IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; Visto l'art. 29-bis della richiamata legge n. 30/1997, il quale prevede la costituzione presso il Ministero dei trasporti e della navigazione di un fondo di lire 12,5 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 per agevolare l'acquisto da parte delle aziende pubbliche di trasporto di automezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale, a fronte della rottamazione di analoghi automezzi usati; Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1997, n. 1846, con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure per l'ammissione a detto contributo e per l'erogazione dello stesso; Tenuto conto dei programmi inviati dalle aziende di trasporto, dai quali risultano acquisti effettuati e da effettuare per un costo complessivo lordo di circa lire 2.700 miliardi; Ritenuto di dover integrare i criteri e le procedure stabilite con il menzionato decreto ministeriale n. 1846/1997 al fine di consentire la determinazione della percentuale di ammissibilita' al contributo; Decreta: Art. 1. Sono ammesse al contributo di cui all'art. 29-bis del decretolegge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, esclusivamente le aziende di cui all'art. 1 del decreto 24 luglio 1997, n. 1846, che svolgono servizi di trasporto pubblico locale, restando esclusi pertanto i servizi non adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose e non effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata (ad es. scuolabus).