IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto legislativo 21  novembre 1997, n. 461, riguardante
il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei
redditi  diversi, a  norma dell'art.  3,  comma 160,  della legge  23
dicembre 1996,  n. 662 e, in  particolare l'art. 6, il  quale prevede
che con uno o piu' decreti  del Ministro delle finanze sono stabilite
le  modalita' per  l'esercizio e  la  revoca dell'opzione  di cui  al
medesimo art. 6;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I contribuenti possono optare,  ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva di  cui all'art. 5  del medesimo decreto  legislativo sui
redditi  diversi di  cui all'art.  81, comma  1, lettere  da cbis)  a
cquinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che
conseguono nel corso del periodo  d'imposta, con esclusione di quelli
derivanti  dalla cessione  a titolo  oneroso ovvero  dal prelievo  di
valute estere rivenienti da depositi e conti correnti.
  2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata mediante comunicazione
alle banche e alle societa' di intermediazione mobiliare residenti in
Italia, alle stabili organizzazioni in  Italia di banche o di imprese
di  investimento non  residenti, nonche'  agli altri  soggetti aventi
sede  in  Italia individuati  ai  sensi  dell'art.  6, comma  1,  del
predetto decreto legislativo.