Con decreto 19 marzo 1998 n. 24255 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le politiche agricole, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, e' autorizzata, per ulteriori otto mesi, la proroga dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 642, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dai seguenti consorzi agrari: 1) S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara, con sede in Pescara, unita' di Pescara e San Giovanni Teatino (Chieti); lavoratori interessati: 40 sospesi a rotazione, equivalenti a 25 lavoratori sospesi a zero ore; periodo dal 29 settembre 1997 al 28 maggio 1998; 2) S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, con sede in Salerno, unita' di Salerno, stabilimento tabacchi Avellino Pianodardine (Avellino); lavoratori interessati: 81; periodo dal 30 settembre 1997 al 29 maggio 1998; 3) S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, con sede in Bari; unita' Modugno (Bari), Altamura (Bari), Brindisi; lavoratori interessati: 31; periodo dal 1 ottobre 1997 al 31 maggio 1998. La misura dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, e' ridotta del dieci per cento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare l'andamento dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione ai fini del rispetto del limite dei 3 miliardi di lire stanziati dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, per indennita' e contribuzione figurativa, con onere posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1 dello stesso art. 1 del predetto decreto-legge n. 4/1998. L'INPS e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.