Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri Segretariato generale
                                  A tutti i Ministeri
                                  Al Consiglio di Stato - Ufficio del
                                  segretario generale
                                  Alla  Corte dei conti - Ufficio del
                                  segretario generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Ufficio del segretario generale
                                  Alle Amministrazioni dello Stato ad
                                  ordinamento  autonomo  (tramite   i
                                  Ministeri vigilanti)
                                  Ai prefetti
                                  Alle regioni
                                  Alle province
                                  Ai comuni
                                  Alle comunita' montane
                                  Agli  enti  pubblici  non economici
                                  (tramite i Ministeri vigilanti)
                                  Agli enti  di  ricerca  (tramite  i
                                  Ministeri vigilanti)
                                  Alle aziende del Servizio sanitario
                                  nazionale (tramite le regioni)
                                  Alle universita'
                                  Alle     istituzioni    scolastiche
                                  (tramite  i   provveditorati   agli
                                  studi)
                                  Alle  autorita'  di coordinamento e
                                  vigilanza
                                  All'Agenzia   autonoma    per    la
                                  gestione  dell'albo  dei  segretari
                                  comunali e provinciali
 Premessa.
  Il  30  giugno  p.v.  scade   il  termine  per  quattro  importanti
adempimenti, previsti dai commi 12, 13  e 14 dell'art. 58 del decreto
legislativo  n.  29/1993 come  modificato  dall'art.  26 del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80. A questi adempimenti sono tenute le
amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi ai
propri dipendenti.
  Infatti, esse sono  obbligate a trasmettere, entro il  30 giugno di
ogni anno,  all'Anagrafe delle prestazioni, gestita  dal Dipartimento
della funzione pubblica, una serie di dati relativi a tali incarichi.
  Come e' noto per i dipendenti  pubblici vige il divieto di svolgere
incarichi retribuiti che non  siano stati conferiti o preventivamente
autorizzati   dalle   amministrazioni    alle   quali   organicamente
appartengono. Tale divieto  e' stato ribadito dal  comma 7, dell'art.
58, con alcune opportune  esclusioni soggettive ed oggettive previste
nel comma 6 (vedi  n. 2). Lo stesso comma 7  ha aggravato le sanzioni
per la violazione del divieto.
  In correlazione  con il riferito divieto,  i commi 8 e  9 impongono
rispettivamente alle  amministrazioni pubbliche diverse da  quelle di
appartenenza, agli enti pubblici economici  e ai soggetti privati che
intendono conferire  incarichi retribuiti  a dipendenti  pubblici, di
richiedere preventivamente  l'autorizzazione alle  amministrazioni di
appartenenza dei dipendenti stessi.
  Inoltre, il comma 11 pone a carico dei medesimi soggetti pubblici e
privati l'obbligo  di comunicare  (entro il 30  aprile di  ogni anno)
alle  amministrazioni di  appartenenza  i dati  relativi ai  compensi
erogati  nell'anno  precedente  per lo  svolgimento  degli  incarichi
conferiti a dipendenti pubblici.
  La  violazione di  questi  obblighi  e' rispettivamente  sanzionata
negli stessi commi 8, 9 e 11.
  Si e'  in tal modo  assicurato l'obiettivo di concentrare  tutte le
informazioni   relative    agli   incarichi   in    questione   nelle
amministrazioni di appartenenza.
  Percio'   l'obbligo   di   riversare   le   predette   informazioni
nell'Anagrafe  gestita dal  Dipartimento della  funzione pubblica  e'
posto esclusivamente a carico delle amministrazioni di appartenenza.
  Il  comma 15  prevede  distinte sanzioni  per  la violazione  degli
obblighi di  cui ai commi 11,  12, 13 e 14.  Queste sono diversamente
graduate se  poste in essere  da altre amministrazioni  pubbliche, da
enti pubblici economici o da soggetti privati (vedi n. 4).
 1) Adempimenti da eseguire entro il 30 giugno (commi 12, 13 e 14).
  a. Primo adempimento. In base al comma 12, tutte le amministrazioni
pubbliche,  che  conferiscono  o  autorizzano  ai  propri  dipendenti
incarichi retribuiti  non compresi nei  compiti e doveri  di ufficio,
devono trasmettere  al Dipartimento della funzione  pubblica l'elenco
degli  incarichi   conferiti  o  autorizzati  ai   dipendenti  stessi
nell'anno precedente.
  Tale elenco  deve essere  compilato secondo le  specifiche indicate
nell'apposito programma informatico le  cui modalita' di acquisizione
sono  indicate al  paragrafo  5.  Esso dovra'  contenere:  a) i  dati
identificativi  dei  dipendenti  pubblici  interessati  (generalita',
qualifica,   codice    fiscale);   b)    l'indicazione   dell'oggetto
dell'incarico;  c)  l'indicazione  del   compenso  lordo  previsto  o
presunto. L'elenco  deve essere  accompagnato da una  relazione nella
quale siano indicate le norme in  base alle quali vengono conferiti o
autorizzati  gli  incarichi,  la  coerenza di  questi  ultimi  con  i
principi  del  buon  andamento dell'amministrazione  e  le  eventuali
misure adottate per il contenimento delle spese ad essi relativi.
  Entro  il 30  giugno di  ogni  anno, anche  le amministrazioni  che
nell'anno precedente  non hanno conferito o  autorizzato incarichi ai
propri dipendenti, devono comunicare di non avere conferito incarichi
rientranti nelle fattispecie assoggettate a comunicazione.
  Questo primo  adempimento serve ad aggiornare  annualmente la banca
dati  (Anagrafe)  con le  informazioni  relative  ai nuovi  incarichi
conferiti  o autorizzati  dalle amministrazioni  pubbliche ai  propri
dipendenti nell'anno  precedente. In  tal modo il  Dipartimento della
funzione  pubblica acquisisce  tutte le  informazioni necessarie  per
tenere  sotto controllo  la complessa  materia degli  incarichi, come
richiede il comma 16.
  b.  Secondo adempimento.  In base  al comma  13 le  amministrazioni
pubbliche devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i
compensi da esse erogati nell'anno  precedente o della cui erogazione
siano state  informate da  parte dei soggetti  pubblici e  privati ai
sensi del  comma 11.  Tale comunicazione  deve essere  effettuata per
ciascuno  dei propri  dipendenti  e distintamente  per ogni  incarico
conferito o autorizzato.
  Questo  secondo adempimento  e' complementare  al precedente.  Esso
serve ad  aggiornare annualmente l'Anagrafe  con i dati  dei compensi
effettivamente percepiti  da ciascun dipendente  nell'anno precedente
per lo svolgimento di ciascuno degli incarichi gia' comunicati.
  Inoltre,  questo adempimento  consente  di  acquisire anche  quelle
informazioni che, al momento  del conferimento o dell'autorizzazione,
nella maggioranza dei casi, possono essere soltanto presuntive.
  c. Terzo  adempimento. La prima parte  del comma 14 prevede  che le
amministrazioni pubbliche comunichino  al Dipartimento della funzione
pubblica  l'ammontare dei  compensi percepiti  dai propri  dipendenti
anche per gli  incarichi relativi a compiti e doveri  di ufficio, con
l'indicazione  della  ragione   dell'incarico  e  dell'ammontare  dei
compensi corrisposti.
  Questo adempimento e' correlato  alle previsioni dell'art. 1, commi
123 e  124, della legge  23 dicembre  1996, n. 662,  finalizzato alle
verifiche  previste  dal successivo  comma  127.  Il comma  123,  con
riferimento a tutti gli incarichi retribuiti, siano o no compresi nei
compiti e doveri  di ufficio, prevede che  "gli emolumenti, compensi,
indennita' percepiti  dai dipendenti delle  amministrazioni pubbliche
 .. per l'espletamento di incarichi affidati dalle amministrazioni di
appartenenza, da  altre amministrazioni ovvero da  societa' o imprese
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente
pubblico o comunque  autorizzati dall'amministrazione di appartenenza
sono versati (secondo le modalita' prescritte dalla stessa norma) per
il 50 per  cento degli importi lordi superiori a  200 milioni di lire
annue, nel  conto dell'entrata  del bilancio  dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente".
  Il comma 124  esclude da tale disciplina "...  le somme corrisposte
dall'amministrazione di appartenenza o  presso la quale il dipendente
presta  servizio in  posizione di  comando o  fuori ruolo,  nonche' i
diritti  d'autore, i  compensi per  l'attivita' di  insegnamento e  i
redditi derivanti dall'esercizio di attivita' liberoprofessionali ove
consentita  ai  pubblici  dipendenti  e per  la  quale  sia  previsto
l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale".
  La disposizione va  integrata con le esclusioni (vedi n.  2) di cui
al comma  6, dell'art.  58 del decreto  legislativo n.  29/1993, come
modificato dall'art. 26 del decreto legislativo n. 80/1998.
  Poiche' i compensi percepiti  per incarichi retribuiti non compresi
nei  compiti  e  doveri  di   ufficio  devono  essere  comunicati  in
applicazione  del comma  13, ai  fini dell'adempimento  in esame,  le
amministrazioni di appartenenza  possono integrare tali comunicazioni
con la distinta  indicazione dei compensi per  incarichi compresi nei
compiti  e  doveri di  ufficio.  Tali  sono  non solo  gli  incarichi
retribuiti  che,  per  disposizioni  di leggi  o  regolamenti,  siano
attribuiti  al  titolare di  un  determinato  ufficio, ma  anche  gli
incarichi dal  cui svolgimento  il dipendente  non possa  esimersi in
quanto rientranti nei suoi doveri di ufficio.
  Anche  per l'inosservanza  di  questo adempimento  si applicano  le
sanzioni di cui al comma 15.
  d.  Quarto adempimento.  L'ultima parte  del comma  14 prevede  che
tutte  le  amministrazioni  inviino al  Dipartimento  della  funzione
pubblica l'elenco dei  collaboratori esterni e dei  soggetti ai quali
sono  stati affidati  incarichi di  consulenza. L'elenco  deve essere
inviato ogni  sei mesi e  deve contenere l'indicazione  della ragione
dell'incarico  e  dell'ammontare  dei  compensi  corrisposti.  Questo
adempimento e' correlato alla disposizione  del comma 127 dell'art. 1
della legge n. 662/1996.
  2) Amministrazioni tenute alle comunicazioni. Esclusioni soggettive
e oggettive.
  Le amministrazioni pubbliche tenute  agli adempimenti di cui sopra,
secondo l'art. 1,  comma 2, del decreto legislativo  n. 29/1993 sono:
tutte le  amministrazioni dello  Stato, ivi  compresi gli  istituti e
scuole di ogni ordine e grado  e le istituzioni educative, le aziende
ed amministrazioni  dello Stato ad ordinamento  autonomo, le regioni,
le  province, i  comuni e  le comunita'  montane, e  loro consorzi  e
associazioni,  le istituzioni  universitarie,  gli istituti  autonomi
case  popolari,  le camere  di  commercio,  industria, artigianato  e
agricoltura  e  loro  associazioni,   tutti  gli  enti  pubblici  non
economici  nazionali,  regionali  e  locali,  compresi  gli  enti  di
ricerca,  le amministrazioni,  le  aziende e  gli  enti del  Servizio
sanitario nazionale.
  Tra   le  amministrazioni   obbligate   sono   comprese  anche   le
amministrazioni alle quali appartiene il  personale di cui ai commi 4
e  5 dell'art.  2  del  decreto legislativo  n.  29/1993  e cioe':  i
magistrati  ordinari,  amministrativi  e contabili,  gli  avvocati  e
procuratori  dello Stato,  il  personale delle  Forze  di polizia  di
Stato,  il  personale della  carriera  diplomatica  e della  carriera
prefettizia,   quest'ultima  a   partire  da   vice  consigliere   di
prefettura, i dipendenti di enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie  contemplate dall'art.  1  del decreto  legislativo del  Capo
provvisorio  dello Stato  17 luglio  1947, n.  691, e  dalle leggi  4
giugno 1985, n. 281, e 10  ottobre 1990, n. 287, nonche' professori e
ricercatori universitari a tempo pieno.
  Gli obblighi  di comunicazione  previsti nei  commi da  11 a  13 si
riferiscono a  tutti i dipendenti delle  amministrazioni pubbliche di
cui sopra e riguardano soltanto gli incarichi retribuiti.
  La  disciplina  in  esame  non si  applica  alle  prestazioni  rese
nell'esercizio di cariche pubbliche elettive o equiparate.
  Inoltre, la nuova normativa, al  comma 6, prevede alcune esclusioni
soggettive ed altre oggettive.
  Le esclusioni  soggettive riguardano: i dipendenti  con rapporto di
lavoro a tempo  parziale con prestazione lavorativa  non superiore al
cinquanta per cento di quella a tempo pieno, i docenti universitari e
i ricercatori  a tempo  definito, i  professori della  scuola statale
iscritti agli  albi professionali  e autorizzati  all'esercizio della
libera professione  e le  altre categorie  di dipendenti  pubblici ai
quali  e'  consentito  da  disposizioni speciali  lo  svolgimento  di
attivita' liberoprofessionali.
  Le  esclusioni oggettive  riguardano gli  incarichi i  cui compensi
derivano:
  a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  b) dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore,
di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
  c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
  d)  da prestazioni  per le  quali e'  corrisposto solo  un rimborso
delle spese documentate;
  e) da prestazioni  per lo svolgimento delle quali  il dipendente e'
posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  f)  da   compiti  attribuiti   dalle  organizzazioni   sindacali  a
dipendenti  presso   le  stesse  distaccati  o   in  aspettativa  non
retribuita.
 3) Disciplina transitoria (art. 45, comma 14).
  L'art. 45, comma  14, del decreto legislativo n.  80/1998, detta la
disciplina transitoria  per l'anno in  corso. Pertanto, ai  primi due
adempimenti non  sono tenute  le amministrazioni pubbliche  che hanno
effettuato  le  comunicazioni  previste dalla  normativa  previgente,
fornendo i dati  richiesti con le modalita' prescritte,  prima del 23
aprile 1998  (data di  entrata in vigore  del decreto  legislativo n.
80/1998). Resta  fermo l'obbligo di  provvedere al terzo e  al quarto
adempimento entro il 30 giugno.
  Si considerano trasmesse  entro il 23 aprile  1998 le comunicazioni
inviate per  posta entro  lo stesso  termine. A tal  fine fa  fede il
timbro a data dell'ufficio postale,  oppure il timbro dell'ufficio di
protocollo del Dipartimento della funzione  pubblica, nel caso in cui
siano  state  inviate  per  corriere. In  relazione  alle  specifiche
modalita'  di  rilevazione  e  di  trasmissione  delle  informazioni,
previste  dalla  circolare  del  19 dicembre  1995,  n.  24,  possono
rinviare all'anno 1999 l'applicazione  delle nuove disposizioni anche
gli enti  locali e le  camere di commercio, industria  e artigianato.
Questa possibilita'  e' limitata ai  casi nei quali  le comunicazioni
per    l'aggiornamento   dell'Anagrafe    siano   state    trasmesse,
rispettivamente alle competenti Prefetture e all'Unioncamere entro il
23 aprile 1998.
  Al fine di individuare  tempestivamente le amministrazioni che, non
avendo  provveduto  nei  termini  di  cui  all'art.  45  del  decreto
legislativo n. 80/1998, sono  tenute all'immediata applicazione della
nuova  disciplina, e'  necessario che  le prefetture  e l'Unioncamere
trasmettano entro il  30 giugno 1998, al  Dipartimento della funzione
pubblica le informazioni ad esse  inoltrate dagli enti locali e dalle
camere di commercio anteriormente al 23 aprile 1998.
  In   considerazione  delle   precisazioni  fornite   dal  Ministero
dell'interno con circolare telegrafica n. 17200.16832.17721.16236 del
10  aprile  1998,  le  prefetture comunicano  al  Dipartimento  della
funzione  pubblica  anche  le informazioni  relative  agli  incarichi
conferiti o autorizzati ai Segretari comunali e provinciali nell'anno
1997. Invece per gli incarichi  conferiti o autorizzati a partire dal
1998, tale  incombenza sara'  a carico  dell'Agenzia autonoma  per la
gestione del relativo "Albo".
 4) Sanzioni.
  Il  comma  15 vieta  alle  amministrazioni  pubbliche, che  abbiano
omesso gli adempimenti inerenti alle comunicazioni previste dai commi
11, 12, 13  e 14, di conferire ulteriori incarichi  fino a quando non
vi avranno provveduto. Nei confronti  degli enti pubblici economici e
dei soggetti  privati che, entro  il 30  aprile di ciascun  anno, non
comunichino alle  amministrazioni di appartenenza i  compensi erogati
nell'anno precedente  ai dipendenti  delle medesime, si  applicano le
sanzioni previste  dall'art. 6, comma  1, del decreto-legge  28 marzo
1997, n.  79, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  28 maggio
1997,  n.  140. La  sanzione  consiste  nel  pagamento di  una  somma
pecuniaria  pari   al  doppio  degli  emolumenti   corrisposti  sotto
qualsiasi  forma a  dipendenti  pubblici. Ad  essa  si aggiungono  le
sanzioni per eventuali violazioni tributarie o contributive.
  I servizi  di controllo interno di  ciascuna amministrazione devono
verificare  il  rispetto  delle  nuove  disposizioni  in  materia  di
Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi.
 5) Modalita' di trasmissione.
  Tutte le  comunicazioni di  cui ai  precedenti punti  devono essere
effettuate per  via telematica. Le  amministrazioni che non  siano in
grado di effettuare collegamenti  telematici devono usare il supporto
magnetico, cioe' dei floppydisk. E' escluso l'uso di modelli cartacei
o a lettura ottica per raccogliere e trasmettere le comunicazioni.
  Per   garantire  una   corretta  e   completa  trasmissione   delle
informazioni le amministrazioni sono tenute a:
  1)  individuare, presso  ciascuna amministrazione,  il responsabile
del procedimento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990;
  2) inviare al Dipartimento della  funzione pubblica i dati relativi
alla totalita'  del personale al  quale si riferiscono  gli incarichi
retribuiti conferiti o autorizzati dall'amministrazione.
  Pertanto,   nelle  amministrazioni   articolate   in  piu'   unita'
organizzative   centrali   e   periferiche,   il   responsabile   del
procedimento deve raccogliere e  trasmettere le informazioni relative
sia ai dipendenti in servizio presso gli uffici centrali e periferici
sia  a  quelli in  posizione  di  comando,  distacco, fuori  ruolo  o
aspettativa  presso altre  amministrazioni. Inoltre,  il responsabile
del procedimento deve verificare  preventivamente che i dati raccolti
siano completi e che non contengano duplicazioni.
  In attesa dell'attivazione del sito Internet del Dipartimento della
funzione pubblica, dal  10 giugno 1998 il  software sara' disponibile
su Internet al seguente indirizzo: www.IPZS.it/DFP.anagrafe
  Le amministrazioni  potranno inviare i dati  all'indirizzo di posta
elettronica: anagrafe.funpub pcm.it
  Le    amministrazioni   pubbliche    che    non   sono    collegate
telematicamente,  per   ottenere  il  relativo   floppydisk  potranno
rivolgersi:
  |_| nel  caso   di   amministrazioni   centrali,  direttamente   al
Dipartimento delle funzione pubblica;
  |_| nel caso di enti locali, alle prefetture.
  I  floppy-disk contenenti  le  informazioni  relative  all'Anagrafe
devono  essere inviati  al Dipartimento  della funzione  pubblica con
raccomandata con avviso di ricevimento
  Tutte  le  comunicazioni  relative  all'Anagrafe  devono  contenere
l'indicazione del codice AIP/1998 e devono essere inviate al seguente
indirizzo:
  Dipartimento  della  funzione   pubblica  -  Servizio  informazione
statistica e della gestione  automatizzata delle informazioni - Corso
Vittorio Emanuele, 116 - 00186 Roma.
                                               Il Ministro: Bassanini