IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, riguardante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare l'art. 6, il quale prevede che con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al medesimo art. 6; Decreta: Art. 1. 1. I contribuenti possono optare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del medesimo decreto legislativo sui redditi diversi di cui all'art. 81, comma 1, lettere da cbis) a cquinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che conseguono nel corso del periodo d'imposta, con esclusione di quelli derivanti dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti. 2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata mediante comunicazione alle banche e alle societa' di intermediazione mobiliare residenti in Italia, alle stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, nonche' agli altri soggetti aventi sede in Italia individuati ai sensi dell'art. 6, comma 1, del predetto decreto legislativo.