarazione -  a  norma dell'art.  2-bis  del Regolamento  CE
709/98, paragrafo 1 - rilasciata  dalla ditta selezionatrice a cui il
beneficiario  ha  ceduto la  semente  in  natura, attestante  che  le
sementi per  le quali e' stata  presentata la domanda di  aiuto, sono
state     effettivamente    acquistate     per    destinarle     alla
commercializzazione  per  la semina.  Ai  sensi  dell'art. 1-bis  del
Regolamento CE sopracitato per commercializzazione si intende "tenuta
a disposizione o di scorta,  esposizione per la vendita, offerta alla
vendita, vendita e/o consegna ad un'altra persona".
  Detto aiuto e' concesso  ai quantitativi selezionati e regolarmente
certificati dall'ENSE unicamente se  il beneficiario dimostra di aver
rispettato tale condizione.
  In  caso contrario,  l'aiuto  al moltiplicatore  per  la specie  in
oggetto  e' ridotto  del 50%  se i  quantitativi che  non sono  stati
effettivamente commercializzati per la semina  sono superiori al 2% e
pari al 5% al massimo dei quantitativi che sono oggetto della domanda
di aiuto.  Qualora i quantitativi  che non sono  stati effettivamente
commercializzati  per la  semina  dal  beneficiario dell'aiuto  siano
superiori al 5%  dei quantitativi che sono oggetto di  una domanda di
aiuto, al moltiplicatore  non viene concesso alcun  aiuto legato alla
produzione di sementi a  titolo della campagna di commercializzazione
in oggetto. Se una domanda  di aiuto riguarda sementi non certificate
ufficialmente oppure sementi non  raccolte sul territorio dello stato
italiano  nell'anno   civile  in  cui   ha  inizio  la   campagna  di
commercializzazione,  per  la  quale  e' stato  fissato  l'aiuto,  al
moltiplicatore  non viene  concesso alcun  aiuto per  la campagna  in
corso ne' per quella successiva;
  6)  per  le sementi  di  riso  deve  essere inoltre  allegata  alla
documentazione  di  cui  sopra  la  dichiarazione  -  rilasciata  dal
produttore selezionatore che ha  ottenuto la certificazione ufficiale
del quantitativo  di semente  di riso, per  la quale  viene richiesto
l'aiuto  -  che  il   quantitativo  stesso  e'  stato  effettivamente
destinato alla  semina. La dichiarazione va  riferita alla situazione
complessiva del  produttore selezionatore  dichiarante, relativamente
alle sementi di  riso prodotte e commercializzate  nella campagna per
la  quale  viene  erogato  l'aiuto.  L'effettiva  destinazione  delle
sementi  sara'   comprovata  avvalendosi   dei  certificati   per  il
trasferimento del risone, rilasciati dall'ENR ai sensi della legge 21
dicembre 1931 n. 1785 e successive modifiche.
  La   condizione  verra'   considerata  soddisfatta   se  risultera'
documentata la commercializzazione, come  sementi da semina, da parte
di ciascun produttore selezionatore che ha ottenuto la certificazione
delle sementi  stesse, di almeno  il 95% del quantitativo  di sementi
per le quali viene richiesto l'aiuto.
  Ai sensi dell'art.  3-bis del Regolamento CE 709/98  per le sementi
di riso e' fissato un quantitativo  massimo annuo di 86.624.600 t che
potra' beneficiare dell'aiuto nella Comunita' europea.
  All'Italia e'  assegnata la  quota di  50.242,268 t,  tuttavia tale
quota  potra' essere  adeguata  nei limiti  del quantitativo  massimo
fissato  dalla   Comunita'.  L'ENR  entro  il   15  luglio  dell'anno
successivo  a quello  del  raccolto comunica  alla  Commissione UE  i
quantitativi che sono oggetto delle domande di liquidazione.
  Se la  somma totale dei  quantitativi per i quali  viene presentata
una domanda  di aiuto  supera il  quantitativo massimo  fissato nella
Comunita'   l'aiuto   e'   ridotto,  per   ciascuno   Stato   membro,
proporzionalmente al superamento  del quantitativo nazionale fissato.
In  tal  caso  la  Commissione  fissa  le  percentuali  di  riduzione
applicabili per ciascuno Stato produttore.
  L'AIMA e l'ENR  ai sensi dell'art. 3, paragrafo  1, del Regolamento
CE 709/98, devono  versare l'ammontare dell'aiuto, per  le sementi di
specie  diverse   dal  riso,  entro   i  due  mesi   successivi  alla
presentazione della domanda di liquidazione,  e comunque non oltre il
31 luglio  successivo a quello del  raccolto. Per le sementi  di riso
invece, l'ammontare dell'aiuto al  produttore deve essere versato tra
il 31  luglio e  il 30  settembre dell'anno  successivo a  quello del
raccolto.
 3.3. Verifiche e controlli.
  L'AIMA e l'ENR, sono tenuti  ad effettuare, a norma dell'art. 3-ter
del  Regolamento CE  709/98, tutti  i controlli  intesi ad  accertare
l'adempimento   delle  condizioni   prescritte  per   la  concessione
dell'aiuto  e a  comunicare alla  Commissione UE  le misure  che sono
state adottate in esito a tali controlli, che consistono in:
  a)  controlli  amministrativi  incrociati  per  evitare  il  doppio
pagamento  dell'aiuto  a  titolo   dello  stesso  anno  civile.  Tali
controlli si riferiscono  a parcelle che formano oggetto  di un esame
ufficiale e  per le  quali sia  stato constatato  l'adempimento delle
condizioni  previste dall'art.  1,  paragrafo 1  primo trattino,  del
Regolamento CE n. 1674/72;
  b)   controlli  di   documenti  per   accertare  almeno   la  prima
destinazione delle sementi che hanno beneficiato dell'aiuto;
  c)  ogni ulteriore  misura  di controllo  giudicata necessaria,  in
particolare al fine di evitare che l'aiuto sia erogato per le sementi
non certificate o provenienti da paesi terzi.
  I controlli di cui alle precedenti  lettere "a", "b", "c" del punto
3.3, vertono  almeno su un  campione significativo delle  domande che
deve  rappresentare almeno  il 5%  delle  domande di  aiuto per  ogni
specie.
  Le domande  che sono  oggetto di  controlli sono  determinate dalla
competente autorita', sulla base di  una analisi dei rischi e tenendo
conto  di un  fattore di  rappresentativita' delle  domande di  aiuto
inoltrate.
  L'analisi dei rischi tiene conto:
   dell'importo dell'aiuto;
  dei quantitativi delle sementi  certificate rispetto alle superfici
accettate al controllo;
   dell'evoluzione rispetto all'anno precedente.
  Se  del   caso,  devono   essere  effettuati  controlli   presso  i
costitutori  o  gli  stabilimenti   di  sementi  nonche'  presso  gli
utilizzatori finali.
  Inoltre, in applicazione del Reg.  CE 3887/92 della Commissione, si
devono tenere in considerazione i seguenti articoli:
  art.  6,  paragrafo  1,  per  consentire  l'efficace  verifica  del
rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti;
  art. 11,  relativo alle  sanzioni supplementari previste  a livello
nazionale e ai casi di forza maggiore;
  art.  12,  relativo  alla  compilazione  di  un  rapporto  dopo  il
controllo in loco;
   art. 13, relativo ai controlli in loco;
   art. 14, relativo ai pagamenti indebiti.
  La non  conformita' della  domanda e della  relativa documentazione
alle disposizioni applicative emanate con la presente circolare sara'
motivo di rigetto della domanda medesima.
  L'AIMA   e  l'ENR   sono  tenuti   al  rispetto   scrupoloso  delle
disposizioni applicative contenute nella presente Circolare.
  Si pregano  le associazioni e  gli uffici  in indirizzo di  dare la
massima divulgazione  della presente, raccomandando  agli interessati
il  rispetto  dei termini  di  presentazione  dei contratti  e  delle
domande di  liquidazione dell'aiuto.  I servizi competenti  di questo
Ministero restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
                                                   Il Ministro: Pinto
Registrata alla Corte dei conti il 26 maggio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 172