Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo   fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del  decretolegge, integrate con le  modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
  Nella  Gazzetta Ufficiale  del 10  luglio 1998  si procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente   testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
             Interventi urgenti in materia occupazionale
  1. Sono prorogati:
  a)  di ulteriori  dodici  mesi  e nei  confronti  di  un numero  di
soggetti  fino  ad  un  massimo  di 3.500  unita'  i  trattamenti  di
integrazione   salariale  straordinaria   e  di   mobilita'  di   cui
all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1
ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  dalla legge 28
novembre  1996, n.  608, in  corso alla  data del  31 marzo  1998 per
effetto di disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 1997, nella
misura vigente alla  predetta data del 31 marzo 1998;  la proroga dei
trattamenti di integrazione straordinaria salariale comporta una pari
riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante;
  b) di ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di
cui all'articolo  5, comma 8,  del decreto-legge 23 ottobre  1996, n.
552, convertito, con modificazioni, dalla  legge 20 dicembre 1996, n.
642, per i lavoratori in servizio  alla data di entrata in vigore del
presente decreto e nella misura vigente a tale data.
     1-bis.  (( Il Ministro del lavoro e  della previdenza sociale ))
(( puo' disporre che siano prorogati fino al 31 dicembre 1998 gli  ))
(( interventi di cui all'articolo 2-ter del decretolegge 29      ))
(( settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla    ))
(( legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo   ))
(( 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,           ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.   ))
(( 236, e successive modificazioni, nel limite delle risorse       ))
(( disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,  ))
(( comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993.              ))
    1-ter. (( Il  trattamento ordinario di integrazione salariale  ))
(( puo' essere concesso dal Ministro del lavoro e della previdenza ))
(( sociale per la durata massima di tre mesi e comunque non oltre  ))
(( il 30 giugno 1999, anche in deroga al limite di durata previsto ))
(( dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427, nei          ))
(( confronti dei lavoratori dipendenti da aziende industriali      ))
(( esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione del marmo,   ))
(( nei casi in cui le predette aziende sospendano o riducano       ))
(( l'attivita' industriale per l'intervento dei servizi preposti o ))
(( per la necessita' di adeguare i propri impianti e siti di       ))
(( estrazione alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza    ))
(( del lavoro, nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo per ))
(( l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge ))
(( 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla    ))
(( legge 19 luglio 1993, n. 236, e nel limite massimo di lire 6    ))
(( miliardi per l'anno 1998.                                       ))
    1-quater. (( Il Ministro del lavoro e della previdenza         ))
(( sociale puo' prevedere, con durata, criteri e limiti stabiliti  ))
(( con proprio decreto, che i trattamenti gia' previsti dagli      ))
(( articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, i ))
(( cui effetti sono fatti salvi ai sensi dell'articolo 63 della    ))
(( legge 27 dicembre 1997, n. 449, continuino ad essere erogati    ))
(( nei limiti finanziari preordinati allo scopo nell'ambito del    ))
(( Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del     ))
(( decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con           ))
(( modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.              ))
     1-quinquies.  (( Dopo il comma 4 dell'articolo  9-septies     ))
(( (( del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con    ))
(( modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e'         ))
(( inserito il seguente:                                           ))
  (( "4-bis. La Societa' per l'imprenditoria giovanile S.p.a. e'   ))
(( autorizzata a provvedere, alla stipula del contratto di         ))
(( finanziamento, all'erogazione di una anticipazione pari al 30   ))
(( per cento del totale degli investimenti ammessi.".              ))
  2. All'articolo  12, comma  5, del  decreto legislativo  1 dicembre
1997, n. 468, sono apportate le seguenti modifiche:
  a)   la  parola:   "requisiti"   e'   sostituita  dalla   seguente:
"trattamenti";
  b)  alla lettera  a) sono  aggiunte, in  fine, le  seguenti parole:
"ovvero   all'erogazione   anticipata    del   trattamento   relativo
all'anzianita' maturata".
    2-bis. (( All'articolo  59, comma 3, penultimo periodo, della  ))
(( legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "30 giugno 1998"     ))
(( sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998"; dopo le     ))
(( parole: "disciplina previdenziale", sono inserite le seguenti:  ))
(( "e del trattamento di fine rapporto"; le parole: "comma 23"     ))
(( sono sostituite dalle seguenti: "commi 22 e 23"; e dopo le      ))
(( parole: "medesima legge", sono inserite le seguenti: "nel       ))
(( rispetto degli equilibri di bilancio della relativa gestione".  ))
       2-ter. (( Il recupero dei contributi previdenziali ed       ))
(( assistenziali non versati dalle aziende delle regioni Abruzzo e ))
(( Molise dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1996, e dovuti ai     ))
(( sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza    ))
(( sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella    Gazzetta Ufficiale   ))
((    n. 194 del 20 agosto 1994, e' effettuato in 40 rate          ))
(( trimestrali di pari importo, e con la sola applicazione degli   ))
(( interessi di dilazione in misura pari al tasso di interesse     ))
(( legale, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare  ))
(( successivo alla data di entrata in vigore della legge di        ))
(( conversione del presente decreto. Le imprese che intendono      ))
(( avvalersi della dilazione debbono farne richiesta agli uffici   ))
(( dell'INPS territorialmente competenti entro il secondo          ))
(( trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore      ))
(( della legge di conversione del presente decreto, allegando il   ))
(( pagamento relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno in   ))
(( corso il recupero rateizzato di cui alla presente disposizione, ))
(( l'INPS e' tenuto a rilasciare i certificati di regolarita'      ))
(( contributiva, anche ai fini della partecipazione ai pubblici    ))
(( appalti, ove non sussistano pendenze contributive dovute ad     ))
(( altra causa.                                                    ))
  3.  Per la  prosecuzione  dei lavori  socialmente  utili presso  il
Ministero per i  beni culturali e ambientali e'  autorizzata la spesa
di lire 28 miliardi nel 1998.
        3-bis. (( Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili ))
(( in corso presso l'INPS e' autorizzata la spesa di lire 7        ))
(( miliardi per il 1998. All'onere recato dalla presente           ))
(( disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione      ))
(( dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale     ))
(( 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di      ))
(( parte corrente "Fondo speciale" del Ministero del tesoro, del   ))
(( bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo ))
(( scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al     ))
(( Ministero del lavoro e della previdenza sociale.                ))
  4. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo, pari
a  lire  47.050  milioni  per   l'anno  1998,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto  nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base   di  parte  corrente  ((  "Fondo
speciale"  ))  del  Ministero  del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando:
  a)  quanto  a  lire  17.150 milioni  l'accantonamento  relativo  al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  b)  quanto  a  lire  1.900  milioni  l'accantonamento  relativo  al
Ministero per le politiche agricole;
  c)  quanto  a  lire  28.000 milioni  l'accantonamento  relativo  al
Ministero per i beni culturali e ambientali.
  5.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.